Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1142/2024
Sentenza del 19 novembre 2024
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Abrecht, Presidente,
Koch, Hurni,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la decisione emanata il 24 settembre 2024 dal Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2024.235).
Fatti:
A.
Con decisione del 14 maggio 2024, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia presentata il 16 febbraio 2024 da A.________ nei confronti di ignoti, non ritenendo sussistere gli estremi per l'apertura di un procedimento penale.
B.
Con decisione del 24 settembre 2024, il Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile, siccome tardivo, il reclamo presentato da A.________ contro la decisione del 14 maggio 2024.
C.
A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in buona sostanza che la stessa venga annullata e che l'incarto sia ritornato al Procuratore pubblico per l'apertura di un procedimento penale. Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 IV 103 consid. 1; 149 IV 97 consid. 1, 9 consid. 2).
1.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. In virtù dell'art. 42 cpv. 1 LTF, spetta al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti. La giurisprudenza al riguardo è restrittiva. Il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; sentenza 7B_290/2024 del 14 marzo 2024 consid. 1.1).
In concreto, la ricorrente non si esprime sulla sua legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. In particolare, ella non sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 1 LTF quali sarebbero le sue pretese civili in relazione con i fatti oggetto della denuncia.
1.2. Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, la ricorrente è abilitata a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale. Questa facoltà di invocare i diritti di parte non le consente tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1). La ricorrente è quindi legittimata a fare valere che il Presidente della Corte cantonale avrebbe accertato erroneamente la tardività del suo gravame e si sarebbe perciò rifiutato a torto di esaminarlo nel merito (DTF 120 Ia 157 consid. 2a/bb; sentenze 7B_87/2023 del 18 settembre 2024 consid. 1; 7B_183/2023 del 26 luglio 2023 consid. 1.2).
1.3. Quando, come in concreto, l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito ma lo dichiara irricevibile, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame. In caso di accoglimento del ricorso, infatti, il Tribunale federale rinvierebbe la causa all'autorità precedente per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1; sentenza 7B_857/2023 del 12 dicembre 2023 consid. 1.1 con rinvii).
2.
2.1. La ricorrente, cittadina israeliana, censura una violazione del diritto federale. Sostiene di aver indicato nella sua denuncia penale del 16 febbraio 2024 che avrebbe definitivamente lasciato la Svizzera a febbraio 2024 a causa della scadenza del suo permesso di soggiorno. Adduce di aver indicato nella citata denuncia che la sua e-mail e il suo numero di telefono sarebbero stati gli unici mezzi di comunicazione con lei e di aver autorizzato l'invio elettronico come mezzo di notifica. In data 11 maggio 2024, inoltre, avrebbe inviato uno scritto al Ministero pubblico del Cantone Ticino, indicando il suo indirizzo di residenza americano. Lamenta che il Ministero pubblico avrebbe violato l'obbligo di notificare correttamente le decisioni e l'art. 86 CPP, notificando il decreto di non luogo a procedere al suo precedente indirizzo di residenza a X.________. Censura una violazione del suo diritto a un processo equo (art. 6 CEDU) e a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU).
2.2.
2.2.1. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 148 IV 409 consid. 2.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2.2.2. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2).
Le esigenze di motivazione sono accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie non sono ammissibili (DTF 148 IV 356 consid. 2.1, 205 consid. 2.6, 39 consid. 2.3.5 e 2.6). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria. Occorre invece dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove svolte dall'istanza precedente sia manifestamente insostenibile, si trovi in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondi su una svista manifesta o contraddica in modo urtante il sentimento della giustizia o dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1, 39 consid. 2.3.5; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.2.3. In concreto, la ricorrente nel suo ricorso non solleva con una motivazione conforme alle severe esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF alcuna censura relativa all'accertamento dei fatti svolto dal Presidente della Corte cantonale. Pertanto, questa Corte nel caso di specie fonderà il suo giudizio basandosi sui fatti constatati dall'autorità inferiore, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 cpv. 1 LTF.
2.3. Il Presidente della Corte cantonale ha accertato che il decreto di non luogo a procedere del 14 maggio 2024 è stato intimato per raccomandata il 14 maggio 2024 all'indirizzo in Svizzera della ricorrente e che tale decreto è giunto all'ufficio postale di X.________ il 16 maggio 2024, per poi essere ritornato al mittente, non essendo stato ritirato, il 23 maggio 2024. Ha ritenuto che il termine di dieci giorni per presentare reclamo giusta l'art. 396 cpv. 1 CPP ha cominciato a decorrere il 23 maggio 2024 ed è scaduto il 1° giugno 2024. Ha rilevato che il reclamo contro il menzionato decreto di non luogo a procedere è stato spedito dalla ricorrente il 30 luglio 2024. Il Presidente della Corte cantonale si è confrontato con l'argomentazione della ricorrente, la quale ha sostenuto di aver ricevuto il decreto di non luogo a procedere solo il 30 luglio 2024 tramite posta elettronica. Ha ritenuto che la ricorrente, al momento della presentazione della sua denuncia, ha indicato che si sarebbe assentata dalla Svizzera dal 22 marzo 2024 e che, se fosse stato necessario interrogarla, ella poteva essere contattata per telefono o per posta elettronica, senza tuttavia indicare per quanto tempo si sarebbe assentata, senza fornire il suo nuovo recapito postale all'estero né tantomeno notificare al Comune di X.________ la sua partenza all'estero. Secondo il Presidente della Corte cantonale, gli ulteriori invii del decreto di non luogo a procedere alla ricorrente del 28 maggio 2024 per posta semplice e del 30 luglio 2024 per posta elettronica sono irrilevanti per la decorrenza del termine per inoltrare reclamo ex art. 396 cpv. 1 CPP. Ha concluso ritenendo la notificazione del 14 maggio 2024 avvenuta nel rispetto delle norme legali, dichiarando il reclamo del 30 luglio 2024 tardivo e pertanto irricevibile.
2.4.
2.4.1. Giusta l'art. 396 cpv. 1 CPP, i reclami contro decisioni comunicate per scritto o oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo. Salvo disposizione contraria del CPP, le comunicazioni delle autorità penali rivestono la forma scritta (art. 85 cpv. 1 CPP). Tra queste figura anche la comunicazione di un decreto di non luogo a procedere (art. 310 cpv. 2 in combinato disposto con l'art. 320 cpv. 1 e l'art. 80 cpv. 2 CPP).
La notificazione è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta, segnatamente per il tramite della polizia (art. 85 cpv. 2 CPP). Giusta l'art. 85 cpv. 4 lett. a CPP, la notificazione è considerata avvenuta, in caso di invio raccomandato postale non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione.
2.4.2. Secondo la giurisprudenza, l'avvio di un procedimento impone alle parti di agire secondo il principio della buona fede (art. 3 cpv. 2 lett. a CPP applicabile anche alle parti, v. DTF 147 IV 274 consid. 1.10.1) e di provvedere affinché, tra l'altro, le comunicazioni relative al procedimento possano essere loro notificate. Chi sa di essere parte di un procedimento e deve quindi attendersi la notificazione di atti ufficiali è tenuto a prelevare la sua corrispondenza o, se si assenta dal suo domicilio, ad adottare le disposizioni necessarie affinché la corrispondenza gli giunga comunque. Il destinatario deve, se del caso, designare un rappresentante, far inoltrare la sua corrispondenza, informare le autorità della sua assenza o fornire loro un indirizzo per il recapito (DTF 146 IV 30 consid. 1.1.2; DTF 141 II 429 consid. 3.1; sentenza 6B_474/2021 del 18 agosto 2022 consid. 2.3 con rinvii). Questo dovere procedurale sorge con l'avvio del procedimento e sussiste fintantoché ci si debba attendere con una certa verosimiglianza la notificazione di un atto ufficiale nel corso del procedimento pendente (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3; sentenze 6B_601/2024 del 2 ottobre 2024 consid. 2.1.3; 6B_448/2024 del 19 settembre 2024 consid. 3.2.2; 6B_474/2021 del 18 agosto 2022 consid. 2.3).
2.5.
2.5.1. In concreto, per quanto concerne il calcolo del termine per presentare reclamo, il Presidente della Corte cantonale ha esposto nella decisione impugnata le disposizioni legali topiche e la pertinente giurisprudenza in materia di notificazione di decisioni delle autorità penali. Ha indicato che il decreto di non luogo a procedere è stato intimato alla ricorrente per raccomandata il 14 maggio 2024, che non è stato ritirato entro il termine di giacenza di sette giorni ed è stato ritornato al mittente il 23 maggio 2024 e che pertanto il termine di 10 giorni per presentare reclamo è scaduto il 1° giugno 2024 (cfr. consid. 2.3
supra).
La ricorrente, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 2, art. 106 cpv. 2 LTF ), non si confronta con l'accertamento svolto nella decisione impugnata (art. 105 cpv. 1 LTF), secondo cui ella ha omesso di indicare nella sua denuncia per quanto tempo si sarebbe assentata dalla Svizzera, di fornire il suo nuovo recapito postale all'estero e di notificare al Comune di X.________ la sua partenza all'estero (cfr. consid. 2.3
supra). Nella misura in cui la ricorrente sostiene che sarebbe stato l'ufficio della migrazione ad aver omesso di informare il Comune di X.________ della sua partenza a febbraio 2024, la censura ricorsuale non merita tutela. Sarebbe infatti spettato alla ricorrente informare le competenti autorità comunali della sua partenza.
2.5.2. Come rettamente rilevato dal Presidente della Corte cantonale, in caso di applicazione della finzione di notificazione ex art. 85 cpv. 4 lett. a CPP l'ulteriore invio del decreto di non luogo a procedere alla ricorrente per posta semplice il 28 maggio 2024 e per posta elettronica il 30 luglio 2024 è irrilevante per la decorrenza del termine per presentare reclamo giusta l'art. 396 cpv. 1 CPP (cfr. sentenze 6B_232/2022 del 16 dicembre 2022 consid. 2.7; 6B_758/2022 del 9 novembre 2022 consid. 2.3 con rinvii).
2.5.3. Nella misura in cui la ricorrente sostiene di aver autorizzato il Ministero pubblico a inviarle comunicazioni tramite posta elettronica e censura una violazione dell'art. 86 CPP, la critica ricorsuale risulta infondata.
In materia di procedura penale, l'art. 86 cpv. 1 prima frase CPP prevede che le comunicazioni delle autorità penali possono essere notificate per via elettronica con il consenso della persona interessata. Tuttavia, l'art. 86 CPP non conferisce all'interessato un diritto alla notificazione elettronica; questa norma legale riveste un carattere potestativo ("Kann-Vorschrift") e può soltanto essere intesa nel senso di una facoltà per le autorità penali di procedere mediante tale mezzo di comunicazione (DTF 147 IV 510 consid. 2; cfr. sentenze 7B_409/2024 del 3 ottobre 2024 consid. 8.2; 7B_652/2024 del 30 luglio 2024 consid. 1.2).
2.5.4. La ricorrente non adduce di aver richiesto dinanzi all'istanza inferiore la restituzione del termine per presentare reclamo (cfr. art. 94 CPP; DTF 142 IV 201 consid. 2.4), motivo per cui tale questione non deve essere esaminata oltre in questa sede.
2.5.5. Alla luce di quanto precede, il Presidente della Corte cantonale non ha violato il diritto federale confermando l'applicazione della finzione della notificazione giusta l'art. 84 cpv. 4 lett. a CPP e la tardività del reclamo interposto dalla ricorrente in data 30 luglio 2024 contro il decreto di non luogo a procedere del 14 maggio 2024.
3.
In quanto ammissibile, il ricorso deve essere quindi respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e vanno pertanto poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e al Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 19 novembre 2024
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara