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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.196/2004 /biz 
 
Sentenza del 19 ottobre 2004 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Klett, Zappelli, giudice supplente, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________, 
attore e ricorrente, 
patrocinato dall'avv. Nicola Menini, 
 
contro 
 
B. e C. B.________, 
convenuti e opponenti. 
 
Oggetto 
contratto di compravendita; disconoscimento del debito, 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 6 aprile 2004 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1. 
B. e C. B.________ hanno gestito il ristorante X.________ a Lugano sino al 29 febbraio 2000. 
 
In vista della ripresa dell'esercizio pubblico da parte di A.________ - proprietario dei locali e già gerente dell'esercizio pubblico, sino al 1997 - il 20 dicembre 1999 è stato stipulato un contratto di compravendita avente per oggetto l'inventario del ristorante, al prezzo complessivo di fr. 100'000.-- da pagarsi come segue: "fr. 50'000.-- alla consegna dell'inventario (al più tardi entro martedì 29 febbraio 2000) e fr. 50'000.-- in rate mensili di fr. 5'000.-- cadauna dal mese di giugno 2000 incluso fino al mese di marzo 2001". Le parti hanno inoltre concordato che il controvalore di eventuali oggetti mancanti e/o rovinati sarebbe stato dedotto dall'importo dovuto. 
 
Il 29 febbraio 2000 si è dunque proceduto al controllo dell'inventario. In tale occasione è stata pattuita la consegna seduta stante di un acconto di fr. 10'000.--, mentre che "per definire il saldo dovuto per la prima rata secondo l'accordo del 20 dicembre 1999" le parti si sarebbero nuovamente incontrate una volta ricevuto il verbale del perito comunale circa lo stato dell'ente locato e i rapporti tecnici sul funzionamento degli apparecchi. 
 
Successivamente A.________ ha pagato ulteriori fr. 20'000.--. 
2. 
Non avendo più ottenuto versamento alcuno, per i mesi da ottobre 2000 a gennaio 2001 (fr. 20'000.--) i venditori hanno avviato una procedura esecutiva, sfociata il 3 luglio 2001 nel rigetto provvisorio dell'opposizione interposta dall'acquirente. 
3. 
Asseverando che l'eliminazione dei difetti dell'inventario comprato gli avrebbe cagionato costi complessivi di fr. 75'012.90, il 24 luglio 2001 A.________ ha postulato il disconoscimento del debito nei confronti di B. e C. B.________. 
 
La petizione è stata integralmente respinta dal Pretore del Distretto di Lugano il 13 febbraio 2003. Con riferimento agli oggetti segnalati come mancanti il 29 febbraio 2001, il giudice ha infatti stabilito che gli importi indicati dall'attore non erano stati provati. Per quanto concerne invece i beni oggetto dell'inventario e le contropretese fondate su difetti dell'ente locato, il Pretore - applicando l'art. 201 e l'art. 267a CO - ha reputato tardiva la notifica dei difetti. 
4. 
Di diverso avviso la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, la quale nella sentenza 6 aprile 2004 ha ammesso la tempestività della notifica dei difetti. Donde l'esame dettagliato delle poste del conteggio presentato dall'attore. 
4.1 I giudici cantonali hanno innanzitutto negato un risarcimento in relazione agli oggetti mancanti - ovverosia un lampadario di cristallo, 14 tavoli e 8 pentole (la cui mancanza è stata d'altronde contestata) - e ad un vaso esterno danneggiato, gli importi allegati in petizione non essendo stati suffragati da nessun giustificativo. 
 
Sempre in questo contesto, la Corte ticinese ha respinto la richiesta - formulata dall'attore con l'appello, in forza dell'art. 322 lett. b CPC/TI - tendente all'allestimento di una perizia per quantificare le relative poste del conteggio: l'attore avrebbe infatti potuto specificare le sue pretese facendo ricorso a prove meno onerose, ad esempio esibendo le fatture d'acquisto di quei beni ch'egli stesso aveva ceduto ai convenuti nel 1997. 
4.2 La prova peritale, hanno rammentato i giudici, non può servire a supplire alle negligenze della parte gravata dall'onere probatorio. Per questo motivo, essi hanno disatteso la domanda attorea anche per tutte le altre poste del conteggio. 
 
Dato il lungo tempo trascorso dal momento della cessione dell'esercizio pubblico è pure stata respinta la prova del sopralluogo, anch'essa riproposta in sede di appello. 
4.3 Per quanto concerne le apparecchiature, i giudici ticinesi hanno rigettato la pretesa di fr. 11'800.-- per la sistemazione del retrobanco, menzionata in un preventivo della ditta D.________, perché l'attore non ha dimostrato ch'essa dipendesse in qualche modo dalla locazione dell'esercizio pubblico, rispettivamente che rientrasse fra gli oggetti dell'inventario o di successivi accordi fra le parti. Per lo stesso motivo essi non hanno tenuto in considerazione nemmeno il resto delle cifre esposte nel rapporto tecnico della stessa ditta, fatte salve due fatture per un totale di fr. 6'472.80. 
4.4 Nemmeno la pretesa di fr. 9'000.-- per pulizia dei locali ha trovato accoglimento. Essa si fonda infatti su di un preventivo della ditta E.________, senza che sia stato provato l'effettivo intervento di tale impresa né tantomeno l'avvenuto pagamento di questa somma. 
4.5 Infine, ha concluso la massima istanza cantonale, non è possibile concedere all'attore neanche il rimborso dei costi per interventi sull'immobile di diversa natura, trattandosi di spese di manutenzione che deve sopportare il proprietario dei vani (art. 256 CO). 
4.6 Alla luce di quanto appena esposto la Corte cantonale ha riformato il giudizio di primo grado accogliendo l'azione di disconoscimento di debito limitatamente a fr. 6'472.80. 
5. 
Prevalendosi della violazione dell'art. 8 CC, il 18 maggio 2004 A.________ ha presentato un ricorso per riforma al Tribunale federale volto all'annullamento della predetta pronunzia e al rinvio della causa al Tribunale d'appello. Secondo l'attore, rifiutando l'assunzione della prova peritale, la massima istanza ticinese gli avrebbe infatti impedito di dimostrare l'entità dei difetti. 
 
Nella risposta 9 luglio 2004 B. e C. B.________ hanno proposto l'integrale reiezione del gravame. 
6. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del ricorso per riforma (DTF 129 III 750 consid. 2). 
6.1 Interposto in tempo utile (art. 54 cpv. 1 OG) contro una decisione finale emanata dal tribunale supremo del Cantone Ticino (art. 48 cpv. 1 OG) in una causa civile di carattere pecuniario, il cui valore litigioso davanti all'ultima istanza cantonale era superiore a fr. 8000.-- (art. 46 OG), il gravame risulta, sotto questo profilo, ricevibile. 
6.2 Giusta l'art. 55 cpv. 1 lett. b OG l'atto di ricorso deve contenere l'indicazione esatta dei punti impugnati della decisione e delle modifiche proposte. In concreto, l'attore reputa di poter eccezionalmente prescindere dall'indicazione precisa delle sue domande siccome propone il rinvio della causa all'autorità giudiziaria (ex art. 64 cpv. 1 OG) per completazione degli atti mediante la perizia giudiziaria. 
Nonostante le perplessità suscitate dalla tesi dell'attore, non appare necessario soffermarsi sulla questione, il ricorso dovendo in ogni caso venir respinto per i motivi che seguono. 
7. 
Come preannunciato, l'attore rimprovera ai giudici cantonali di aver violato l'art. 8 CC per aver rifiutato di ordinare la perizia da lui richiesta per "calcolare il valore effettivo dell'inventario e la correttezza delle fatture, dei rapporti e dei preventivi." 
7.1 L'art. 8 CC regola, per tutti i rapporti giuridici retti dal diritto civile federale, la ripartizione dell'onere probatorio e, pertanto, le conseguenze dell'assenza di ogni prova. Esso conferisce alla parte cui incombe l'onere della prova il diritto di dimostrare l'esattezza delle proprie allegazioni, a patto che i fatti allegati siano giuridicamente rilevanti e che le prove siano state proposte conformemente alle esigenze procedurali poste dal diritto cantonale, per quanto riguarda forma e contenuto (DTF 129 III 18 consid. 2.6 pag. 24 seg. con rinvii). 
 
Per contro, l'art. 8 CC non disciplina l'apprezzamento probatorio; esso, in altri termini, non prescrive al giudice quali prove assumere né come valutare le risultanze dell'istruttoria. Non esclude né l'apprezzamento anticipato delle prove né la prova indiziaria, né tantomeno un'istruzione probatoria limitata ad alcune prove, nella misura in cui essa basta a convincere il giudice della fondatezza di un'allegazione (DTF citato; 127 III 519 consid. 2a con rinvii). 
7.2 In concreto, il richiamo all'art. 8 CC si avvera d'acchito pretestuoso nella misura in cui concerne i costi d'intervento sull'immobile, il cui rimborso è stato negato non tanto per l'assenza di prove - come lascia intendere l'attore - quanto perché si tratta di spese di manutenzione che deve sopportare il proprietario, ovvero l'attore (cfr. quanto esposto al consid. 4.5). 
7.3 Per quanto concerne la pretesa di fr. 9'000.-- per pulizia dei locali, si può osservare che nemmeno la perizia giudiziaria potrebbe dimostrare l'intervento della ditta E.________, tanto più che - stando a quanto accertato in maniera insindacabile nella sentenza impugnata (art. 55 cpv. 1 lett. c OG) - dall'istruttoria è emerso che l'attore ha affidato tale lavoro al personale dell'esercizio pubblico. 
 
7.4 In sostanza la censura ricorsuale può essere tenuta in considerazione solamente con riferimento al giudizio sugli oggetti segnalati come mancanti, nella misura in cui la loro mancanza non è contestata, e il vaso rotto (cfr. quanto esposto al consid. 4.1). 
 
Anche in questo caso essa è comunque votata all'insuccesso. La Corte ticinese ha affermato che l'attore avrebbe potuto dimostrare le sue pretese producendo le fatture d'acquisto dei beni ch'egli stesso aveva ceduto ai convenuti due anni prima. Nel ricorso l'attore non contesta questa conclusione né tantomeno spiega per quale ragione la perizia giudiziaria sarebbe l'unico mezzo di prova suscettibile di dimostrare l'entità delle sue pretese. Orbene, il "diritto alla prova" non esonera la parte gravata dall'onere probatorio dal fornire i mezzi di prova a sua disposizione, concedendole la facoltà di richiedere l'assunzione di tutti i mezzi di prova contemplati dalle norme processuali senza specificarne l'utilità. Inoltre, la perizia giudiziale, il cui scopo è di per sé quello di trattare questioni di fatto la cui soluzione richiede conoscenze speciali (cfr. art. 247 cpv. 1 CPC/TI), non deve sostituirsi ai normali mezzi di prova. 
8. 
In conclusione, il ricorso per riforma dev'essere respinto in quanto ammissibile. 
La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Alla controparte, che non è stata patrocinata, non viene assegnata alcuna indennità per ripetibili della sede federale, la succinta risposta da lei presentata non essendo suscettibile di giustificare una deroga a tale principio (DTF 110 V 72 consid. 7 pag. 81). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dell'attore. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore dell'attore, ai convenuti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 19 ottobre 2004 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: