Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_447/2024
Sentenza del 19 settembre 2024
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Cesare Lepori,
ricorrente,
contro
Sezione della popolazione,
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
permesso di dimora,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata l'8 luglio 2024 dal Tribunale amministrativo
del Cantone Ticino (52.2024.8).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
1.1. La cittadina tunisina A.________ si è sposata con un cittadino elvetico il... 2018 nel suo Paese di origine. Il 10 gennaio 2019 è stata autorizzata a entrare in Svizzera per vivere con il marito e posta a beneficio di un permesso di dimora annuale. Il matrimonio, da cui non sono nati figli, è stato sciolto per divorzio il 28 luglio 2021.
1.2. Con decisione del 10 febbraio 2023, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha negato a A.________ il rinnovo del permesso di dimora, perché lo scopo per il quale era stato concesso era venuto a cadere. Su ricorso, tale provvedimento è stato confermato sia dal Consiglio di Stato (15 novembre 2023) che dal Tribunale amministrativo ticinese, espressosi in merito con sentenza dell'8 luglio 2024.
1.3. Con ricorso in materia di diritto pubblico del 16 settembre 2024, A.________ è insorta davanti al Tribunale federale chiedendo: in via principale e in riforma della querelata sentenza, che le sia concesso il rinnovo del permesso di dimora; in via subordinata, che la sentenza impugnata sia annullata e l'incarto sia rinviato all'istanza precedente per nuovo giudizio. Domanda inoltre la concessione dell'effetto sospensivo al gravame e la concessione dell'assistenza giudiziaria.
2.
Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.
2.1. Nella fattispecie, la ricorrente insorge davanti al Tribunale federale sostenendo di avere un diritto di soggiorno in Svizzera in base all'art. 50 cpv. 1 lett. a della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20).
Questa norma prevede che, dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge al rilascio e alla proroga del permesso di dimora in virtù dell'art. 42 LStrI risulta preservato se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e sono soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'art. 58a della legge medesima.
2.2. Tuttavia, già in ragione del fatto che la ricorrente è giunta in Svizzera il 10 gennaio 2019 e il divorzio dei coniugi è stato pronunciato il 28 luglio 2021, un diritto di soggiorno in Svizzera giusta l'art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI dev'essere chiaramente escluso.
Come indicato dal Tribunale federale nella DTF 136 II 113 consid 3.3.1-3.3.4 - basandosi su un'interpretazione approfondita della norma e non solo sul suo testo, come pretenderebbe l'insorgente, invocando genericamente anche l'art. 8 CEDU - per la durata dell'unione coniugale di tre anni è infatti decisivo unicamente il periodo tra l'inizio della coabitazione effettiva dei coniugi in Svizzera e lo scioglimento della comunità familiare (DTF 140 II 345 consid. 4.1; 140 II 289 consid. 3.5.1; sentenze 2C_238/2024 del 25 giugno 2024 consid. 5.1; 2C_167/2024 del 2 aprile 2024 consid. 3.6; 2C_92/2023 del 5 maggio 2023 consid. 6.2).
2.3. Oltre che dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI, un diritto di soggiorno in Svizzera non risulta nemmeno da altre norme e, in particolare, dall'art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI o dall'art. 8 CEDU.
La Corte cantonale ha escluso anche tali ipotesi e la ricorrente non contesta il giudizio impugnato su questo punto (art. 4.2. cpv. 2 LTF; DTF 145 V 161 consid. 5.2). Sia come sia, quanto indicato dai Giudici ticinesi è corretto perché, in assenza di motivi personali gravi che rendano necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera, l'applicazione dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI va immediatamente esclusa. D'altra parte, siccome la ricorrente ha divorziato, è giunta in Svizzera solo di recente (2019) e non è data nessuna integrazione qualificata, immediatamente esclusa va pure la possibilità di richiamo alla tutela della vita familiare o della vita privata giusta l'art. 8 CEDU (DTF 149 I 207 consid. 5.3; 144 I 266 consid. 3.3, 3.5 e 3.9; sentenza 2C_167/2024 del 2 aprile 2024 consid. 3.7).
3.
3.1. Per quanto precede, il ricorso è manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura di cui all' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF .
3.2. La domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta perché il ricorso doveva apparire sin dall'inizio come privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza (art. 65 cpv. 1 e 2, art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
3.3. Con l'emanazione del presente giudizio, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso diventa senza oggetto.
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.
Losanna, 19 settembre 2024
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
Il Cancelliere: Savoldelli