Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_539/2024
Sentenza del 19 settembre 2024
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale von Werdt, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Autorità regionale di protezione 10 sede di Locarno, piazza Grande 18, 6601 Locarno.
Oggetto
revoca della curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ( art. 394 e 395 CC ),
ricorso contro la sentenza emanata il 12 agosto 2024
dal Presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2024.89).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Alla luce delle indicazioni dei medici curanti e delle difficoltà riscontrate nel disbrigo degli affari correnti, il 20 luglio 2023 l'Autorità regionale di protezione 10 sede di Locarno ha istituito in favore di A.________ una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni giusta gli art. 394 e 395 CC .
Con decisione 7 maggio 2024 l'autorità di protezione ha respinto la richiesta di A.________ volta alla revoca della curatela. Mediante sentenza 12 agosto 2024 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, per carente motivazione, il reclamo presentato dall'interessato avverso tale decisione. Secondo il Presidente, quest'ultimo non aveva infatti sostanziato le proprie contestazioni contro il mantenimento della curatela, ma, attraverso considerazioni prolisse e poco coerenti, si era limitato a lamentare una serie di asseriti comportamenti scorretti dell'autorità di protezione e di altri soggetti che con il loro agire o le loro omissioni gli avrebbero causato pregiudizi di varia natura.
2.
Con " richiesta di giustizia " 20 e 21 agosto 2024A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo la revoca della curatela e il rimborso di fr. 159'598.-- per danni economici.
Mediante scritto 9 settembre 2024A.________ ha trasmesso al Tribunale federale ulteriore documentazione.
Non sono state chieste determinazioni.
3.
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
Quando, come in concreto, l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la questione dell'inammissibilità e avverso un tale giudizio sono possibili soltanto conclusioni tendenti all'annullamento e al rinvio dell'incarto all'istanza cantonale, poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale non potrebbe statuire nel merito (v. DTF 144 II 184 consid. 1.1 con rinvii).
Limitandosi ad apoditticamente affermare che la sentenza cantonale sarebbe stata emessa con superficialità e che il suo reclamo conteneva un " elenco chiaro e dettagliato " delle ingiustizie subite con il rinvio a " prove documentali " e ad "articoli del codice svizzero relativi a [tali] reati ", il ricorrente non si confronta a sufficienza con la suddetta argomentazione posta a fondamento della sentenza cantonale di inammissibilità (v. supra consid. 1). La sua motivazione è in altre parole inidonea a dimostrare la ricevibilità del suo reclamo e non soddisfa le esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
3.2. Il ricorrente rimprovera poi all'autorità di protezione, alla Camera di protezione e ad altri organi pubblici " 22 reati ", e in particolare di aver approfittato del suo stato di debolezza e di povertà, di aver manipolato un certificato medico per falsarne il significato, di aver contribuito alla sparizione di fondi e di aver calpestato i suoi diritti fondamentali. Egli chiede al Tribunale federale un " intervento urgente " per risolvere tale situazione, fonte di stress e preoccupazione, e il versamento di fr. 159'598.-- quale risarcimento danni.
Il Tribunale federale non ha la funzione di suprema autorità di vigilanza che interviene al di fuori di procedure giudiziarie presso di esso pendenti. Esso tratta invece i rimedi di diritto contro decisioni suscettive di un ricorso previsto dalla LTF che gli vengono sottoposti nelle forme previste dalla legge. Già per tale motivo la richiesta di " intervento " si rivela inammissibile.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente e manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e lett. b LTF.
Considerate le circostanze della presente fattispecie, si prescinde dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). La (eventuale) richiesta del ricorrente di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria diventa pertanto in ogni caso priva di oggetto.
Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 10 sede di Locarno e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 19 settembre 2024
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: von Werdt
La Cancelliera: Antonini