Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_1066/2017
Sentenza del 19 settembre 2019
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Zünd, Stadelmann.
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
1. A.A.________,
2. B.A.________,
entrambi patrocinati dall'avv. Daniel Holenstein,
ricorrenti,
contro
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino,
Oggetto
imposta cantonale e imposta federale diretta 2013, domicilio fiscale,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 9 novembre 2017 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (inc. 80.2017.238, 239).
Fatti:
A.
Il 23 dicembre 2014 i coniugi A.A.________ e B.A.________ (di nazionalità austriaca, il primo, e di nazionalità russa, la seconda) hanno inviato la loro dichiarazione concernente il periodo fiscale 2013 all'Ufficio di tassazione di S.________ (TI). Dagli atti risulta che la dichiarazione è stata firmata a T.________ (TI), località che è stata indicata anche quale luogo di domicilio della coppia. Con decisione dell'11 marzo 2015, l'Ufficio di tassazione ha commisurato il reddito imponibile in fr. 279'800.-- (IC; determinante per l'aliquota: fr. 279'800.--) rispettivamente in fr. 296'400.-- (IFD; determinante per l'aliquota: fr. 296'400.--) e la sostanza in fr. 15'629'000.-- (determinante per l'aliquota: fr. 15'678'000.--).
B.
I contribuenti hanno impugnato la tassazione con reclamo del 10 aprile successivo, sostenendo che dal 2012 erano illimitatamente imponibili in Germania, dove avevano trasferito la loro residenza. Rilevando che il diritto di imporre la sostanza mobiliare ed i redditi generati dalla sostanza mobiliare era di competenza di tale Stato, hanno quindi postulato che il reddito imponibile in Ticino per il periodo fiscale 2013 fosse stabilito in fr. 141'400.-- (IC; determinante per l'aliquota: fr. 279'800.--) rispettivamente in fr. 158'300.-- (IFD; determinante per l'aliquota: fr. 296'800.--) e la sostanza in fr. 200'000.-- (determinante per l'aliquota: fr. 2'978'000.--). Il 6 settembre 2017 il fisco ticinese ha respinto il reclamo davanti ad esso interposto, concludendo: "I contribuenti sono domiciliati in Ticino nel Comune di U.________. Sono perciò illimitatamente imponibili in Ticino e in Svizzera per appartenenza personale". La decisione su reclamo è stata confermata dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che si è espressa in merito con sentenza del 9 novembre 2017.
C.
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 13 dicembre 2017, A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato il giudizio cantonale davanti al Tribunale federale, chiedendo che lo stesso venga annullato e l'incarto rinviato al fisco ticinese, affinché si pronunci nuovamente sulla fattispecie. In corso di procedura, la Camera di diritto tributario, la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino e l'Amministrazione federale delle contribuzioni hanno domandato che il gravame sia respinto. Al 9 aprile 2018 risalgono ulteriori osservazioni dei ricorrenti, di cui verrà detto, per quanto necessario, più oltre.
Diritto:
1.
1.1. L'impugnativa è stata scritta in tedesco (art. 42 cpv. 1 LTF). Nel gravame non vengono però fatte valere ragioni per scostarsi dalla regola sancita dall'art. 54 cpv. 1 LTF. Questa sentenza è quindi redatta nella lingua della decisione querelata, ovvero in italiano. D'altra parte, ritenuto che a seguito del ricorso interposto contro il giudizio cantonale il Tribunale federale ha aperto un solo incarto, nemmeno si pone la questione del congiungimento delle procedure relative alle imposte cantonali e all'imposta federale diretta, sollevata dagli insorgenti.
1.2. Il ricorso concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna eccezione di cui all'art. 83 LTF ed è diretto contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). Esso è stato presentato nei termini dai destinatari del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è pertanto di principio ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF (al riguardo, cfr. anche l'art. 73 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]; sentenze 2C_609/2015 del 5 novembre 2015 consid. 1; 2C_924/2014 del 12 maggio 2015 consid. 1 e 2C_627/2011 del 7 marzo 2012 consid. 1.1).
2.
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ), si confronta di regola solo con le censure sollevate. Occorre pertanto spiegare in cosa consiste la lesione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali; simili critiche sono in effetti trattate solo se sono motivate in modo preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento che è stato svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene quando è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560). A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, condizione il cui adempimento va dimostrato da chi ricorre, il Tribunale federale non tiene neppure conto di fatti o mezzi di prova nuovi, che non possono in ogni caso essere posteriori al giudizio impugnato (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.).
2.3. In relazione all'apprezzamento delle prove e all'accertamento dei fatti, il Tribunale federale riconosce al Giudice del merito un ampio potere. Ammette cioè una violazione dell'art. 9 Cost. solo qualora l'istanza inferiore non abbia manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, oppure se, sulla base dei fatti raccolti, abbia tratto delle deduzioni insostenibili (sentenza 2C_892/2010 del 26 aprile 2011 consid. 1.4). In conformità a quanto previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente argomentare con precisione, e per ogni accertamento di fatto censurato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, per quale ragione l'apprezzamento dell'autorità adita sia insostenibile e in che misura la violazione invocata sarebbe suscettibile d'avere influenza sull'esito del litigio (DTF 133 IV 286 consid. 1.4 pag. 287 seg.; 128 I 295 consid. 7a pag. 312).
2.4. Come indicato anche nel seguito, le critiche che vengono formulate dagli insorgenti rispettano i requisiti in materia di motivazione solo in parte. Per quanto li disattendano, esse sfuggono a un esame del Tribunale federale. Inoltre, dati rispettivamente sostanziati non sono nemmeno gli estremi per produrre nuovi documenti (art. 99 cpv. 1 LTF).
3.
Chiamata ad esprimersi sulla fattispecie, la Corte cantonale ha ritenuto anch'essa che, nel periodo fiscale 2013, il domicilio fiscale dei ricorrenti fosse nel Cantone Ticino e non all'estero.
Con due motivazioni distinte e indipendenti, ha infatti rilevato che: (a) l'appartenenza personale e, di conseguenza, l'assoggettamento illimitato, vanno ammessi già in base al principio della buona fede; (b) anche volendo ignorare il comportamento contraddittorio dei contribuenti, in contrasto con il principio della buona fede, occorre constatare che, a supporto dell'esistenza di un domicilio all'estero, essi non hanno portato nessun elemento concreto.
I. Imposta federale diretta
4.
Litigiosa è la questione a sapere se nel 2013 i ricorrenti fossero (ancora) illimitatamente imponibili nel Cantone Ticino oppure se, come da loro sostenuto avessero il loro "domicilio principale" in Germania.
4.1. La fattispecie ha carattere internazionale. Giusta l'art. 4 cpv. 1 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (CDI CH-DE; RS 0.672.913.62) l'espressione "residente in uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, vi è assoggettata illimitatamente alle imposte. Di conseguenza, va dapprima esaminato se, in base al diritto svizzero, siano date le condizioni per un assoggettamento all'imposta dei ricorrenti in virtù della loro appartenenza personale. Se sì, va poi verificato se la CDI CH-DE limiti il diritto d'imposizione del fisco svizzero (sentenza 2C_128/2016 del 7 aprile 2017 consid. 4.1; FELIX RICHNER/WALTER FREI/STEFAN KAUFMANN/HANS ULRICH MEUTER, Handkommentar zum DBG, 3a ed., n. 6 delle "Vorbemerkungen zu Art. 3-15").
4.2. Le persone fisiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera (art. 3 cpv. 1 LIFD). Per domicilio, si intende di principio il domicilio civile, ovvero il luogo in cui una persona risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 3 cpv. 2 LIFD) rispettivamente il luogo in cui si situa il centro dei suoi interessi (DTF 138 II 300 consid. 3.2 pag. 305 seg.; 132 I 29 consid. 4.1 pag. 36; sentenza 2C_793/2013 del 7 maggio 2014 consid. 4.2). Per giurisprudenza, questo luogo non si determina in funzione delle dichiarazioni del contribuente, bensì di riferimenti oggettivi; in questa misura, la libera scelta del proprio domicilio fiscale non è quindi possibile (DTF 138 II 300 consid. 3.2 pag. 305 segg.; 132 I 29 consid. 4.1 pag. 35 seg.).
4.3. L'esistenza del domicilio fiscale principale, quale elemento che fonda o aumenta il carico impositivo, è un aspetto che compete alle autorità fiscali di accertare (art. 123 cpv. 1 LIFD). Nel loro giudizio, esse non sono vincolate da decisioni prese in altri ambiti (in materia di diritti politici, di controllo degli abitanti, ecc.), che hanno valore di indizio (DTF 132 I 29 consid. 4.1 pag. 35 seg; sentenze 2C_128/2016 del 7 aprile 2017 consid. 4.2 e 2C_627/2011 del 7 marzo 2012 consid. 4.2). Da parte sua, il contribuente ha però un dovere di collaborazione, e deve fornire indicazioni circostanziate riguardo a tutti gli elementi propri a fondare l'assoggettamento (art. 124 segg. LIFD); in questo contesto, deve in particolare rendere verosimile anche l'esistenza di relazioni strette con lo Stato nel quale si dice domiciliato (DTF 138 II 300 consid. 3.4 pag. 307 seg.; sentenze 2C_128/2016 del 7 aprile 2017 consid. 4.2 e 2C_1139/2014 del 20 luglio 2015 consid. 4.3).
5.
5.1. In base ai fatti ritenuti dalla Camera di diritto tributario nel proprio giudizio risulta nella fattispecie:
che il ricorrente 1, cittadino austriaco, ha ottenuto il permesso di domicilio nel 1984 e che detta autorizzazione è stata rinnovata un'ultima volta il 31.1.2014, con termine di controllo il 31.1.2019; nel contempo, che lo stesso è stato domiciliato a T.________ (ora Comune di U.________) dal 1.2.2001 al 25.11.2015, giorno in cui ha notificato alle autorità la propria partenza dal Cantone Ticino;
che la ricorrente 2, cittadina russa, è stata in possesso di un permesso di dimora dal 9.9.2010 al 16.9.2015; nel contempo, che ha avuto il suo domicilio nel Comune di U.________ dal 9.9.2010 al 25.11.2015;
che i figli C.________ (2011) e D.________ (2013), erano a beneficio di un permesso di domicilio (C) : per il figlio C.________, ottenuto il 1.6.2011, con termine di controllo il 31.1.2014 e poi rinnovato, con termine di controllo il 31.1.2019; per il figlio D.________, ottenuto il 19.9.2013 con termine di controllo il 31.1.2019;
che i ricorrenti hanno presentato la dichiarazione 2013 il 23.12.2014 firmandola a T.________ e indicando sui moduli l'indirizzo di T.________;
che anche da un esame dei giustificativi allegati alla dichiarazione fiscale risulta che l'indirizzo rispettivamente il domicilio indicato è quello di T.________ (certificato di salario rilasciato ai coniugi dalla E.________ AG il 15.12.2014; attestazione concernente i contributi di previdenza individuale per il 2013; documenti della "Banca F.________" acclusi all'elenco debiti; documenti della "Banca G.________" acclusi all'elenco titoli);
che il datore di lavoro elvetico dei contribuenti (J.________ AG, società di famiglia) non ha trattenuto l'imposta alla fonte dai salari loro versati, come richiesto in caso di lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera, vi esercitano un'attività dipendente durante brevi periodi, durante la settimana o quali frontalieri;
che dalla consultazione, il 25 ottobre 2017, del registro di commercio del Canton San Gallo, dove ha sede la E.________ AG, emergeva come il ricorrente 1 fosse membro del Consiglio di amministrazione della società, con diritto di firma individuale e domicilio a T.________, e appariva quindi insolito che se i ricorrenti avessero trasferito il proprio domicilio in Germania già nel 2012, nel 2017 egli non avesse ancora modificato i suoi dati;
che nel 2013 la famiglia (composta dai ricorrenti, dai figli comuni e dalla figlia della ricorrente 2) aveva versato al gruppo H.________ premi di cassa malati per fr. 18'899.70 e che i contribuenti avevano pure fatto valere, nella dichiarazione fiscale, la deduzione legata ai costi dell'assicurazione malattia privata;
che il pagamento dei premi della cassa malati per tutta la famiglia costituisce un altro elemento importante, oltre ai permessi di soggiorno, per stabilire l'assoggettamento illimitato in Svizzera;
che del tutto diversa è invece l'impostazione data dai contribuenti una volta ricevuta la decisione di tassazione per il periodo fiscale 2013, ciò che evidentemente contrasta con la posizione da loro assunta in precedenza nei confronti dell'autorità fiscale.
5.2. A fronte della situazione descritta, aggiunge la Corte cantonale, i contribuenti non hanno d'altra parte addotto prove atte a dimostrare che i legami personali ed economici con la Germania prevalgano su quelli con la Svizzera. In questo contesto, rileva infatti:
che non viene in aiuto dei contribuenti la presentazione dell'allegato 9 al ricorso (calcolo degli ammortamenti su un non meglio precisato immobile della I.________ GmbH), addotto a comprova della loro effettiva abitazione dei locali adiacenti la fabbrica, siccome: non è dato sapere da che fonte provenga tale documento, ovvero se sia un documento contabile allestito dalla I.________ GmbH, oppure sia stato preparato da un'autorità a seguito di un controllo; nel documento, che sembra essere stato allegato a un altro atto, non viene indicato nessun nominativo di autorità preposte al controllo e di quando questo sarebbe stato effettuato; il documento non è firmato e parla in maniera sommaria di "Konferenz und Gasthaus" senza neppure indicare dove queste siano ubicate; visto quanto appena indicato e preso nel contempo atto dei luoghi, appare infine poco probabile che i ricorrenti abitino all'interno della loro ditta;
che neppure rappresenta un documento significativo la "Haushaltsbescheinigung", prodotta unicamente per la ricorrente 2, che attesta il suo annuncio all'indirizzo di V.________, a W.________ (D);
che anche il certificato di una scuola dell'infanzia a W.________, relativo al figlio C.________ e al lasso di tempo tra l'1.9.2012 e il 31.8.2013, per una frequenza giornaliera di 4-5 ore ed un costo di 128 EUR mensili, è poco rilevante dato che: non indica che il figlio dei ricorrenti abbia davvero frequentato la scuola; neppure viene sostenuto che sussistesse un obbligo di frequenza e - per il periodo fiscale sub iudice - i ricorrenti hanno comunque chiesto e ottenuto dalle autorità elvetiche che C.________ beneficiasse di un permesso di domicilio;
che pure il figlio D.________ - in relazione al quale si evidenzia la nascita a X.________ (D) - ha da subito beneficiato in Svizzera di un permesso di domicilio C, valido dal 19.9.2013 e con termine di controllo il 31.1.2019;
che la figlia della ricorrente 2 - nata nel 1995 e di cui viene sottolineata la frequentazione del ginnasio a Y.________ (D) - era nel periodo in disamina oramai maggiorenne e era per altro indicata anche nella dichiarazione 2013 (al pari di quella per il 2011) come a beneficio di un alloggio fuori Cantone per motivi di studio;
che a sostegno dell'assoggettamento illimitato in Germania, i contribuenti indicano pure che il ricorrente 1 è amministratore della "I.________ GmbH"; nondimeno, e anche non volendo considerare che agli atti non vi sono documenti concernenti la società citata, occorre rilevare: che egli riveste lo stesso ruolo in Svizzera, in seno alla E.________ AG; inoltre, che il fatto di ricoprire il ruolo di amministratore non comprova ancora il tipo e la frequenza dell'attività svolta in Germania, tanto più che nel modulo relativo alle spese professionali egli indicava di svolgere per E.________ AG di Z.________ (SG) un'attività ad un grado di occupazione del 100 %;
che l'effettiva frequenza non è dimostrata nemmeno per i corsi seguiti dalla ricorrente 2 per ottenere il diploma di contabile, che erano ad ogni modo pianificati durante alcune settimane (non tutti i giorni) in gennaio e febbraio 2013 ed anche in novembre e dicembre 2013;
che nella loro dichiarazione fiscale 2013 i ricorrenti hanno notificato spese di trasporto dal domicilio (indicando W.________) al luogo di lavoro Z.________ (SG); come già nel periodo fiscale precedente (in cui come luogo di domicilio veniva indicato T.________), hanno però richiesto in deduzione un totale di fr. 4'500.-- ciascuno, derivanti dall'utilizzo del mezzo pubblico, come per l'anno precedente;
che i dati telefonici inerenti a un'utenza telefonica intestata alla "I.________ GmbH" non provano ancora che la stessa sia stata utilizzata dal ricorrente 1; questi dati, prodotti per dimostrare che nel 2013 egli avrebbe soggiornato in Svizzera solo per 25 giorni, contrastano inoltre in modo evidente con le indicazioni fornite in sede di dichiarazione di tassazione e con i documenti ad essa allegati, in particolare con la dichiarazione di svolgere un'attività a Z.________ nella misura del 100 %, facendo anche valere deduzioni legate alle spese supplementari relative al rientro settimanale a domicilio (spese per doppia economia domestica);
che nemmeno determinante per un domicilio all'estero è la produzione della decisione fiscale tedesca per il 2013, peraltro notificata solo il 21.3.2016; in effetti non è dato sapere, né viene comprovato, quando i ricorrenti hanno inoltrato la dichiarazione di tassazione al fisco tedesco, di modo che non può essere escluso che gli stessi abbiano inviato la dichiarazione di tassazione solo a seguito della procedura di tassazione ticinese ed, in particolare, dopo aver ricevuto la notifica di tassazione per il 2013;
che da tutto ciò consegue che il centro degli interessi dei contribuenti per il 2013 era nel Cantone Ticino, motivo per cui essi sono illimitatamente imponibili in Svizzera.
6.
Sotto un primo capitolo in diritto, intitolato "Bindung an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz", gli insorgenti si lamentano dell'accertamento dei fatti e dell'apprezzamento delle prove. Tuttavia, non raggiungono il loro obiettivo, che doveva essere quello di dimostrare l'insostenibilità del giudizio reso.
6.1. In effetti, in quella sede si limitano a riferirsi a taluni accertamenti/a talune prove dandone una differente lettura, e procedono quindi come se fossero davanti a un'istanza d'appello, ciò che però questa Corte non è, poiché essa si basa di principio sui fatti accertati nel giudizio impugnato, scostandosene solo se sono date le condizioni previste dall'art. 105 LTF e, segnatamente, se è stato violato il divieto d'arbitrio (sentenze 2C_728/2016 del 6 aprile 2017 consid. 6; 2C_119/2016 del 26 settembre 2016 consid. 8.1.2; 2C_746/2015 del 31 maggio 2016 consid. 5.5; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 26 segg. ad art. 97 LTF; CLAUDE-EMMANUEL DUBEY, La procédure de recours devant le Tribunal fédéral, in François Bellanger/Thierry Tanquerel [ed.], Le contentieux administratif, 2013, 137 segg., 159 segg.).
Nell'ottica dell'art. 97 cpv. 1 LTF, che subordina la correzione di un eventuale errore al fatto che possa essere determinante per l'esito del procedimento, omettono nel contempo di considerare che la conclusione cui è giunta la Camera di diritto tributario si fonda pure sulla valutazione di una serie di altre prove ed è quindi il risultato di un ragionamento ben più strutturato, di cui non può essere dimostrata l'arbitrarietà attraverso la critica di singoli apprezzamenti, estrapolati dal contesto ben più ampio in cui gli stessi vengono espressi.
6.2. Motivato in modo preciso e con rinvio agli atti sull'arco di parecchie pagine, come risulta dal sunto contenuto nel precedente p.to 5 che riferisce di quanto la Corte cantonale ha scritto nei considerandi 2.8.1- 2.8.10 del giudizio impugnato, l'apprezzamento della fattispecie da parte della Camera di diritto tributario appare in ogni caso tutt'altro che insostenibile - ovvero lesiva dell'art. 9 Cost. - e sulla base dello stesso era quindi anche legittimo concludere che, per quanto attiene al periodo fiscale 2013, il centro degli interessi dei ricorrenti fosse sempre e ancora da individuare nel Cantone Ticino.
6.2.1. In via abbondanziale, va infatti rilevato che il permesso di domicilio UE/AELS ha certo carattere dichiarativo, come viene sottolineato nell'impugnativa con riferimento alla DTF 136 II 329, ma che il suo rinnovo (termine di controllo) da parte del ricorrente 1 e del figlio C.________ (31 gennaio 2014) ha implicato la formulazione di una domanda (art. 6 cpv. 2 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP; RS 142.203]); che già solo dal rinnovo è quindi lecito dedurre delle intenzioni dei ricorrenti altrettanto chiare a restare in Svizzera, mantenendovi il centro dei propri interessi, e che lo stesso vale per il rilascio di un'analoga autorizzazione alla nascita del figlio D.________ (19 settembre 2013; art. 5 OLCP in relazione con l'art. 43 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 [LStrI; RS 142.20]).
Per rimanere nel medesimo contesto, evidente è inoltre il fatto che gli insorgenti hanno notificato alle autorità la partenza dal Cantone Ticino unicamente a fine novembre del 2015 e che anche questo fatto costituisce un indizio significativo della reale situazione nel periodo fiscale in discussione, sia per quanto riguarda il ricorrente 1 che per quanto attiene alla ricorrente 2.
6.2.2. Ritenuto che a questi elementi, che segnalano una precisa volontà di chi li ha svolti, se ne aggiungono poi di ulteriori (pagamento di premi di cassa malattia che si attestano - per il solo 2013 - all'ingente importo di fr. 18'899.70 e richiesta di riconoscimento di deduzioni legate a tali costi; indicazioni sui molteplici documenti allegati alla dichiarazione d'imposta; notifica di un tasso di occupazione del 100 % presso la E.________ AG di Z.________ [SG]; mancata modifica dei dati a registro di commercio, che ancora nel 2017 indicavano il domicilio di T.________; ecc.), che pure non sono oggetto di nessuna reale confutazione ma, al più, di critiche frammentarie, ben poteva quindi la Corte cantonale concludere - senza violare l'art. 9 Cost. - che l'agire del fisco ticinese era stato corretto.
In effetti, anche dall'accurato esame svolto dai Giudici ticinesi in merito alle prove che sono state addotte dagli insorgenti a sostegno del loro trasferimento in Germania (precedente consid. 5.2) non salta all'occhio nessuna specifica incongruenza, che possa avere effetti determinanti sull'esito del litigio (art. 97 cpv. 1 LTF). In particolare, non può certo essere dedotta l'esistenza di "sehr starke Indizien für den Lebensmittelpunkt im W.________", come preteso dai ricorrenti sorvolando, in sostanza, su tutti gli altri aspetti - non solo formali - che parlano invece per il sussistere del domicilio nel Cantone Ticino.
7.
7.1. Condivisa la conclusione della Corte cantonale secondo cui, per il periodo fiscale 2013, il centro degli interessi dei ricorrenti si trovava sempre e ancora nel Cantone Ticino, il ricorso in materia d'imposta federale diretta va pertanto respinto. Ritenuto che il loro domicilio fiscale nel Cantone Ticino va confermato già per questo motivo, non occorre infatti approfondire se esso andasse riconosciuto anche in base al principio della buona fede, come sostenuto dai Giudici ticinesi con un'argomentazione ulteriore, che pure viene contestata (precedente consid. 3).
7.2. D'altra parte, a differente valutazione non può condurre il richiamo all'art. 4 cpv. 2 CDI CH-DE contenuto nell'impugnativa nel secondo capitolo in diritto, intitolato "echte Doppelbesteuerung".
7.2.1. Giusta l'art. 4 cpv. 2 CDI CH-DE, quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti: a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando ha un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente con il quale le relazioni personali ed economiche sono le più strette (centro degli interessi vitali); b) se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se essa non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, detta persona è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti o non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la cittadinanza; d) se detta persona ha la cittadinanza di entrambi gli Stati contraenti o non ha la cittadinanza di alcuno di essi, le autorità degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.
7.2.2. Anche nel caso in cui una persona fisica sia da considerare residente in entrambi gli Stati contraenti e in entrambi disponga di un'abitazione permanente, come sostenuto nella fattispecie in esame dai contribuenti, la residenza viene quindi stabilita in quello Stato con il quale le relazioni personali ed economiche sono le più strette (centro degli interessi vitali; art. 4 cpv. 2 lett. b CDI CH-DE). Secondo quanto indicato (precedenti consid. 5 e 6), e per lo meno in relazione al periodo fiscale in esame, tale Stato è però proprio la Svizzera, non la Germania (2C_128/2016 del 7 aprile 2017 consid. 5.7; 2C_32/2016 del 24 novembre 2016 consid. 9.4; 2C_1139/2014 del 20 luglio 2015 consid. 6; 2C_452/2012 del 7 novembre 2012 consid. 5). Ritenuto che le norme di conflitto della Convenzione non possono escludere che le autorità contraenti giungano a conclusioni opposte e che nel giudizio impugnato è fatta menzione dell'emanazione di una decisione di tassazione anche da parte del fisco tedesco, va per il resto rinviato alla possibilità della promozione di una procedura amichevole (art. 26 CDI CH-DE; sentenze 2P.63/2004 del 3 marzo 2005 consid. 8.2 e 2A.436/2001 del 7 marzo 2002 consid. 3; XAVIER OBERSON, Précis de droit fiscal international, 4a ed. 2014, pag. 315 segg.; PETER LOCHER; Einführung in das internationale Steuerrecht der Schweiz, 3a ed. 2005, pag. 535 seg.).
II. Imposta cantonale
8.
L'art. 3 LAID ha tenore simile a quello dell'art. 3 LIFD e in ambito internazionale dev'essere applicato allo stesso modo (sentenze 2C_1139 e 1140/2014 del 20 luglio 2015 consid. 7; 2C_924 e 2C_925/2014 del 12 maggio 2015 consid. 6; 2C_335 e 2C_336/2014 del 19 gennaio 2015 consid. 9). Differente conclusione non va d'altra parte tratta nemmeno in merito alle asserite violazioni della CDI CH-DE, formulate per altro senza procedere a distinzione alcuna tra i differenti tipi di imposte in discussione. Il ricorso interposto va quindi respinto anche con riferimento alle imposte cantonali.
III. Spese e ripetibili
9.
Per quanto precede, il ricorso dev'essere respinto, poiché infondato. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vengono poste a carico dei ricorrenti, in solido ( art. 66 cpv. 1 e 5 LTF ). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
In riferimento all'imposta federale diretta, il ricorso è respinto.
2.
In riferimento all'imposta cantonale, il ricorso è respinto.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 5'500.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
4.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
Losanna, 19 settembre 2019
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
Il Cancelliere: Savoldelli