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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
8C_592/2010 {T 0/2} 
 
Sentenza del 19 ottobre 2010 
I Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali Ursprung, Presidente, 
Frésard, Maillard, 
cancelliere Schäuble. 
 
Partecipanti al procedimento 
B.________, patrocinato dal Sindacato della Comunicazione, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità, confronto dei redditi, reddito senza invalidità), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 7 giugno 2010. 
 
Fatti: 
 
A. 
B.________, già attivo professionalmente in qualità di addetto alla spartizione delle lettere presso La Posta Svizzera fino al 31 luglio 2008, il 18 novembre seguente ha presentato una domanda di prestazioni AI lamentando depressione, insonnia e nervosismo persistenti dal mese di giugno dello stesso anno. 
 
Mediante decisione del 9 dicembre 2009, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha assegnato una mezza rendita a partire dal 1°giugno 2009, stante un grado di invalidità del 51%. 
 
B. 
Patrocinato dal Sindacato della Comunicazione, B.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, al quale ha chiesto il riconoscimento di tre quarti di rendita in luogo della mezza prestazione assegnatagli dall'UAI. 
 
L'UAI in sede di risposta ha aumentato il grado di invalidità dell'assicurato al 54%, confermando il diritto a sola mezza rendita. 
 
Con giudizio del 7 giugno 2010, dopo aver stabilito un tasso di invalidità del 57%, ancora insufficiente per conferire il diritto a tre quarti di rendita, la Corte cantonale, statuendo per giudice unico, ha respinto il gravame. 
 
C. 
Sempre patrocinato dal Sindacato della Comunicazione, l'assicurato presenta ricorso al Tribunale federale, al quale, protestate spese e ripetibili, ripropone la richiesta di sede cantonale. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
Diritto: 
 
1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Costituisce una violazione del diritto federale in particolare anche l'accertamento incompleto dei fatti determinanti (v. Hansjörg Seiler/ Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich, Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2007, no. 24 all'art. 97). Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione del cpv. 2) e non è pertanto vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Per il resto, fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). 
 
2. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, il primo giudice ha correttamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia, rammentando in particolare il concetto d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI), i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 LAI), il sistema di confronto dei redditi (da valido e da invalido) e il momento determinante per la determinazione del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA; DTF 129 V 222; 128 V 174). 
 
3. 
Oggetto del contendere è il diritto del ricorrente ad ottenere tre quarti di rendita in luogo della mezza prestazione, e in particolare la determi-nazione del reddito senza invalidità da contrapporre al reddito da invalido ai fini del calcolo dell'incapacità di guadagno. 
 
4. 
Per stabilire il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante, guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, come persona sana. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonda sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224). Per giurisprudenza guadagni supplementari risultanti da lavoro straordinario sono presi in considerazione nella determinazione del reddito da valido nella misura in cui hanno carattere di reddito e non costituiscono un rimborso spese, presupposto essendo in ogni caso che tali redditi venivano percepiti regolarmente dall'assicurato e che egli ne avrebbe probabilmente beneficiato anche nel futuro (VSI 2002 pag. 159 [I 357/01], consid. 3b; RAMI 2000 n. U 400 pag. 381 [U 297/99]; 1989 n. U 69 pag. 176 [U 24/88]). 
 
5. 
5.1 Nell'evenienza concreta, il ricorrente contesta, in particolare, il reddito da valido determinato dalla Corte cantonale. Contrariamente all'UAI, fondatosi su dati statistici, il primo giudice ha tenuto conto della situazione salariale concreta, argomentando che il fatto che il ricorrente abbia perso il suo posto di lavoro a causa di una ristrutturazione aziendale e non per malattia non costituiva una ragione valida per applicare i dati statistici nel calcolo del reddito da valido piuttosto che l'ultimo salario percepito. Anzi, sarebbe proprio l'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute ad essere il dato più attendibile. Così, dopo avere aggiornato all'anno 2009 (anno della nascita del diritto alla rendita) i dati di reddito dichiarati per il 2008 nel questionario per il datore di lavoro (fr. 63'154.- all'anno, fr. 4'858.- al mese), il primo giudice ha quantificato il reddito ipotetico senza invalidità in fr. 64'480.23. 
 
Censurando tale valutazione, l'insorgente fa valere che l'importo di fr. 63'154.- altro non è che il suo salario annuo di base (fr. 4'858.- x tredici mensilità), che nel 2008 non sarebbe stato tuttavia versato, vista la cessazione dell'attività lavorativa a fine luglio. In realtà, sostiene l'interessato, egli avrebbe pure percepito altre prestazioni e indennità in aggiunta al salario mensile di base. Trattandosi di prestazioni ricorrenti, tendenzialmente percepite da sempre e assoggettate a contribuzione AVS, avrebbero dovuto in ogni caso essere prese in considerazione ai fini della determinazione del reddito senza invalidità. 
 
A sostegno della sua tesi il ricorrente invoca i certificati di salario allestiti dall'ex datore di lavoro per le dichiarazioni di imposta 2006 e 2007, dai quali risulta uno stipendio annuo lordo di fr. 72'766.-, rispettivamente di fr. 74'169.-. Pur essendo compresi in questi importi gli assegni familiari, se ne può dedurre che il reddito realizzato in precedenza dall'assicurato è superiore a quello di base ritenuto dal primo giudice, a causa delle indennità varie versate dal datore di lavoro in aggiunta alla rimunerazione di base. Risulta però che La Posta Svizzera ha sciolto il rapporto di lavoro con il ricorrente il 23 maggio 2008, per motivi di ristrutturazione. Perciò, pur ammettendo, come lo ha fatto il primo giudice, che l'insorgente avrebbe ritrovato un'altra attività presso La Posta oppure un'occupazione analoga presso un altro datore di lavoro, nulla permette di affermare che anche in futuro gli sarebbero stati versati supplementi al salario in aggiunta al reddito di base (cfr. a tal proposito consid. 4 in fine). Prendendo in considerazione un reddito da valido annuo di fr. 64'480.23 - superiore al salario statistico proposto dall'UAI in sede cantonale (fr. 59'979.-) - la giurisdizione cantonale non è incorsa in un apprezzamento arbitrario delle prove. 
 
5.2 Contrapponendo a questo dato il reddito da invalido, incontestato, di fr. 27'576.49, si ricava un tasso d'invalidità arrotondato insufficiente (del 57%) per fare valere un diritto a tre quarti di rendita. 
 
6. 
Ne segue che il ricorso è infondato. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 19 ottobre 2010 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Ursprung Schäuble