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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.510/2004 /bom 
 
Sentenza del 19 novembre 2004 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, Féraud, 
cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dagli avv. Filippo Ferrari 
e avv. Nadir Guglielmoni, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo 
di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Presidente della Corte delle assise criminali di Lugano, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 
6901 Lugano, 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
costituzione della Corte delle assise criminali (sorteggio degli assessori-giurati), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata 
il 4 agosto 2004 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Contro il dott. A.________, medico-psichiatra, titolare di uno studio medico e responsabile di tre cliniche nel Cantone Ticino, è stato aperto nel 1998 un procedimento penale per truffa e falsità in documenti. Arrestato il 1° dicembre 1998, A.________ è stato scarcerato il 24 dicembre 1999 in seguito a un accordo con la parte civile Federazione Ticinese degli Assicuratori Malattia sulla base di un risarcimento complessivo di 10 milioni di franchi. 
B. 
Egli è accusato di aver illecitamente agito ai danni di casse malati, assicurazioni sociali, case farmaceutiche e pazienti, segnatamente per aver fatturato ricoveri di persone che non erano degenti negli istituti di cura o che ancora non vi erano stati accolti o che ne erano già stati dimessi e per aver fatturato nell'ambito di trattamenti ambulatoriali prestazioni mediche mai eseguite. Il periodo di indagine, tenuto conto del termine decennale di prescrizione per i reati ipotizzati, era stato fatto decorrere dal 1° dicembre 1988. 
C. 
Con sentenza del 14 marzo 2002 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso dell'inquisito, che aveva chiesto la congiunzione del suo procedimento con quelli diretti contro il personale dirigente medico e amministrativo, coinvolto nel procedimento (causa 1P.96/2002). Mediante giudizi del 2 aprile 2003, esso ha poi dichiarato inammissibile un ricorso dell'indagato concernente il rifiuto di assumere complementi di prova (causa 1P.156/2003) e un ricorso contro la reiezione di una domanda di effetto sospensivo presentata nell'ambito del deposito degli atti (causa 1P.172/2003). Con sentenza del 12 marzo 2004 ha dichiarato inammissibile un successivo ricorso dell'accusato contro una decisione del Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino nell'ambito della chiusura dell'istruzione formale (causa 1P.76/2004). Infine, con giudizio del 14 giugno 2004, questa Corte ha dichiarato inammissibile un ulteriore ricorso dell'interessato contro l'atto di accusa del 10 marzo 2004, che lo poneva in stato di accusa dinanzi alla Corte delle assise criminali di Lugano (causa 1P.298/2004). 
 
D. 
Il 24 maggio 2004 l'accusato ha chiesto alla Presidente della Corte delle assise criminali di essere informato sugli assessori-giurati che sarebbero stati sorteggiati, in particolare di conoscere il loro curriculum e di poterli interrogare sui loro rapporti assicurativi, sulle loro idee riguardo alle accuse mosse nei suoi confronti, come pure sulle loro basilari conoscenze in materia di processo penale. Il 26 maggio 2004 ha avuto luogo il sorteggio degli assessori-giurati e, lo stesso giorno, l'accusato ha completato la propria istanza, adducendo in particolare argomentazioni riguardanti un questionario sottoposto ai giurati estratti. Il 17 giugno 2004 la Presidente della Corte, precisati alcuni aspetti relativi al questionario, ha sostanzialmente respinto l'istanza. 
E. 
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), con sentenza del 4 agosto 2004, ha respinto un ricorso dell'accusato contro la decisione della Presidente della Corte delle assise criminali. Ha fondamentalmente rilevato che la legge non prevede un diritto dell'accusato di conoscere il curriculum vitae degli assessori-giurati e di interrogarli, essendogli comunque concessa la possibilità di "ricusarli" sulla base delle informazioni assunte personalmente o contenute nel questionario da loro compilato. La CRP ha poi considerato che spettava alla Presidente della Corte fissare il termine impartito all'accusato per stralciare gli assessori-giurati e ha, per finire, ritenuto corretta la procedura di composizione della Corte giudicante. 
F. 
A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale la sentenza della CRP, chiedendo di annullarla. Fa valere una violazione degli art. 8, 9, 29, 30 e 36 Cost. e dell'art. 6 CEDU. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. 
G. 
La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il procuratore pubblico chiede di respingere il ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II 388 consid. 1, 306 consid. 1.1). 
1.2 La decisione impugnata, relativa alla composizione della Corte delle assise criminali chiamata a giudicare il ricorrente, non pone fine alla lite, ma ne rappresenta unicamente una fase intermedia. Essa è tuttavia impugnabile direttamente con un ricorso di diritto pubblico, questo rimedio essendo secondo l'art. 87 cpv. 1 OG ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza o sulle domande di ricusazione notificate separatamente dal merito (DTF 126 I 203 consid. 1, 124 I 255 consid. 1b/bb). 
2. 
2.1 Secondo l'art. 90 cpv. 1 OG l'atto di ricorso, oltre alla designazione della decisione impugnata, deve contenere le conclusioni del ricorrente (lett. a), come pure l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione (lett. b). Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo se sono sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 127 I 38 consid. 3c pag. 43, 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b, 122 I 70 consid. 1c, 119 Ia 197 consid. 1d). 
2.2 In particolare, ove critichi una violazione delle disposizioni cantonali relative al sorteggio e alla ricusa degli assessori-giurati (art. 48 segg. della legge organica giudiziaria civile e penale, del 24 novembre 1910 [LOG]), il ricorrente deve spiegare, con un'argomentazione precisa, per quali ragioni la decisione impugnata non solo sarebbe discutibile o errata, ma addirittura insostenibile e quindi arbitraria (cfr., sulla nozione di arbitrio, DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii): in effetti, in un ricorso di diritto pubblico per violazione di norme sulla composizione di un tribunale, questa Corte rivede l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni cantonali sotto il ristretto profilo dell'arbitrio ed esamina liberamente solo se l'interpretazione non arbitraria di tali disposizioni sia conforme alle esigenze poste dalla normativa costituzionale, segnatamente dagli art. 30 Cost. e 6 CEDU (DTF 126 I 68 consid. 3b e rinvii). In quanto non adempiano le citate esigenze di motivazione, le censure contenute nel ricorso sono inammissibili: ciò è il caso, in modo particolare, quando esse sono una testuale riproduzione degli argomenti sollevati dinanzi alla CRP. Inoltre, laddove il ricorrente fa valere isolatamente una violazione del principio della proporzionalità, la censura si confonde con il divieto dell'arbitrio, senza avere portata propria (DTF 123 I 1 consid. 10, 117 Ia 27 consid. 7a; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 69). 
3. 
II ricorrente asserisce che negandogli il diritto di conoscere il curriculum vitae degli assessori-giurati e di poterli interrogare sui loro rapporti assicurativi, sulle loro idee riguardo alle accuse prospettate, nonché sulle loro conoscenze basilari in materia penale, l'Autorità cantonale gli avrebbe impedito di cancellare i loro nomi con cognizione di causa. Sostiene che, procedendo in tale modo, la CRP avrebbe applicato l'art. 49 LOG solo secondo il suo tenore letterale, senza esaminarne lo scopo, disattendendo per finire il suo diritto a un giudice indipendente ed imparziale. 
3.1 Ora, come visto, trattandosi dell'applicazione di norme cantonali sulla composizione di un tribunale, questa Corte rivede la loro interpretazione unicamente sotto il ristretto profilo dell'arbitrio. Essa esamina liberamente solo se l'interpretazione non arbitraria di tali disposizioni sia conforme alle esigenze poste dalla normativa costituzionale, segnatamente dagli art. 30 Cost. e 6 CEDU (DTF 126 I 68 consid. 3b e rinvii). 
Gli assessori-giurati sono eletti dal Gran Consiglio per un periodo di sei anni fra i cittadini attivi del Cantone domiciliati nel rispettivo distretto (cfr. art. 41 segg. LOG in relazione con gli art. 123 segg. della legge cantonale sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, del 17 dicembre 2002). Secondo l'art. 49 cpv. 4 LOG, in un processo dinanzi alla Corte delle assise criminali, il procuratore pubblico e l'accusato hanno il diritto di ricusare cinque assessori-giurati ciascuno sui diciassette sorteggiati. La CRP ha precisato che tale facoltà non costituisce propriamente un diritto di ricusa, ma una dichiarazione di stralcio, non soggetta a motivazioni o a forma particolare. Ha quindi rilevato che la normativa non prevede un diritto di conoscere il curriculum vitae degli assessori giurati e di interrogarli e ha aggiunto che l'accusato può comunque assumere di propria iniziativa informazioni e sollevare in ogni momento motivi di esclusione e ricusazione secondo gli art. 40 segg. CPP/TI. Ora, che la LOG non preveda esplicitamente il diritto dell'accusato di conoscere il curriculum degli assessori-giurati e di interrogarli è riconosciuto dallo stesso ricorrente, che non censura, perlomeno con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, una pretesa incostituzionalità della legge medesima. Né una simile facoltà è prevista dall'art. 226 CPP/TI, il cui secondo capoverso rinvia al proposito alle disposizioni della legge organica giudiziaria. Il fatto che la Corte cantonale abbia applicato l'art. 49 LOG essenzialmente nella sua accezione letterale non è certo di per sé costitutivo di arbitrio. In effetti, premesso che quello grammaticale è comunque un elemento interpretativo rilevante (DTF 128 II 340 consid. 3.5, 126 II 71 consid. 6d pag. 80 seg.), l'arbitrio non può essere ravvisato nel semplice fatto che un'altra soluzione, diversa da quella adottata dall'autorità cantonale, sia immaginabile o addirittura preferibile (DTF 129 I 8 consid. 2.1). Del resto, anche sotto il profilo storico e teleologico, l'istituto degli assessori-giurati nella sua specifica concezione risponde a una precisa scelta, finora non rimessa in discussione, del legislatore ticinese, che ha ritenuto di fare partecipare il popolo all'amministrazione della giustizia penale (Giuseppe Lepori, Diritto costituzionale ticinese, Bellinzona 1988, pag. 681 seg.; messaggio del Consiglio di Stato n. 4341 del 20 dicembre 1994 concernente la revisione totale della costituzione cantonale, del 4 luglio 1830, ad art. 76, 77, 78, n. 1.2). Non risulta quindi che il curricolo, le qualifiche professionali o le conoscenze giuridiche costituiscano una condizione, o quantomeno un criterio, per la nomina alla carica di assessore-giurato (cfr. art. 41 segg. LOG, art. 123 segg. della legge cantonale sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ed., Basilea 2002, § 22, n. 3 segg.). D'altra parte, la Corte cantonale ha pure rilevato che, dandosene i presupposti, al ricorrente rimaneva aperta la possibilità di fare valere, anche nei confronti degli assessori-giurati, eventuali motivi di astensione secondo l'art. 40 segg. CPP/TI (cfr. art. 49 cpv. 3 LOG). In tali circostanze, visto il tenore dell'art. 49 LOG, negando al ricorrente il diritto di essere informato sul curricolo degli assessori-giurati e di interrogarli, la Corte cantonale non ha pronunciato un giudizio manifestamente insostenibile. 
Né l'applicazione dell'art. 49 LOG da parte della CRP viola nella fattispecie la garanzia costituzionale di un giudice indipendente e imparziale (art. 30 Cost. e art. 6 n. 1 CEDU), la quale, sotto i citati aspetti, comporta unicamente l'informazione delle parti riguardo alla composizione del tribunale, ciò che si è verificato in concreto (DTF 128 V 82 consid. 2b; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 581). 
3.2 Contrariamente all'opinione del ricorrente, la sentenza impugnata è inoltre sufficientemente motivata, visto che la CRP ha esposto le argomentazioni, determinanti per il giudizio, su cui ha fondato il diniego di interrogare gli assessori-giurati e di ottenerne il curriculum vitae. La garanzia del diritto di essere sentito non impone infatti che la motivazione si confronti con ogni allegazione sollevata, potendosi piuttosto limitare ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 126 I 97 consid. 2b e rinvii, 124 II 146 consid. 2a, 117 Ib 481 consid. 6b/bb). Del resto, il ricorrente ha afferrato la portata della sentenza, avendola impugnata in questa sede con cognizione di causa. 
4. 
Il ricorrente fa poi valere una violazione dei principi della parità di trattamento e della buona fede, quest'ultimo principio essendo destinato a tutelare il cittadino che ha riposto la sua fiducia nelle assicurazioni rilasciategli dall'autorità (cfr., al proposito, DTF 129 II 361 consid. 7.1 pag. 381, 125 I 267 consid. 4c pag. 274; Müller, op. cit., pag. 488 segg.). Ora, sostenendo che, con la prassi recentemente introdotta di sottoporre agli assessori-giurati un questionario contenente anche delle domande non direttamente riferite a possibili motivi di esclusione secondo il CPP/TI, l'Autorità cantonale avrebbe implicitamente riconosciuto la necessità di acquisire informazioni su di loro in modo da consentire una cancellazione con cognizione di causa, è quantomeno dubbio che il ricorrente censuri, conformemente all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, una pretesa lesione degli invocati diritti costituzionali. Comunque, a prescindere da tale circostanza, non risulta in concreto, né il ricorrente lo sostiene, che la Presidente della Corte delle assise correzionali, nell'ambito della preparazione del dibattimento, abbia rilasciato all'accusato una concreta assicurazione riguardo alle modalità di cancellazione degli assessori-giurati in virtù della quale egli avrebbe effettuato atti dispositivi irrevocabili. Né, dal profilo della parità di trattamento, la Presidente della Corte di merito ha adottato una diversa procedura per l'esercizio della cancellazione da parte del procuratore pubblico. 
5. 
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente, al Ministero pubblico, alla Presidente della Corte delle assise criminali di Lugano e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 19 novembre 2004 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: