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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2P.76/2006 /viz 
 
Sentenza del 19 ottobre 2006 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, presidente, 
Hungerbühler e Wurzburger, 
cancelliere Bianchi. 
 
Parti 
Comune di Medeglia, 6809 Medeglia, 
ricorrente, rappresentato dal Municipio e patrocinato dall'avv. Luca Beretta Piccoli, 
 
contro 
 
A.________, 
Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino, 
via Bossi 3, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9, 29 e 50 Cost. (contributi di miglioria 
per la costruzione di una strada), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata 
il 3 febbraio 2006 dal Tribunale di espropriazione 
del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Nella seduta del 29 aprile 2002, il Consiglio comunale di Medeglia ha approvato la realizzazione di una strada lunga 260 m in località Bisolo, prevista quale prolungamento della prima tratta di 150 m creata alla fine degli anni '80. Secondo il relativo messaggio municipale, l'opera aveva quale scopo di consentire lo sviluppo di una nuova zona residenziale e di migliorare l'accesso alla parte alta del nucleo. Il Legislativo comunale ha altresì disposto il prelievo di contributi di miglioria in ragione del 35% della spesa determinante, ossia per l'importo complessivo di fr. 210'000.--. 
B. 
Dando seguito a tale risoluzione, dal 30 marzo al 28 aprile 2004 il Municipio di Medeglia ha pubblicato il prospetto dei contributi provvisori, notificandone inoltre un estratto ai proprietari dei 21 fondi compresi nel perimetro di prelievo. Contro il prospetto dei contributi è tra gli altri insorto mediante reclamo A.________, proprietario dei mappali n. xxx, yyy, zzz e kkk per i quali era stato calcolato un contributo di miglioria di, rispettivamente, fr. 14'756.--, fr. 2'622.--, fr. 1'302.-- e fr. 2'802.--. Con decisione del 6 ottobre 2004, il Municipio ha respinto il reclamo, confermando integralmente gli importi stabiliti. 
C. 
L'interessato si è allora aggravato dinanzi al Tribunale di espropriazione del Canton Ticino, chiedendo in relazione a tutti i suoi fondi la rinuncia al prelievo o quantomeno una riduzione del contributo. Per quanto riguarda la particella n. xxx, sita in zona residenziale semi intensiva, egli ha motivato la richiesta con il fatto che il tributo era già stato prelevato in occasione della prima fase dei lavori sotto forma di cessione gratuita del terreno necessario. Per la particella n. kkk, ubicata in zona forestale, e per la n. zzz, in zona essenzialmente agricola, egli ha addotto che la loro destinazione pianificatoria non permetteva di trarre alcun vantaggio dalla nuova strada. Per il fondo n. yyy, inserito nella zona del nucleo, ha infine rilevato che lo stesso non era direttamente confinante con la strada e che il fattore d'interesse ritenuto era comunque sproporzionato. 
Con sentenza del 3 febbraio 2006 il Tribunale di espropriazione ha accolto il ricorso. Esaminata dapprima la questione dell'assoggettamento, la Corte cantonale ha confermato l'imponibilità del mappale n. yyy, poiché le norme pianificatorie permettevano di erigervi un'abitazione e la distanza dalla strada era irrisoria, mentre l'ha esclusa per i fondi n. zzz e kkk, condividendo le censure legate al loro statuto pianificatorio. I giudici cantonali hanno poi analizzato il piano di ripartizione. A questo proposito, essi hanno criticato sotto vari aspetti i criteri adottati ed hanno concluso che il quadro generale denotava una semplificazione all'eccesso tale da creare lacune incolmabili. A loro giudizio, in simili circostanze qualsiasi tentativo di correggere i contributi contestati avrebbe aggravato le disparità di trattamento tra gli assoggettati. Essi hanno perciò pronunciato l'annullamento degli oneri posti a carico delle particelle n. xxx, yyy, zzz e kkk. 
D. 
L'8 marzo 2006 il Comune di Medeglia ha presentato un ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento del giudizio della Corte cantonale per violazione degli art. 9, 29 cpv. 2 e 50 cpv. 1 Cost. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. Un ricorso per larghi tratti analogo è stato presentato dal Comune anche contro una parallela decisione con cui il Tribunale di espropriazione ha annullato i contributi a carico dei mappali n. 275 e www (inc. n. 2P.75/2006). 
Chiamato ad esprimersi, il Tribunale di espropriazione chiede la conferma del giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni. Dal canto suo A.________ postula la reiezione dell'impugnativa. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 La sentenza impugnata costituisce una decisione di ultima istanza cantonale (cfr. l'art. 13 cpv. 2 della legge ticinese sui contributi di miglioria, del 24 aprile 1990 [LCM], in relazione con l'art. 60 della legge cantonale di procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966 [LPAmm]), contro cui a livello federale è esperibile unicamente un ricorso di diritto pubblico. 
1.2 L'annullamento dei contributi di miglioria da esso stesso imposti tocca il Comune nella sua qualità di detentore del pubblico potere. Esso è pertanto legittimato a ricorrere censurando la violazione della propria autonomia. Sapere se questa sussista e se sia stata disattesa è infatti una questione di merito, non di ricevibilità (DTF 129 I 410 consid. 1.1; 128 I 3 consid. 1c). 
1.3 Tempestivo, il gravame soddisfa quindi le esigenze poste dagli art. 84 segg. OG ed è perciò di principio ammissibile. 
2. 
2.1 L'art. 50 Cost. garantisce l'autonomia comunale nella misura prevista dal diritto cantonale. Il Comune beneficia dunque di autonomia in quelle materie che la legislazione cantonale non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte al suo ordinamento, conferendogli una notevole libertà di decisione. La sfera di autonomia tutelata può riferirsi alla facoltà di emanare o porre in esecuzione disposizioni comunali proprie oppure derivare da una corrispondente latitudine di giudizio nell'applicazione del diritto cantonale o federale (DTF 129 I 410 consid. 2.1, 313 consid. 5.2, 290 consid. 2.1; 128 I 136 consid. 2.1, 3 consid. 2a). 
2.2 Come già rilevato in più occasioni dal Tribunale federale, i Comuni ticinesi dispongono di grande libertà nell'applicazione della legislazione cantonale sui contributi di miglioria, segnatamente nella determinazione del perimetro d'imposizione e nel riparto dell'onere complessivo tra le varie proprietà. In tale ambito essi godono pertanto di autonomia protetta (sentenza 2P.80/1999 del 17 giugno 1999, in: RDAT II-1999 n. 41, consid. 2d; sentenza 2P.67/1996 del 3 luglio 1996, in: RDAT II-1996 n. 52, consid. 4; sentenza 2P.171/1995 del 26 ottobre 1995, in: RDAT I-1996 n. 49, consid. 4). 
2.3 Il ricorrente può dunque far valere che le autorità cantonali di ricorso hanno ecceduto nel loro potere cognitivo o hanno applicato in modo errato il diritto materiale determinante. In questo contesto, il Comune può pure prevalersi di una disattenzione del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.) o del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), a patto che tali censure siano in stretta connessione con il mancato rispetto dell'autonomia. Laddove la pretesa violazione dell'autonomia comunale è fondata su norme di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina liberamente la decisione impugnata; in caso contrario, il suo potere di cognizione è ristretto all'arbitrio (DTF 131 I 91 consid. 1; 129 I 410 consid. 2.3, 290 consid. 2.3; 128 I 136 consid. 2.2, 3 consid. 2b). 
3. 
3.1 Codificando i principi usuali nella materia, la legislazione ticinese prevede che i comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere che procurano vantaggi particolari (art. 1 cpv. 1 LCM), segnatamente per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 lett. a LCM). Un vantaggio particolare è presunto specialmente quando l'opera serve all'urbanizzazione dei fondi ai fini dell'utilizzazione prevista, oppure quando l'urbanizzazione viene migliorata secondo uno standard minimo (art. 4 cpv. 1 lett. a LCM). Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1 LCM). La quota complessiva a loro carico è ripartita in funzione del vantaggio particolare (art. 8 cpv. 1 LCM). La ripartizione si effettua di regola secondo la superficie dei fondi, tenendo conto, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (art. 8 cpv. 2 LCM). Fattori di correzione e altri metodi di computo sono applicabili se speciali circostanze lo giustificano, in particolare se l'esistente edificazione non rende possibile un miglior sfruttamento del terreno (art. 8 cpv. 3 LCM). 
3.2 Nel proprio gravame il ricorrente critica in maniera puntuale e articolata le varie considerazioni formulate nel giudizio impugnato. Secondo un ordine logico, di seguito verranno dapprima esaminate le censure relative alla delimitazione del perimetro d'imposizione (cfr. consid. 4) e successivamente quelle inerenti alla ripartizione del tributo tra i vari proprietari (cfr. consid. 5). Da ultimo ci si soffermerà sulle critiche, come si vedrà per certi aspetti invero decisive, rivolte all'annullamento in quanto tale di tutti i contributi litigiosi (cfr. consid. 6). 
4. 
4.1 Il ricorrente contesta le deduzioni della Corte cantonale in merito al perimetro d'imposizione essenzialmente sotto due aspetti. In primo luogo disapprova l'annullamento dei contributi a carico delle particelle n. zzz e kkk, mentre in secondo luogo rigetta gli appunti sulla necessità di eventualmente assoggettare ai contributi anche una parte dei fondi situati nella zona del nucleo. 
4.2 L'inclusione di un fondo o di un comparto nel perimetro di imposizione dipende, come osservato, dall'esistenza di un vantaggio. Questo deve adempiere due requisiti fondamentali: essere particolare e di natura economica. Il vantaggio è particolare se concerne una cerchia ben determinata di interessati, che traggono un beneficio specifico decisamente maggiore di quello di cui fruisce in genere la collettività grazie all'attività dell'ente pubblico. È poi economico se è realizzabile, ossia se può essere convertito in denaro (Adelio Scolari, tasse e contributi di miglioria, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 198 seg.; Alexander Ruch, Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge, in: ZBl 97 [1996], pag. 529 segg., in part. pag. 532 seg.). 
4.3 
4.3.1 Secondo gli incontestati accertamenti dell'istanza inferiore, la particella n. kkk, direttamente confinante con la nuova strada a monte del comprensorio servito, è inserita dal piano regolatore in zona forestale e costituisce, di fatto, una ripida superficie boschiva. La particella n. zzz è invece ubicata nella zona definita degli ambienti agricoli integrati ai contesti del nuclei di villaggio soggetti a piano particolareggiato. In tale comparto, corrispondente ad un'area di orti esistente accanto al nucleo, è in sostanza ammesso solo lo sfruttamento agricolo e la costruzione di piccoli fabbricati per il deposito di attrezzi o il ricovero di animali da cortile. 
4.3.2 L'autorità comunale ha preteso un contributo di miglioria anche per i sedimi indicati, in quanto direttamente confinanti con la nuova strada. Non è tuttavia manifestamente insostenibile, e quindi non arbitrario, ritenere, come la Corte cantonale, che i mappali n. kkk e n. zzz non abbiano tratto alcun beneficio patrimoniale dal nuovo tratto stradale (sulla nozione di arbitrio, cfr. DTF 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1, 49 consid. 4, 8 consid. 2.1). Di per sé non è escluso che fondi situati in zona agricola o forestale acquistino attrattiva, e quindi valore, grazie alla creazione di un accesso carrozzabile. Nel caso specifico, non è però d'altro canto nemmeno infondato negare che i sedimi, i cui valori di stima sono tra l'altro di poche centinaia di franchi, si prestino ora ad un miglior sfruttamento da un punto di vista economico. Le argomentazioni ricorsuali sulla facilità di accesso con macchinari appaiono invero poco realistiche, se rapportate alle concrete possibilità d'uso dei fondi. Nel senso del giudizio impugnato si esprime del resto in genere anche la dottrina (Christian Lindenmann, Beiträge und Gebühren für die Erschliessung nach zürcherischem Planungs- und Baurecht, tesi Zurigo 1989, pag. 63 e 65; Peter J. Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, tesi Zurigo 1989, pag. 52 seg.; Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le Canton de Vaud, tesi Losanna 1989, pag. 250; Werner Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, tesi Berna 1976, pag. 50). L'annullamento dei contributi a carico delle particelle n. zzz e kkk per assenza di vantaggio economico particolare resiste quindi alle critiche sollevate nel ricorso. 
4.4 
4.4.1 In merito più in generale al perimetro di prelievo dei contributi, l'istanza inferiore ha considerato che la sua delimitazione in funzione dell'accessibilità diretta dei sedimi alla strada sarebbe incompatibile con uno dei due obiettivi dell'opera, ossia quello di offrire un accesso veicolare alla parte alta del nucleo. A suo giudizio, se la nuova strada avesse veramente avuto anche questo scopo, il comprensorio imposto avrebbe dovuto includere almeno in parte pure i fondi del nucleo. 
4.4.2 Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, poco importa che il perimetro di prelievo sia stato avallato dal Consiglio comunale al momento dell'approvazione del progetto definitivo e del relativo piano di finanziamento. Tale organo è infatti competente soltanto per deliberare sull'ammontare complessivo dei contributi da prelevare, ma non sul prospetto e quindi sul perimetro d'imposizione (sentenza 2P.138/1997 del 23 febbraio 1998, in: RDAT II-1998 n. 29, consid. 4b; Scolari, op. cit., n. 228). 
Su questo punto, la decisione impugnata non tiene comunque conto della natura di opera d'urbanizzazione generale della strada, aspetto peraltro non più discutibile (cfr. sentenza 2P.362/1993 del 31 marzo 1995, in: RDAT II-1995 n. 46, consid. 3b), né del carattere particolare che deve assumere il vantaggio. Un'infrastruttura di urbanizzazione generale è infatti per definizione realizzata non solo nell'interesse specifico di alcuni proprietari, ma in misura rilevante anche nell'interesse generale della collettività, che proprio per questo si assume una fetta importate dei costi (nella fattispecie il 65%; sentenza 1P.511/1999 del 10 aprile 2000, in: Pra 2000 n. 161, consid. 4c; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, in: ZBl 2003 pag. 505 segg., in part. pag. 510; René Reitter, Les contributions d'équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, tesi Neuchâtel 1986, pag. 86). È quindi logico, ed anzi necessario che l'intervento abbia apportato un beneficio, oltre che per i proprietari direttamente confinanti, anche per altri utilizzatori della strada, fra i quali i detentori di fondi nel nucleo. Il vantaggio per questi ultimi non appare tuttavia per nulla specifico e particolare, ma si confonde piuttosto con quello collettivo, tanto più alla luce del giudizio espresso dalla Corte cantonale a proposito della particella n. zzz. In effetti i fondi esclusi dal perimetro situati più vicino alla nuova strada soggiacciono al medesimo regime pianificatorio di tale particella e dovrebbero quindi condividerne anche l'esenzione dal pagamento dei contributi. Secondo quanto allegato dal ricorrente, i primi terreni in zona nucleo, raggiungibili solo a piedi, sono invece distanti dal termine della strada tra i 70 e i 100 m, mentre si trovano a meno di 30 m dalla sottostante strada cantonale. In queste circostanze, il paventato allargamento del perimetro d'imposizione appare sprovvisto di ragioni oggettive. 
 
5. 
Il ricorrente lamenta poi l'arbitrarietà delle critiche formulate in merito alla chiave di riparto della somma prelevabile tra i vari proprietari. Esso considera il proprio operato conforme ai principi dell'art. 8 LCM e sostiene che la Corte cantonale avrebbe misconosciuto la libertà che compete ai comuni nell'applicazione di tale norma. 
5.1 Il vantaggio particolare rappresenta il criterio determinante anche per definire la ripartizione tra gli interessati. L'ammontare del singolo vantaggio è però difficilmente accertabile in ogni situazione specifica; la giurisprudenza ammette pertanto che i contributi di miglioria siano stabiliti in maniera schematica secondo parametri forfetari dedotti dall'esperienza, ferma restando la verifica in ogni singolo caso del risultato ottenuto in base al metodo adottato (DTF 125 I 1 consid. 2b/bb; 122 I 61 consid. 3b; 109 Ia 325 consid. 5; 106 Ia 241 consid. 3b e 4d; sentenza 2P.362/1993 del 31 marzo 1995, in: RDAT II-1995 n. 46, consid. 5c). Il contributo deve infatti in ogni caso rispettare i principi della parità di trattamento e del divieto d'arbitrio (sentenza 1P.511/1999 del 10 aprile 2000, in: Pra 2000 n. 161, consid. 4d/aa). Sotto questo profilo, il Tribunale di espropriazione non può imporre ad un comune determinati criteri di computo piuttosto che altri, ma deve tener conto dell'ampio margine di autonomia di cui lo stesso gode nella materia. In sostanza, esso deve limitarsi a verificare che il sistema d'imposizione scelto sia conforme alla costituzione e alla legge (sentenza 2P.95/2004 del 27 maggio 2005, in: RDAT II-2005 n. 25, consid. 6.4). Laddove la decisione impugnata rientra nei limiti delle facoltà discrezionali dell'autorità comunale, l'istanza di ricorso può censurarla soltanto se la chiave di ripartizione adottata conduce a risultati tanto insostenibili da costituire un abuso o un eccesso del potere d'apprezzamento (DTF 110 Ia 205 consid. 4c; Scolari, op. cit., n. 244). 
5.2 Come risulta dal prospetto dei contributi, il Comune ha di principio calcolato gli importi a carico dei singoli proprietari moltiplicando la superficie dei fondi per un fattore d'interesse e per un fattore di correzione dell'interesse. Come fattore d'interesse è stato ritenuto il parametro 1.0 per tutte le particelle interessate, ad eccezione di quelle in zona forestale, di cui comunque già si è detto (cfr. consid. 4.3.2). Il fattore di correzione dell'interesse, esclusi i valori computati per le particelle all'infuori della zona edificabile (cfr. consid. 4.3.2) e per un fondo di proprietà comunale classificato come area con edifici ed attrezzature d'interesse pubblico, è per contro stato considerato in misura variabile tra lo 0,6 e l'1,1. Più specificatamente, quest'ultimo valore è stato applicato ai quattro fondi in zona residenziale semi-intensiva urbanizzati grazie al prolungamento della strada e che abbisognano della più lunga percorrenza. Con fattore 1 sono invece stati ritenuti i fondi in zona nucleo (tra cui la particella n. yyy), i fondi prima non accessibili posti all'inizio del nuovo tratto viario (fatta eccezione per un fondo valutato con fattore 0,7) ed alcuni sedimi già raggiungibili in precedenza, ma che, grazie alla nuova strada ed alla curva a gomito che compie, possono ora venir raggiunti da due lati. I fattori 0,6 (applicato al mappale n. xxx), 0,7 e 0,8 sono infine stati utilizzati per le quattro particelle all'inizio della via preesistente, le quali ora pure beneficiano di un secondo accesso dall'alto. 
5.3 Oltre a criticare in questo contesto anche il piano del perimetro (cfr. consid. 4.4), la Corte cantonale ha censurato il metodo di riparto sotto più aspetti. Innanzitutto essa ha giudicato ingiustificata la valutazione relativa ai due mappali situati all'imbocco del precedente tratto stradale (ed ora, verso nord, anche alla fine del prolungamento) per i quali non è stata presa in conto tutta la superficie, ma solo quella non occupata dalle abitazioni primarie già costruite. In secondo luogo, ha biasimato l'utilizzo del solo criterio della superficie dei fondi senza considerare l'indice di sfruttamento, nonostante le particelle interessate siano in comparti pianificatori differenti. In terzo luogo, ha disapprovato l'uso del generico coefficiente dell'interesse, non affiancato da elementi di ponderazione specifici che avrebbero permesso un conteggio più differenziato. Inoltre ha evidenziato incongruenze più puntuali, segnatamente l'applicazione del medesimo fattore d'interesse ai fondi già accessibili e a quelli prima non urbanizzati, l'uso del correttivo 1,1 per i quattro mappali situati nella parte alta dell'area di imposizione senza alcuna distinzione in funzione della diversa percorrenza, o ancora la differenza di 0,3 nel fattore correttivo tra due fondi contigui analoghi. Secondo i giudici cantonali, tutti questi elementi concorrerebbero a creare un piano di ripartizione non solo schematico, bensì semplificato all'eccesso e privo d'ogni rigore. 
5.4 In un recente caso ticinese, il Tribunale federale ha annullato per due volte il giudizio cantonale relativo ad un piano di ripartizione, ritenendo che le distinzioni operate tra i vari proprietari coinvolti non fossero sufficientemente marcate. Anche in quella circostanza si trattava di una strada a fondo cieco (lunga 280 m) e una parte dei sedimi già fruiva di un accesso, comunque migliorato dall'intervento. Ebbene in quel caso il Tribunale federale ha sostanzialmente giudicato imprescindibile una differenziazione dei contributi almeno proporzionale, per i fondi già precedentemente accessibili, al tratto di percorrenza (sentenze 2P.95/2004 del 27 maggio 2005, in: RtiD II-2005 n. 25, e 2P.303/2005 del 23 maggio 2006). 
5.5 Già sulla base di questo precedente giurisprudenziale, pur con le distinzioni che s'impongono, la conclusione a cui sono pervenuti i giudici cantonali non può invero apparire, nel suo complesso, arbitraria. Né può venir condivisa la tesi secondo cui essi avrebbero travalicato i limiti del loro potere di cognizione, poiché hanno in realtà censurato un abuso del potere d'apprezzamento insito nel piano di ripartizione, ossia una violazione del diritto che il Tribunale di espropriazione può e deve esaminare (art. 13 cpv. 2 LCM). Dall'analisi del piano con l'indicazione dei fattori di correzione dell'interesse, che in sostanza costituiscono l'unico criterio distintivo, non è infatti assolutamente insostenibile ritenere il quadro generale carente sotto più aspetti. 
5.5.1 Particolarmente inadeguata appare avantutto la valutazione della preesistente accessibilità di alcuni fondi, ciò che costituisce un aspetto certamente rilevante (Buffat, op. cit., pag. 250; Lindenmann, op. cit., pag. 65 seg.; Blumer, op. cit., pag. 67; German Mathier, Mehrwertsbeiträge an die Kosten öffentlicher Strassen, Berna/Francoforte 1974, pag. 154 segg.). In effetti, alcuni dei sedimi già confinanti con il primo tratto stradale sono stati imposti in maniera del tutto analoga o al più con una differenza di solo il 10% per rapporto a quelli prima irraggiungibili. Le considerazioni del ricorrente sulle presunta negativa morfologia dei fondi a monte e sui limiti all'edificabilità legati al rispetto della distanza dal bosco non permettono ancora di considerare arbitrario l'appunto mosso dalla Corte cantonale. 
5.5.2 Quantomeno non del tutto infondata risulta altresì la critica dell'istanza inferiore sulla valutazione delle due particelle già edificate situate all'inizio della strada realizzata negli anni '80. È infatti vero che la preesistenza di costruzioni può implicare un minor vantaggio rispetto ai fondi inedificati perché lo sfruttamento futuro del sedime è comunque condizionato dagli edifici già eretti (cfr. art. 8 cpv. 3 LCM; Otzenberger, op. cit., pag. 79; Alfred Bührer, Der Mehrwertsbeitrag an öffentlich-rechtliche Erschliessungsbauwerke unter besonderer Berücksichtigung des schaffhauserischen Rechts, tesi Zurigo 1970, pag. 71). È però anche legittimo ritenere che tale peculiarità non vada presa in conto computando il contributo sulla superficie del fondo ad esclusione dell'area occupata dalle abitazioni. Poco importa che il paragone effettuato dai giudici cantonali con le altre particelle su cui vi sono semplici costruzioni accessorie o che non si trovano in zona residenziale semi-intensiva possa effettivamente essere discutibile, come adduce l'insorgente. 
5.5.3 Riguardo all'utilizzo del criterio della superficie del fondo anziché della superficie utile lorda e dell'indice di sfruttamento (cfr. art. 8 cpv. 2 LCM), il ricorrente rileva a ragione come per i pochi fondi all'interno del perimetro non situati in zona residenziale semi-intensiva, segnatamente per le particelle in zona nucleo, il piano regolatore non prevede regole fondate su tali parametri. Ciò non toglie che le possibilità edificatorie sono a priori comunque differenti, già perché in zona nucleo un eventuale ampliamento delle costruzioni esistenti è subordinato ad una valutazione, di caso in caso, del Municipio. 
5.5.4 Non arbitrarie appaiono pure le considerazioni della Corte cantonale sul fattore 0,7 attributo alla particella n. qqq, dal momento che è attorniata da fondi valutati con parametro 1 o 1,1, i quali non presentano una morfologia tanto dissimile. Parimenti sostenibili sono infine anche le critiche legate alla mancata distinzione in funzione della percorrenza della strada, considerata la sua lunghezza totale ed il fatto che è a fondo cieco (cfr. sentenza 2P.95/2004 del 27 maggio 2005, in: RDAT II-2005 n. 25, consid. 6.5), pur se un certo schematismo deve comunque venir ammesso. 
5.6 Ne segue che in riferimento alle censure sui criteri ed il risultato complessivo del piano di ripartizione il ricorso non può trovare accoglimento. L'autorità comunale ha in effetti sottoposto ad un regime identico o comunque troppo simile delle situazioni che presentono tra loro differenze rilevanti e nel contempo ha adottato soluzioni troppo differenziate per situazioni analoghe, violando in tal modo la garanzia dell'uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.; DTF 131 I 394 consid. 4.2, 1 consid. 4.2; 129 I 346 consid. 6, 113 consid. 5.1). 
6. 
6.1 Sulla base delle premesse sin qui esaminate, l'istanza inferiore ha pronunciato l'annullamento dei contributi a carico delle particelle oggetto del ricorso. Il Comune sostiene che la motivazione su cui si fonda questa conclusione crea la vera disparità di trattamento poiché esonera di fatto dal pagamento di qualsiasi contributo i fondi di chi si è aggravato in sede cantonale, compresi quelli in zona edificabile per i quali gli stessi giudici cantonali hanno riconosciuto la sussistenza di un vantaggio e, di riflesso, la legittimità dell'assoggettamento. Perlomeno per la particella n. xxx, l'annullamento del tributo costituirebbe inoltre un risultato oltre le richieste stesse del contribuente. Di conseguenza, il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) avrebbe imposto all'autorità di ricorso di invitare preliminarmente il Comune ad esprimersi a questo proposito. 
6.2 Per il rinvio dell'art. 23 LCM, combinato con gli art. 59, rispettivamente 65 LPAmm, in materia di contributi di miglioria il Tribunale di espropriazione può emanare un giudizio tanto riformativo quanto cassatorio. In generale quando annulla la decisione di un'istanza inferiore, l'autorità di ricorso non deve rinviarle formalmente gli atti per nuova decisione. Secondo un principio generale di procedura, l'assenza di un tale rinvio espresso non impedisce all'autorità che aveva emanato la pronuncia annullata di promulgare una nuova decisione nel medesimo ambito (sentenza 2P.376/1993 del 12 settembre 1995, in: ZBl 97/1996 pag. 467, consid. 3a; cfr. anche DTF 128 I 280 consid. 1.1 [non pubbl.] in merito al ricorso di diritto pubblico). Nel contesto di questa seconda decisione, il primo giudizio su ricorso assume forza di cosa giudicata materiale soltanto nel senso che l'autorità inferiore è tenuta a rispettarne i considerandi (DTF 112 Ia 353 consid. 3c/bb; sentenza 2P.376/1993 del 12 settembre 1995, in: ZBl 97/1996 pag. 467, consid. 3a; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 399). 
6.3 Nel caso concreto, la Corte cantonale non ha di per sé annullato la decisione impugnata dinanzi ad essa, ovvero la pronuncia municipale su reclamo, bensì i contributi litigiosi in quanto tali. Essa ha motivato tale giudizio di annullamento adducendo che non è sua competenza rielaborare ex novo tutto il prospetto e che qualsiasi tentativo di correggere i tributi litigiosi avrebbe aggravato le disparità di trattamento non solo tra i due ricorrenti in quella sede, ma anche rispetto a tutti gli altri contribuenti. Se il primo argomento non sembrerebbe pregiudicare le facoltà del Comune di emanare delle nuove decisioni, l'esigenza di non cadere in contraddizione con il secondo impedisce effettivamente all'autorità comunale di modificare nell'ambito di una nuova procedura i contributi contestati. Nelle proprie osservazioni al ricorso l'istanza inferiore non ha d'altronde smentito questa interpretazione. Sotto questo profilo, la tesi del ricorrente si avvera quindi fondata. Resta da verificare se la ritenuta impossibilità di procedere ad una nuova imposizione integri gli estremi dell'arbitrio. 
6.4 
6.4.1 Le vertenze in materia di contributi di migliora sono caratterizzate dal fatto che l'esame del ricorso interposto da un proprietario in relazione al contributo impostogli implica in genere di verificare nel suo insieme la ripartizione effettuata. Il tributo pagato da ogni interessato è infatti interdipendente da quello dovuto dagli altri contribuenti. Proprio per questo la procedura trae origine dalla pubblicazione di un prospetto dei contributi che comprende l'elenco di tutti i contribuenti, il piano del perimetro, gli elementi di calcolo ed i singoli tributi (art. 11 cpv. 2 lett. a-d LCM). In questa logica, è quindi di principio pure a ragione che il Tribunale di espropriazione ha esaminato il piano di ripartizione nel suo complesso. 
6.4.2 Nonostante la necessità di questo approccio globale, il prospetto dei contributi ed in particolare gli estratti riferiti alle singole particelle notificati ai rispettivi proprietari (art. 12 LCM) costituiscono per questi ultimi una decisione ordinaria, individuale e concreta. Ciò significa che se un contribuente non si aggrava contro l'inclusione del suo fondo nel perimetro o contro l'importo reclamato, per quanto lo concerne l'imposizione assume di principio carattere definitivo. Di riflesso, se in sede ricorsuale il contributo dovuto da un proprietario insorgente viene ridotto, la medesima riduzione non si applica, e quindi non giova, anche agli eventuali altri contribuenti in situazione analoga che però hanno omesso di ricorrere (sentenza 1P.39/1998 del 31 agosto 1998, in: RDAT I-1999 n. 40, consid. 2e [e consid. 1c non pubbl.]; Scolari, op. cit., n. 296; cfr. anche RDAT I-2001 n. 37 consid. 1.1). Resta riservato il caso in cui il prospetto pubblicato sia non solo annullabile, ma contenga errori talmente gravi da comportarne la nullità assoluta (cfr. DTF 132 II 342 consid. 2.1, 21 consid. 2.1; 129 I 361 consid. 2.1). Per quanto importanti, le manchevolezze accertate in precedenza (cfr. consid. 4 e 5) non riguardano aspetti procedurali, bensì di merito e non appaiono a tal punto manifeste da imporre di contravvenire alla sicurezza del diritto, ammettendo la nullità dell'intera procedura d'imposizione (cfr. sentenza 2P.171/1995 del 26 ottobre 1995, in: RDAT I-1996 n. 49, consid. 5). 
6.4.3 Da quanto precede deriva che un'autorità di ricorso manifestamente non può evitare di correggere un contributo controverso adducendo l'eventuale disparità di trattamento che si verrebbe a creare con la situazione di fondi analoghi non oggetto di impugnativa. Una simile disparità è infatti inevitabilmente insita nell'accoglimento di un gravame e nell'effetto di cosa giudicata che il prospetto assume per i proprietari che lo accettano. Lo scopo della procedura ricorsuale non è invero di evitare che questi proprietari risultino infine discriminati, ma, al contrario, che proprio i ricorrenti non subiscano una disparità di trattamento. Su questo punto, il giudizio impugnato risulta pertanto destituito d'ogni fondamento e quindi inficiato d'arbitrio. Non è di conseguenza necessario accertare se esso sia stato emanato violando pure il diritto di essere sentito. 
Anziché trarre l'insostenibile conclusione a cui è pervenuta, l'autorità inferiore avrebbe in realtà dovuto verificare l'ammontare del contributo per le due particelle di A.________ situate in zona edificabile, alla luce dell'analisi complessiva effettuata. Al riguardo, giova in particolare rilevare che il mappale n. xxx è comunque stato imposto con un fattore di correzione dell'interesse ridotto (0,6). In tale contesto, occorreva preliminarmente esaminare anche le censure, rimaste inevase, rivolte contro l'assoggettamento del fondo in questione, segnatamente i pretesi effetti della cessione gratuita del terreno per la realizzazione della prima fase della strada. Se del caso, la Corte cantonale avrebbe in sostanza poi dovuto ricalcolare i contributi per questi fondi, fondandosi su un nuovo piano di ripartizione in gran parte teorico poiché inapplicabile laddove l'imposizione era stata accettata, ma rispettoso dei principi legali e costituzionali, oppure riducendoli specificatamente in misura a suo giudizio adeguata in funzione delle critiche mosse ai criteri di riparto. In alternativa, fors'anche preferibile visti i margini di autonomia dell'autorità comunale (cfr. consid. 5.1), invece che riformare eventualmente esso stesso il giudizio contestato ed i relativi contributi imposti, il Tribunale di espropriazione avrebbe beninteso potuto rinviare gli atti al Municipio di Medeglia, affinché provvedesse nello stesso senso. 
7. 
7.1 Sulla base delle considerazioni esposte, il ricorso si avvera infondato laddove contesta l'annullamento del contributo a carico delle particelle n. zzz e kkk (cfr. consid. 4.3.2), mentre deve essere accolto nella misura in cui concerne i fondi n. xxx e yyy (cfr. consid. 6.4.3). Limitatamente a quest'ultimo aspetto, la causa torna di conseguenza allo stadio in cui si trovava prima dell'emanazione della sentenza impugnata (sentenza 1P.511/1999 del 10 aprile 2000, in: Pra 2000 n. 161, consid. 4e; Kälin, op. cit., pag. 399). 
7.2 Considerato che il ricorso va accolto in relazione a due fondi e respinto per gli altri due e che A.________ ha chiesto la reiezione integrale del gravame, appare adeguato ritenere entrambe le parti parzialmente ed egualmente soccombenti. Le spese processuali vanno di conseguenza ripartite tra di esse in parti uguali, atteso che il Comune non ne è dispensato in quanto la vertenza concerne direttamente i suoi interessi pecuniari (art. 153 cpv. 1, 153a e 156 cpv. 1, 2 e 3 OG). Al Comune di Medeglia che, vista la sua entità, è privo di un servizio giuridico proprio e si è fatto assistere da un avvocato, va riconosciuta un'indennità per ripetibili, comunque commisurata in funzione dell'accoglimento solo parziale dell'impugnativa (art. 159 cpv. 1 e 3 OG; DTF 132 I 140 consid. 4.2; 125 I 182 consid. 7). Non sono per contro adempiute le condizioni per l'assegnazione di ripetibili a A.________, che ha agito senza il concorso di un patrocinatore. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi e la sentenza impugnata è annullata nella misura in cui concerne le particelle n. xxx e yyy di Medeglia. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente e di A.________ in ragione di metà ciascuno. 
3. 
A.________ rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
4. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla controparte e al Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino. 
Losanna, 19 ottobre 2006 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: