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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.185/2006 /biz 
 
Sentenza del 19 ottobre 2006 
II Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Escher, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.A.________, 
opponente, 
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, casella postale 45853, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Art. 9 Cost. (nullità di una disposizione a causa di morte; litispendenza), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata 
il 13 marzo 2006 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
Dal matrimonio di C.A.________ (1908-2001) ed D.A.________ (1917-1993) nacquero A.A.________ e B.A.________. Nel 1977 A.A.________ stipulò con i genitori un contratto di rinuncia ereditaria. Dopo la morte della moglie, C.A.________ istituì, con testamento pubblico dell'11 agosto 1993, erede universale il figlio B.A.________ e destinò una somma di denaro al figlio A.A.________. Il 18 luglio 2000 C.A.________ e A.A.________ convennero di annullare la predetta rinuncia d'eredità e il giorno seguente C.A.________ annullò, con un nuovo testamento pubblico, quello precedente del 1993, suddivise a metà fra i due figli tutti i suoi beni e nominò il notaio rogante E.________ suo esecutore testamentario. Il 9 febbraio 2001 C.A.________ al figlio A.A.________ la sua quota di comproprietà di un appartamento sito nel locarnese. 
2. 
2.1 Con petizione 13 dicembre 2001 B.A.________ ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna sia A.A.________ sia l'esecutore testamentario, chiedendo che fossero invalidati - per vizio di forma - l'annullamento della rinuncia ereditaria, la menzionata donazione, nonché il testamento pubblico del 19 luglio 2000 nella misura in cui il fratello veniva istituito erede ed il notaio designato esecutore testamentario. In via subordinata ha chiesto la riduzione della quota ereditaria spettante al fratello, l'annullamento della donazione e delle disposizioni testamentarie che concernono quest'ultimo nonché la restituzione delle liberalità ricevute. Tale causa, in fase istruttoria, è sospesa. 
2.2 Nell'ambito della procedura penale avviata dal notaio E.________ nei confronti del patrocinatore di B.A.________, quest'ultimo avvocato ha prodotto un parere allestito il 29 gennaio 2003 da uno specialista in geriatria sulle condizioni mentali di C.A.________. 
2.3 L'11 novembre 2003 B.A.________ ha nuovamente convenuto in giudizio A.A.________ e l'esecutore testamentario, chiedendo che l'annullamento della rinuncia ereditaria fosse invalidato a causa dell'incapacità di discernimento di C.A.________ e che per il medesimo motivo fosse pure annullato sia l'ultimo testamento pubblico che la nota donazione. Ha altresì domandato che il convenuto venga obbligato a restituire quanto già ricevuto. 
Dopo aver limitato l'udienza preliminare alle eccezioni di litispendenza, di prescrizione dell'azione e di carenza di legittimazione passiva dell'esecutore testamentario, il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha, con sentenza 9 settembre 2004, dichiarato l'azione perenta e ha respinto la petizione dell'11 novembre 2003. 
3. 
Con sentenza 13 marzo 2006 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto l'appello principale di B.A.________ e ha respinto l'eccezione di perenzione dell'azione. Ha pure respinto, nella misura in cui non è divenuto senza interesse, l'appello adesivo A.A.________. La Corte cantonale ha indicato che l'appello principale, pur contenendo una conclusione di per sé irricevibile, poteva nondimeno essere esaminato perché dalle motivazioni dell'atto ricorsuale è possibile desumere univocamente che l'attore chiedeva la reiezione dell'eccezione di perenzione ai sensi dell'art. 521 cpv. 1 CC sollevata dalla parte convenuta. Essa ha poi ritenuto che l'attore avesse unicamente avuto conoscenza reale e precisa della pretesa incapacità di discernimento del de cuius con la relazione 29 gennaio 2003 fatta allestire da un medico specializzato in geriatria, motivo per cui l'azione introdotta l'11 novembre 2003 era tempestiva. Ha infine reputato, con riferimento all'appello adesivo, che l'eccezione di litispendenza non poteva essere accolta, perché le due petizioni non erano basate sulla medesima causa giuridica: la prima risulterebbe fondata sull'art. 520 CC, mentre la seconda sarebbe basata sull'art. 519 cpv. 1 n. 1 CC
4. 
Il 5 maggio 2006 A.A.________ ha impugnato la sentenza cantonale sia con un ricorso per riforma che con un ricorso di diritto pubblico. Con quest'ultimo rimedio postula l'annullamento della sentenza impugnata. Rimprovera all'autorità cantonale di aver arbitrariamente ritenuto ricevibile l'appello nonostante questo disattendesse quanto previsto dall'art. 309 cpv. 2 CPC ticinese. Lamenta pure che la Corte di appello sarebbe caduta nell'arbitrio per aver respinto l'eccezione di litispendenza. 
 
Non è stata chiesta una riposta al ricorso. 
5. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei rimedi che gli vengono sottoposti (DTF 131 III 667 consid. 1; 131 I 57 consid. 1; 130 III 76 consid. 3.2.2 pag. 81 seg.). 
5.1 Per costante giurisprudenza se un ricorso per riforma diretto contro una decisione che non è finale ai sensi dell'art. 48 OG risulta ammissibile in virtù dell'art. 50 OG, il Tribunale federale esamina pure il parallelo ricorso di diritto pubblico, anche se quest'ultimo non dovesse soddisfare i requisiti di cui all'art. 87 OG (DTF 108 Ia 203; 117 II 349 consid. 2b; 128 I 177 consid. 1.2.2). Da tale parallelismo dei rimedi, il Tribunale federale ha altresì dedotto che qualora non sia possibile entrare nel merito di un ricorso per riforma diretto contro una decisione incidentale o pregiudiziale, pure il parallelo ricorso di diritto pubblico si rivela inammissibile (sentenza 5P.349/1995 del 7 novembre 1995 consid. 1, riprodotto in: Rep. 1995 pag. 96). Ora, il ricorso per riforma presentato dal ricorrente è stato dichiarato inammissibile in data odierna, perché diretto contro una decisione che non è finale, senza che però siano dati i presupposti che permettono di - immediatamente - impugnare una decisione pregiudiziale o incidentale. Ne segue che il presente ricorso di diritto pubblico deve già essere dichiarato inammissibile per questo motivo. 
5.2 
Si può tuttavia ancora osservare che il ricorso di diritto pubblico avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile anche in applicazione dell'art. 87 OG. Giusta la predetta norma il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro decisioni pregiudiziali e incidentali, che non concernono la competenza o domande di ricusa (cpv. 1), se tali decisioni possono cagionare un pregiudizio irreparabile (cpv. 2); se il ricorso di diritto pubblico di cui al capoverso 2 non è ammissibile, le decisioni pregiudiziali e incidentali interessate possono essere impugnate soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (cpv. 3). Il danno irreparabile dev'essere di natura giuridica, ossia uno svantaggio che nemmeno una decisione finale favorevole al ricorrente eliminerebbe interamente: un prolungamento della durata della causa o un aumento dei suoi costi sono pregiudizi di mero fatto e non giuridici (DTF 131 I 57 consid. 1; 127 I 92 consid. 1c, con rinvii). Per costante giurisprudenza è considerata finale la decisione che mette fine alla procedura sia con un giudizio di merito sia per motivi di procedura. Incidentale si rivela invece quella decisione che, emanata nel corso della procedura, non rappresenta altro che un passo verso la decisione finale. 
 
Nella fattispecie la sentenza impugnata, che si limita a respingere due eccezioni, costituisce una semplice tappa verso la decisione finale. Essa non cagiona un danno irreparabile al ricorrente, poiché per accogliere l'azione dell'opponente la reiezione delle predette eccezioni non è sufficiente, ma devono essere adempiuti ulteriori presupposti, che dovranno essere esaminati dalle autorità cantonali. Sussiste quindi la possibilità per il ricorrente, qualora la lite dovesse terminare in modo a lui sfavorevole, di riproporre le proprie critiche con un ricorso diretto contro la decisione finale (art. 87 cpv. 3 OG). Il fatto di dover attendere la fine della causa costituisce un prolungamento della procedura che, giusta la summenzionata giurisprudenza, raffigura un mero pregiudizio di fatto, insufficiente per giustificare l'ammissibilità di un ricorso di diritto pubblico. 
 
6. 
Da quanto precede discende che il ricorso di diritto pubblico si rivela inammissibile. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non occorre assegnare ripetibili all'opponente, che non essendo stato invitato a formulare osservazioni, non è incorso in spese per la procedura federale. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto pubblico è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 10'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 19 ottobre 2006 
In nome della II Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: