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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4F_18/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 19 novembre 2014  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Klett, Presidente, 
Hohl, Niquille, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
istante, 
 
contro  
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Massimo Rella, 
controparte, 
 
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano.  
 
Oggetto 
revisione, 
 
istanza di revisione della sentenza 4A_462/2014 emanata dal Tribunale federale svizzero il 4 settembre 2014. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Nell'estate 1995 B.________ ha affidato a A.________ la progettazione e la direzione dei lavori di ristrutturazione e di ampliamento di una casa unifamiliare. Il 17 dicembre 1998 A.________ ha invano trasmesso a B.________ la sua nota professionale, che presentava, dedotti gli acconti già pagati di fr. 45'000.--, un saldo in suo favore di fr. 42'202.--, a cui ha aggiunto gli interessi nel frattempo maturati di fr. 2'813.45. 
 
2.   
In parziale accoglimento della petizione inoltrata da A.________, il Pretore del distretto di Lugano ha condannato B.________ a pagare all'attore fr. 46'512.85, oltre interessi, mentre ha respinto la domanda riconvenzionale con cui il convenuto ha chiesto il versamento di fr. 88'823.40. La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, adita dal convenuto, ha invece riformato il giudizio pretorile con sentenza 30 giugno 2014, riducendo a fr. 219.10 la somma che il convenuto deve pagare all'attore e accogliendo la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 1'281.--. 
 
3.   
Con sentenza 4 settembre 2014 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile nella procedura semplificata, perché palesemente non motivato in modo sufficiente, il ricorso in materia civile 5 agosto 2014 inoltrato da A.________. Il testo integrale della sentenza è stato notificato a quest'ultimo il 12 settembre 2014. 
 
4.   
Il 29 settembre 2014 A.________ ha chiesto al Tribunale federale di " rivedere " la sua pronunzia. Con lettera presidenziale del 7 ottobre 2014 è stato domandato all'istante se tale richiesta doveva essere interpretata nel senso che egli desiderava l'apertura di una procedura formale innanzi al Tribunale federale. A.________ ha risposto in modo affermativo con lettera del 22 ottobre 2014, precisando che lo scritto di fine settembre era da considerare un'istanza di revisione ai sensi dell'art. 121 lett. d LTF. 
 
5.   
Giusta l'art. 121 lett. c LTF può essere domandata la revisione se il Tribunale federale non ha giudicato su singole conclusioni. La motivazione di una richiesta di giudizio non costituisce una conclusione nel senso della citata norma, ragione per cui l'eventuale mancata trattazione di una critica ricorsuale presentata in maniera processualmente conforme non diviene un motivo di revisione. L'art. 121 lett. d LTF prevede invece la possibilità di una revisione nel caso in cui il Tribunale federale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. La svista ai sensi di questo articolo presuppone che il Tribunale federale non abbia preso in considerazione un elemento acquisito all'incarto o abbia letto in modo scorretto un documento, scartandosi per inavvertenza dal suo tenore esatto; essa deve in ogni caso riferirsi al contenuto stesso e alla sua percezione da parte del tribunale e non alla sua valutazione giuridica (DTF 122 II 17 consid. 3). Questo motivo di revisione non è quindi dato per lamentarsi di un apprezzamento (giuridico) asseritamente errato di uno scritto o per correggere altri presunti errori di diritto (sentenza 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1). Giusta l'art. 124 cpv. 1 lett. b LTF per entrambi i motivi di revisione la relativa domanda dev'essere depositata entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza. 
 
Nella domanda di revisione l'istante contesta di non aver sufficientemente motivato il suo ricorso e ne completa l'argomentazione. Sennonché, nella misura in cui egli perfeziona la motivazione dell'impugnativa presentata contro la sentenza di appello, egli dimentica che ciò è unicamente ammissibile durante il termine ricorsuale. Altrettanto inammissibili, perché trasmesse dopo il termine di cui all'art. 124 cpv. 1 lett. b LTF, si rivelano le considerazioni contenute nello scritto del 22 ottobre 2014. Infine, quando dissente dal giudizio di inammissibilità che questo Tribunale ha reso perché ha ritenuto il ricorso del 5 agosto 2014 insufficientemente motivato, l'istante misconosce la portata, spiegata sopra, dell'art. 121 lett. c-d LTF. 
 
6.   
Da quanto precede discende che l'istanza si rivela inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
L'istanza di revisione è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dell'istante. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 19 novembre 2014 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Klett 
 
Il Cancelliere: Piatti