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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.549/2006 /biz 
 
Sentenza del 19 ottobre 2006 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, presidente, 
Wurzburger, Müller, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
A.A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Yasar Ravi, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
revoca, rispettivamente rifiuto del rinnovo del 
permesso di dimora, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza emessa il 9 agosto 2006 dal Tribunale amministrativo 
del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
A.A.________, cittadino turco (1973), si è sposato il 3 giugno 2003 nel suo paese d'origine con B.A.________ (1965), cittadina elvetica. Per tal motivo è stato autorizzato ad entrare in Svizzera il 26 settembre 2003 e gli è stato rilasciato un permesso di dimora annuale, rinnovato l'ultima volta fino al 25 settembre 2005. Il 7 gennaio 2004 è nata la figlia C.A.________. 
Il 9 agosto 2004 i coniugi A.________ sono stati autorizzati a vivere separati e la figlia è stata affidata alla madre. In seguito A.A.________ si è visto accordare un diritto di visita su C.A.________, in ragione di un pomeriggio a settimana per alcune ore in forma sorvegliata presso X.________ a Lugano. Nel contempo è stato astretto a versarle un contributo alimentare di fr. 700.-- al mese. 
B. 
Il 16 giugno 2005, dopo aver sentito i coniugi A.________ per il tramite della Polizia cantonale, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha revocato il permesso di dimora di A.A.________ e gli ha fissato un termine con scadenza al 31 luglio 2005 per lasciare il Cantone. La citata autorità ha considerato, in sostanza, che lo scopo per il quale il permesso di dimora annuale era stato rilasciato, ossia il ricongiungimento familiare, era venuto a mancare. 
La decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 3 maggio 2006, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 9 agosto successivo. 
Nel frattempo, e più precisamente il 19 maggio 2006, è stato pronunciato il divorzio dei coniugi A.________. 
C. 
Il 15 settembre 2006 A.A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che venga rinnovato il suo permesso di dimora; in via subordinata domanda che gli atti siano rinviati all'autorità cantonale per nuova valutazione. Postula inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria, con nomina di un avvocato d'ufficio. 
 
D. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. Il 20 settembre 2006 ha invitato il Tribunale cantonale amministrativo a trasmettergli l'inserto della causa. 
E. 
Con decreto presidenziale del 22 settembre 2006 è stata accolta provvisoriamente l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 131 II 58 consid. 1 e richiami). 
2. 
Oggetto del giudizio impugnato è sia la revoca del permesso di dimora di cui era titolare il ricorrente sia il rifiuto di rinnovarlo. 
Riguardo alla questione della revoca, va osservato che, sebbene il ricorso di diritto amministrativo sia, in linea di principio, ammissibile in proposito (art. 101 lett. d OG), nel caso concreto, quand'anche non fosse stata revocata, l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiava il ricorrente è oramai scaduta dal 25 novembre 2005, ossia ben prima dell'inoltro del ricorso: non vi è quindi d'interesse pratico e attuale a ricorrere (art. 103 lett. a OG; DTF 128 II 145 consid. 1.2.1; 118 Ib 356 consid. 1a; 111 Ib 56 consid. 2). È pertanto a ragione che l'interessato non contesta più tale provvedimento. 
3. 
Rimane da esaminare se l'impugnativa sia ammissibile con riferimento al rifiuto di rinnovare il permesso di dimora. 
3.1 In concreto, il ricorrente non può prevalersi di una disposizione particolare dell'ordinamento legislativo federale, da cui potrebbe derivargli un diritto al rilascio di un permesso di dimora (cfr. art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; DTF 128 II 145 consid. 1.1.1). In particolare non può appellarsi - e a ragione non lo fa - all'art. 7 cpv. 1 LDDS (RS 142.20), secondo cui il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. In effetti, il suo matrimonio è stato sciolto per divorzio il 19 maggio 2006, motivo per cui non beneficia più dei diritti scaturenti dal citato disposto. 
3.2 Il ricorrente invoca l'art. 8 CEDU (RS 0.101), cioè il diritto al rispetto della vita privata e familiare ivi garantito, il quale consente ad un cittadino straniero, a determinate condizioni, di opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia e di ottenere un permesso di dimora. In concreto è dubbio - come peraltro già rilevato dai giudici cantonali - che nel caso specifico siano adempiute le condizioni esatte dalla prassi affinché questo disposto convenzionale si applichi (sulle menzionate condizioni, cfr. DTF 130 II 281 consid. 3; 127 II 60 consid. 1d/aa; 126 II 377 consid. 3b/aa). Il quesito può tuttavia rimanere indeciso in quanto, per i motivi esposti di seguito, il ricorso si rivela infondato e va respinto nel merito. 
4. 
In primo luogo il ricorrente si duole della violazione del suo diritto di essere sentito e, di riflesso, dell'accertamento dei fatti. Rimprovera alla Corte cantonale di avere avallato l'istruttoria eseguita dal Consiglio di Stato, il quale avrebbe interpellato unicamente la sua ex moglie e gli avrebbe invece negato il diritto di esprimersi personalmente e, quindi, di difendersi convenientemente. La critica è inconferente. Come constatato nel giudizio impugnato, ai cui pertinenti considerandi si rinvia e i quali vanno qui condivisi (sentenza cantonale pag. 6 seg., consid. 2.2), il diritto di essere sentito non include quello di esprimersi oralmente, essendo sufficiente, come poi avvenuto in concreto, che l'interessato potesse esporre i propri argomenti per iscritto (DTF 131 IV 78 consid. 2.3 e rinvii). Va poi osservato che, come rilevato dai giudici cantonali, l'accertamento istruttorio in questione portava sulla natura dei rapporti esistenti tra i coniugi: orbene, dato che il matrimonio è stato sciolto per divorzio il 19 maggio 2006, è quindi senza violare il diritto di essere sentito del ricorrente che la Corte cantonale ha ritenuto che tale quesito non era più di rilievo ai fini del giudizio. 
5. 
Secondo il ricorrente il rifiuto di rinnovargli il permesso di dimora violerebbe le garanzie di cui all'art. 8 CEDU, poiché si ripercuoterebbe in maniera importante sulle relazioni con la figlia. 
5.1 Conformemente alla giurisprudenza, e come rammentato nel giudizio querelato, il cittadino straniero che non ha la custodia dei figli può già di per sé vivere soltanto in misura limitata le relazioni con la prole, ossia unicamente nel quadro dell'esercizio del diritto di visita riconosciutogli. A questo scopo non è indispensabile che egli viva stabilmente nello stesso paese del figlio e che disponga pertanto di un'autorizzazione di soggiorno in detto stato. Di principio il diritto di visita non implica quindi un diritto di presenza costante in Svizzera per il genitore straniero di un figlio che vi risiede in maniera regolare e durevole; le esigenze dell'art. 8 CEDU risultano rispettate già se il diritto di visita può venir esercitato nell'ambito di soggiorni di breve durata, adattandone se del caso le modalità (durata e frequenza). Un diritto all'ottenimento di un permesso di dimora può semmai sussistere solo se i rapporti con i figli sono particolarmente intensi dal profilo economico ed affettivo, se questi rapporti non potrebbero venir mantenuti a causa della distanza del paese d'origine del genitore e se il comportamento di quest'ultimo in Svizzera è stato irreprensibile (sentenza 2A.459/2005 del 10 gennaio 2006 consid. 4.1 e numersi rinvii). Soltanto a queste condizioni l'interesse pubblico ad una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri e d'immigrazione non risulta prevalente (DTF 120 Ib 1 consid. 3c; sentenza 2A.459/2005 citata e riferimenti). 
5.2 Il ricorrente contesta gli accertamenti cantonali sia per quanto concerne il rispetto dei suoi obblighi finanziari che l'intensità della relazione esistente con la figlia ed allega al proprio gravame un'attestazione rilasciata dall'Istituto presso il quale hanno luogo gli incontri che elenca le visite svoltesi da gennaio 2006 fino a metà settembre 2006, così come diversi documenti (copie di certificati di salario, di ricevute di pagamento, ecc.) atti a provare, a suo avviso, la regolarità e spontaneità dei suoi pagamenti. Sennonché, oltre al fatto che parte di questi documenti si riferisce a circostanze di fatto avvenute dopo la pronuncia della sentenza impugnata, il ricorrente in ogni caso non spiega perché non ha fornito o non ha potuto fornire simili informazioni in sede cantonale: non è quindi possibile tenerne conto ai fini del giudizio (cfr. sulla possibilità di allegare nuovi fatti o di prevalersi di nuovi mezzi di prova, DTF 130 II 493 consid. 2, 149 consid. 1.2 e riferimenti). In queste condizioni gli accertamenti eseguiti dal Tribunale amministrativo, i quali non appaiono manifestamente inesatti o incompleti, sono vincolanti per questa Corte (art. 105 cpv. 2 OG). 
5.3 Come emerge dalla sentenza cantonale, il ricorrente ha vissuto con la figlia dalla nascita, avvenuta il 7 gennaio 2004, fino a quando ella aveva poco più di otto mesi. In seguito alla separazione della coppia nel settembre 2004, egli ha beneficiato di un diritto di visita limitato nei confronti della bambina, nella misura di qualche ora un pomeriggio a settimana, sotto sorveglianza presso un istituto specializzato. Diritto che, come constatato dai giudici cantonali, ha esercitato in modo sporadico, dato che non ne faceva uso ogni settimana. Per quanto concerne il profilo economico, i giudici ticinesi hanno poi osservato che egli non aveva mai versato spontaneamente ed ancora meno regolarmente i contributi alimentari dovuti. Nelle descritte circostanze, poco importa che le difficoltà nell'instaurare un rapporto con la figlia sarebbero dovute, come affermato dal ricorrente, all'atteggiamento assunto dalla ex moglie. Oltre al fatto che egli non ha cercato aiuto presso le competenti autorità per ovviare a tale comportamento e far rispettare pienamente il suo diritto di visita, in ogni caso il legame con la figlia non può venir considerato come particolarmente intenso, nel senso prescritto dalla giurisprudenza. Non va poi tralasciato che, come emerge dalla sentenza contestata, egli non ha avuto un comportamento irreprensibile (decreto d'accusa per ripetute vie di fatto nei confronti della ex moglie; disoccupazione), che il suo soggiorno nel nostro Paese è di media durata e che il suo diritto di visita può comunque essere esercitato nell'ambito di soggiorni turistici. Premesse queste considerazioni l'interesse privato del ricorrente a rimanere in Svizzera non appare prevalente su quello pubblico: il diniego del permesso di dimora annuale oppostogli dalle autorità ticinesi non disattende di conseguenza l'art. 8 CEDU
Infine si può precisare che, secondo la prassi, dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989 (RS 0.107), a cui fa accenno il ricorrente, non scaturisce alcun diritto al rilascio del permesso richiesto (DTF 124 II 361 consid. 3b). 
Visto quanto precede, il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, dev'essere respinto e la sentenza impugnata confermata. La causa, sufficientemente chiara, va decisa secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG
6. 
Dal momento che il gravame era sin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere parimenti respinta (art. 152 OG). Le spese processuali, il cui importo tiene comunque conto della situazione finanziaria del ricorrente, vanno poste a carico di quest'ultimo, secondo soccombenza (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 1'200.-- è posta a carico del ricorrente. 
4. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione. 
Losanna, 19 ottobre 2006 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: