Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1220/2023
Sentenza del 19 novembre 2025
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Muschietti, Giudice presidente,
Wohlhauser, Guidon,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Daniele Timbal,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Coazione, commisurazione della pena, arbitrio,
ricorso contro la sentenza emanata l'11 settembre 2023 dalla Corte di appello e di revisione penale
del Cantone Ticino (n. 17.2022.344, 17.2023.245).
Fatti:
A.
Il 1° marzo 2017, il 23 ottobre 2017 e l'8 gennaio 2018 B.________ ha sporto tre denunce. In estrema sintesi la denunciante ha segnalato: molestie, anche a sfondo sessuale, ricevute su Instagram e Facebook; falsi profili, alcuni a suo nome, con sue fotografie rubate e modificate con contenuti a sfondo sessuale, l'indicazione del suo vecchio numero di cellulare, nonché del numero del telefono fisso dei suoi genitori; la ricezione presso il proprio domicilio di un dildo ordinato a suo nome, di fotografie dal contenuto pornografico costituite dal fotomontaggio di una donna nuda intenta a utilizzare un dildo e del viso della denunciante, di un vibratore, nonché di un reggiseno; l'invio alla sua ex datrice di lavoro di un quadro con il medesimo fotomontaggio e a un amico di famiglia, padre della sua migliore amica e collega di suo padre, di un calendario composto da fotografie della denunciante, rubate dal suo profilo social e trasformate in modo da renderle di natura pornografica. Altre denunce sono state presentate anche dai destinatari del materiale pornografico. Al culmine dell'inchiesta, il 9 luglio 2018 il Ministero pubblico ha emanato un decreto d'accusa nei confronti di A.________, contro il quale ha interposto opposizione.
B.
Con sentenza del 12 luglio 2019, il Presidente della Pretura penale ha riconosciuto A.________ colpevole di coazione, ripetuta calunnia, ripetuta pornografia e ripetuta contravvenzione alla LStup e l'ha condannata alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 60.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e alla multa di fr. 4'000.--.
C.
Adita da A.________, con sentenza del 16 dicembre 2020, constatato il passaggio in giudicato della condanna per titolo di ripetuta contravvenzione alla LStup, non oggetto di impugnazione, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha riconosciuto A.________ autrice colpevole di ripetuta calunnia, di ripetuta pornografia e di coazione e le ha inflitto la stessa pena pronunciata in prima istanza.
D.
Accogliendo parzialmente il ricorso in materia penale inoltrato da A.________, con sentenza 6B_122/2021 del 5 dicembre 2022 il Tribunale federale ha annullato la decisione impugnata e rinviato la causa alla CARP per nuovo giudizio. In breve, pur tutelando la valutazione delle prove e l'accertamento dei fatti, il Tribunale federale ha rilevato che, in relazione al ritenuto reato di coazione, l'autorità cantonale non aveva indicato quali atti dell'insorgente avessero indotto quale comportamento dell'accusatrice privata. La causa è stata pertanto rinviata all'autorità cantonale per completamento della fattispecie e nuova sussunzione.
E.
In seguito al rinvio, con sentenza dell'11 settembre 2023 la CARP ha nuovamente riconosciuto A.________ colpevole di coazione, oltre che di ripetuta calunnia, ripetuta pornografia e ripetuta contravvenzione alla LStup. L'ha condannata alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 160.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 4'000.--.
F.
A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale. Postula, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, in sostanza il suo proscioglimento dall'accusa di coazione e subordinatamente una nuova commisurazione della pena, e in ogni caso una diversa ripartizione delle spese giudiziarie e un adeguato indennizzo per le spese legali giusta l'art. 429 CPP.
Con decreto presidenziale del 23 ottobre 2023 è stata respinta l'istanza di effetto sospensivo.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'intero incarto cantonale.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 151 II 68 consid. 1).
1.1. Inoltrato dall'imputata (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF), pronunciata in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale è proponibile e in linea di massima ammissibile, in quanto tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).
1.2.
1.2.1. Una decisione di rinvio del Tribunale federale (art. 107 cpv. 2 LTF) vincola sia l'autorità alla quale la causa è rinviata sia, se deve nuovamente statuire sulla controversia, lo stesso Tribunale federale. Riservati eventuali nova che dovessero essere ammissibili, né la precedente istanza né le parti possono fondarsi su una fattispecie diversa o esaminare l'oggetto del litigio basandosi su considerazioni respinte esplicitamente o non prese minimamente in considerazione nella sentenza di rinvio (DTF 150 IV 417 consid. 2.4.2; 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.3.3 e rinvii). La nuova decisione dell'istanza precedente è limitata al tema che risulta dai considerandi del Tribunale federale quale oggetto del nuovo giudizio. In seguito al rinvio, il procedimento dinanzi alla Corte precedente è di conseguenza ripristinato limitatamente a quanto è necessario per tener conto delle considerazioni vincolanti del Tribunale federale. Le altre parti del giudizio hanno stabilità e devono essere riprese nella nuova sentenza. È irrilevante il fatto che, con la decisione di rinvio, il Tribunale federale abbia formalmente annullato l'intera sentenza impugnata. Non è decisivo il dispositivo, bensì la portata materiale del giudizio del Tribunale federale (DTF 143 IV 214 consid. 5.2.1).
1.2.2. Nella sentenza 6B_122/2021 del 5 dicembre 2022, il Tribunale federale ha tutelato la valutazione delle prove e l'accertamento dei fatti operati dalla CARP. Rilevando l'assenza di debite censure riguardo all'attribuzione della paternità di tutti gli atti oggetto di accusa a un'unica persona (sentenza citata consid. 5.2), il Tribunale federale ha considerato conforme al diritto identificare tale persona nella ricorrente (sentenza citata consid. 5.4). Chinandosi specificatamente sul reato di coazione, ha osservato che l'autorità cantonale non aveva indicato quali atti precisi avesse considerato, nel contesto globale, per ritenerne riuniti gli elementi costitutivi. La sua argomentazione risultava troppo imprecisa per stabilire un nesso causale tra un atto o un insieme di atti dell'autore sufficientemente identificati e un comportamento almeno sufficientemente circoscritto della vittima. Il Tribunale federale ha quindi annullato la condanna dell'insorgente per titolo di coazione e ha rinviato la causa alla CARP affinché completasse l'accertamento della fattispecie e svolgesse una nuova sussunzione (sentenza citata consid. 6.2).
1.2.3. Con il suo ricorso in materia penale diretto contro la nuova decisione della CARP, l'insorgente, che continua a professarsi estranea ai fatti, contesta l'accertamento per cui tutti gli atti sono riconducibili a una sola persona e in particolare a lei. Sostiene che, in seguito al rinvio pronunciato dal Tribunale federale, la CARP avrebbe dovuto riesaminare liberamente se esistesse la prova della riconducibilità alla ricorrente degli atti imputatile a titolo di coazione. A torto. Nel contesto del precedente procedimento dinanzi al Tribunale federale, l'accertamento che tutti gli invii sui
social networke le ordinazioni di merce fossero l'opera della medesima persona non era stato debitamente contestato, mentre le censure sollevate contro l'accertamento che dietro tale persona si celasse la ricorrente sono state respinte (v. sentenza 6B_122/2021 del 5 dicembre 2022 consid. 5.4). In assenza di eventuali
nova, tali accertamenti non potevano più essere messi in discussione e, in virtù della vincolatività della decisione di rinvio 6B_122/2021 del 5 dicembre 2022, vincolano sia la CARP sia le parti, come pure lo stesso Tribunale federale. Nella sentenza 6B_122/2021 del 5 dicembre 2022, con riferimento al reato di coazione, il Tribunale federale ha rinviato la causa all'autorità cantonale perché, completato l'accertamento della fattispecie, procedesse a una nuova sussunzione. Ciò tuttavia non significa che la CARP potesse o dovesse ristabilire liberamente i fatti connessi all'imputazione di coazione. Con il rinvio essa doveva limitarsi a determinare quale atto o insieme di atti sufficientemente identificati avevano prodotto quale reazione nella vittima. Si rivelano pertanto d'acchito inammissibili le censure di arbitrio nella valutazione delle prove e nell'accertamento dei fatti, già tutelati da questo Tribunale nella precedente sentenza 6B_122/2021 del 5 dicembre 2022, come pure quelle che l'insorgente ha omesso di sollevare nell'ambito del suo primo ricorso in materia penale.
2.
La CARP ha condannato la ricorrente per titolo di coazione per avere, nel corso del 2016, contattato ripetutamente la denunciante con profili fasulli creati ad hoc su Facebook e Instagram, taggandola e pubblicando su Internet una sua fotografia a seno nudo, costringendola a modificare le sue abitudini sulle reti sociali e il suo numero di telefono per evitare di essere continuamente importunata.
Per l'insorgente, le condotte imputatele non potrebbero essere qualificate come coazione e pertanto la sua condanna per questo titolo di reato procederebbe da un'errata applicazione dell'art. 181 CP.
2.1. Secondo l'art. 181 CP, si rende colpevole di coazione chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto. I presupposti per sussumere le molestie assillanti (cosiddetto
stalking) sotto il reato di coazione giusta l'art. 181 CP sono stati illustrati nella precedente sentenza 6B_122/2021 del 5 dicembre 2022 consid. 6.1, a cui per brevità si rinvia.
Ci si limita qui a rilevare che il 20 giugno 2025 il legislatore ha adottato una modifica del codice penale svizzero volta a migliorare la protezione penale contro gli atti persecutori. Secondo il nuovo art. 181b CP, il cui termine di referendum è scaduto il 9 ottobre 2025, si rende punibile di atti persecutori (
Nachstellung;
harcèlement) chiunque insistentemente segue, molesta o minaccia una persona in una maniera atta a limitarne considerevolmente il libero modo di vivere (FF 2025 2030). La disposizione tutela la libertà interiore, ovvero la libertà di organizzare la propria vita secondo i propri desideri (Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 22 febbraio 2024 relativo all'iniziativa parlamentare includere lo stalking nelle fattispecie del Codice penale, FF 2024 751, pag. 22). Il nuovo art. 181b CP sanziona un reato di pericolo, sicché è irrilevante che gli atti persecutori abbiano ostacolato il libero modo di vivere della vittima, essendo sufficiente che il comportamento dell'autore sia idoneo a ostacolare una persona ragionevole nel suo libero modo di vivere (v. BU 2024 CS 1271 e BU 2025 CN 199 segg.). Le molestie assillanti punibili giusta l'art. 181 CP costituiscono invece un reato di evento, nella misura in cui devono condizionare la libertà d'agire della vittima (DTF 141 IV 437 consid. 3.2.1), costringendola a fare, omettere o tollerare un atto.
2.2. La CARP ha esposto come e quando la denunciante è stata contattata mediante varie reti sociali. Dapprima, all'alba dell'anno 2016 su un conto Instagram dal contenuto pornosoft è stata pubblicata una fotografia della denunciante a seno nudo, sino ad allora privata e mai pubblicata nelle reti sociali; la fotografia è stata inoltre taggata, rendendo così la sua pubblicazione visibile a chiunque. Dopo aver contattato invano la persona autrice della pubblicazione per farla rimuovere, la denunciante ha mutato il proprio profilo Instagram da pubblico a privato. Qualche giorno più tardi, la citata fotografia è stata pubblicata e taggata su un'altra pagina Instagram da un altro profilo fasullo e pubblico, fotografia sulla quale sono stati taggati anche gli amici della denunciante, rendendola così accessibile anche a tutti i suoi contatti. Mesi dopo, nell'agosto 2016, la denunciante è stata contattata su Facebook da una persona che si era spacciata per una conoscente, sfruttando diversi elementi della vita privata della denunciante, e riuscendo a ottenere da quest'ultima il suo numero di telefono portatile. In seguito ad alcune verifiche, la denunciante ha dubitato che la conoscente fosse chi diceva di essere, l'ha quindi eliminata dai contatti e ha chiesto all'operatore telefonico di bloccare e cambiare il suo numero di telefono. Il numero ottenuto dalla sedicente conoscente è stato successivamente pubblicato in un ulteriore profilo pubblico sulle reti sociali, collegato ad attività di prostituzione pretesamente esercitate dalla denunciante. Tra agosto e ottobre 2016, la denunciante è stata bersagliata da ulteriori profili
social fasulli, in cui ricorrevano, oltre alla fotografia in topless della denunciante con l'indicazione del suo invio anche ad alcuni suoi amici e commenti a sfondo sessuale, anche altre fotografie della denunciante, e pure fotomontaggi pornografici. La CARP ha considerato che la divulgazione di una fotografia privata, perfino intima, della denunciante su una pagina pubblica di un
social media collegata a un profilo fasullo dai contenuti pornosoft costituisce una forma di pressione di non poca importanza. In tali circostanze chiunque avrebbe fatto il possibile per limitare i danni e non avrebbe avuto altra scelta rispetto a quanto fatto in concreto dalla denunciante: interpellare la persona intestataria del profilo chiedendo di rimuovere la fotografia (ricevendo volgarità come risposta) e mutare il proprio profilo da pubblico a privato, impedendo così che chiunque accedesse al profilo della denunciante potesse vedere quella fotografia e il rispettivo tag. Secondo la Corte cantonale, la pressione esercitata sfruttando un canale aperto al pubblico di immediata fruibilità da parte di tutti gli utenti (visto che nella fattispecie sia il profilo fasullo sia, in quel momento, quello della denunciante erano pubblici) e ledendo la sfera personale e intima della denunciante, è senza dubbio paragonabile a una violenza e/o a una minaccia di grave danno, tenuto conto viepiù che allora la denunciante neppure sapeva chi si celasse dietro il falso profilo né quale fosse la sua pericolosità nel mondo reale. Alla luce di questi antefatti, continua la CARP, dopo aver scoperto la falsità del profilo della persona che si spacciava per sua conoscente e a cui aveva fornito il proprio numero di telefono cellulare, ignorando inoltre chi si celasse dietro il falso profilo, alla denunciante non restava altra scelta che bloccare tale numero e cambiarlo al più presto per evitare di essere importunata anche telefonicamente. Per l'autorità precedente, la situazione così creata era senz'altro tale da intralciare la libertà di agire della denunciante con un'intensità paragonabile a una minaccia di grave danno, considerata l'imprevedibilità dell'uso che la sconosciuta persona avrebbe potuto fare del numero di telefono ottenuto con l'inganno. E in effetti, nel susseguirsi delle vessazioni nei suoi confronti, in un ennesimo profilo fasullo (denominato xxx) è comparsa l'indicazione di tale numero, nel frattempo cambiato, unitamente a quello di casa dei genitori della denunciante, lasciando intendere che era il modo di contattare la denunciante, presentata come dedita al sesso e in cerca di clienti. Il rapido susseguirsi di molestie sull'arco di pochi giorni, tra agosto e settembre 2016 su un'altra rete sociale, ha costretto la denunciante, per evitarne di ulteriori, a cambiare il nome del proprio profilo. La CARP ha altresì accertato che la volontà della ricorrente era quella di vessare la denunciante, molestandola continuamente e mettendola anche in cattiva luce nei confronti di tutto il suo entourage. Il comportamento della denunciante, che ha cambiato la natura del proprio profilo
social, bloccato e poi cambiato il proprio numero di telefono, e in seguito anche mutato il nome del proprio profilo
social, è la conseguenza delle molestie poste in atto dall'insorgente, che questa ha quantomeno accettato per dolo eventuale.
2.3. Secondo la ricorrente le condotte imputatele, limitate nel loro numero e nel tempo, non costituirebbero degli atti vessatori incessanti e non avrebbero pertanto un carattere ossessivo di un'intensità sufficiente sotto il profilo dell'art. 181 CP. Poiché la denuncia degli atti molesti via le reti sociali sarebbe stata presentata dopo 14 mesi dal loro inizio, la CARP avrebbe dovuto ritenere che gli atti non abbiano particolarmente turbato l'interessata, non abbiano intralciato la sua libertà né comportato una modifica delle sue abitudini. La stessa denunciante del resto nemmeno indicherebbe di sentirsi vittima di
stalking. Inoltre, secondo l'insorgente, non sussisterebbe alcun accertamento in merito al nesso causale tra gli atti oggetto dell'accusa e l'adozione di un comportamento della vittima conforme alla sua volontà. L'autorità cantonale riterrebbe che la ricorrente mirava a " destabilizzare e infangare l'accusatrice privata ", imputandole quindi un " disegno " estraneo al reato di coazione, ma piuttosto affine a quello dei reati contro l'onore. Di fatto, la CARP negherebbe l'esistenza di finalità coercitive dell'agire dell'insorgente. A mente della ricorrente, la trasformazione del profilo
social della denunciante da pubblico a privato non procederebbe da una limitazione della sua libertà, bensì da una libera decisione a tutela della sua
privacy, che ogni persona prudente dovrebbe adottare, e in ogni caso non collimerebbe con le ritenute finalità coercitive. L'insorgente contesta che l'integralità degli atti elencati nell'atto d'accusa, considerati singolarmente o nella loro globalità, assurgano a comportamento ossessivo idoneo a " modificare le abitudini della denunciante ", così ad esempio con riferimento all'invio a quest'ultima di un mazzo di tulipani o a quello di un reggiseno, o ancora all'invio a terzi di un vibratore o di un libro erotico. Gli altri atti rimproveratile, segnatamente la pubblicazione nelle reti sociali e connessa taggatura di una fotografia della denunciante a seno nudo nonché il fotomontaggio di natura pornografica, sarebbero stati a torto ritenuti atti analoghi alla minaccia di un grave danno e quindi costitutivi di molestie assillanti giusta l'art. 181 CP. Secondo la ricorrente, tenuto conto " dell'attuale senso comune del pudore, che di regola banalizza le immagini di nudità di giovani donne con seno scoperto di normali proporzioni ", non sarebbe dato di capire quale grave danno avrebbe rappresentato per la denunciante la pubblicazione di una sua foto in topless " in atteggiamenti privi di qualsiasi connotato allusivo e sconveniente ". Nemmeno gli invii del fotomontaggio " volgare e irrispettoso " sarebbero necessariamente idonei a provocare alla denunciante un grave danno, né risulterebbe che siano stati percepiti come tale o che ne abbiano intralciato la libertà personale.
2.4. Occorre innanzi tutto premettere che la condanna di coazione concerne unicamente gli atti commessi nel corso dell'anno 2016 mediante le reti sociali. È quindi invano che l'insorgente contesta la realizzazione del reato in relazione all'invio di un mazzo di fiori, di un reggiseno, di un vibratore o ancora di un libro erotico, fatti recapitare tra l'anno 2017 e l'anno 2018. Per il resto, l'argomentazione ricorsuale è un groviglio di censure relative all'accertamento dei fatti e di censure di violazione del diritto sostanziale. Ci si sforzerà di seguito di vagliarle con ordine.
2.4.1. Per l'insorgente, la CARP avrebbe accertato in modo arbitrario che la denunciante sarebbe stata costretta a cambiare il proprio numero di telefono. Rileva che, nelle tre denunce inoltrate, apparirebbe sempre il medesimo numero di telefono, dimostrando così di non essersi sentita obbligata a cambiarlo. La censura è priva di fondamento. La CARP ha infatti accertato che la denunciante ha bloccato e cambiato il proprio numero di telefono dopo averlo fornito a una pseudoconoscente che l'aveva contattata nell'agosto 2016 mediante le reti sociali, e dietro la quale si celava, secondo quanto stabilito in modo vincolante dalla sentenza impugnata, proprio la ricorrente. Risulta che la denunciante ha cambiato il proprio numero di telefono nel 2016. Le denunce sono invece state inoltrate tra il 1° marzo 2017 e l'8 gennaio 2018, ossia posteriormente al ritenuto cambio del numero di telefono, ciò che del resto è esplicitamente rilevato dalla CARP. L'accertamento dell'autorità cantonale è quindi scevro di qualsiasi arbitrio.
La ricorrente sostiene anche che la conversione dei profili
social della denunciante da pubblico a privato costituirebbe unicamente una prudente misura a tutela della propria sfera privata, in ragione segnatamente delle immagini in bikini e delle informazioni sulle proprie abituali destinazioni di vacanze che contenevano, e non invece una limitazione della sua libertà come ritenuto dalla CARP. In tal modo l'insorgente tenta indirettamente di censurare gli accertamenti di fatto della sentenza impugnata senza tuttavia dimostrare alcun arbitrio, proponendone semplicemente una propria lettura personale. La Corte cantonale ha infatti stabilito che la denunciante ha mutato la natura dei profili dopo essere stata importunata via le reti sociali. Non vi sono elementi per affermare che si sia trattato di una misura presa liberamente, risultando piuttosto condizionata e indotta dai contatti molesti imputati all'insorgente. Del resto, la ricorrente sottace che, per evitare di essere ulteriormente importunata, la denunciante ha anche mutato il nome del suo profilo.
Censurato è infine anche il movente ritenuto dalla CARP, ossia un " ingiustificato astio " nei confronti della denunciante, "ex ragazza del suo compagno ". Per l'insorgente tale accertamento non poggerebbe su alcuna risultanza istruttoria e sarebbe pertanto insostenibile, tenuto conto inoltre che la denunciante e la ricorrente non si conoscevano e considerata l'assenza di eventi suscettibili di provocare in quest'ultima sentimenti ostili nei confronti della prima. Sennonché la ricorrente dimentica che la sentenza impugnata dev'essere letta unitamente al precedente giudizio della CARP emanato nel contesto del procedimento in esame. In base agli accertamenti di quest'ultimo, rivelatisi scevri di arbitrio, la denunciante è stata fonte di attrito nella coppia dell'insorgente e di malessere del compagno e conseguentemente della coppia (v. sentenza 6B_122/2021 del 5 dicembre 2022 consid. 4.1 e consid. 5.4.5). Alla luce di ciò appare senz'altro sostenibile la conclusione della Corte cantonale sul motore dei comportamenti rimproverati alla ricorrente.
2.4.2. Nel merito la condanna per titolo di coazione regge alle censure ricorsuali. Vero è che le molestie via le reti sociali non sono state " incessanti ", essendo trascorsi dei mesi tra i primi episodi dell'inizio del 2016 e quelli che sono seguiti dall'agosto 2016 in poi, periodo quest'ultimo in cui, in base alla sentenza impugnata, la denunciante è stata " bersagliata da ulteriori profili social fasulli ". Sennonché la coazione sotto forma di molestie assillanti implica degli atti ripetuti nel tempo, ma non necessariamente degli atti " incessanti " (v. DTF 141 IV 437 consid. 3.2.2 in cui si afferma che lo
stalking comporta almeno due comportamenti molesti; v. pure sentenza 6B_1238/2023 del 21 marzo 2024 consid. 1.4 e 1.5 che conferma una condanna per titolo di coazione riferita a quattro episodi molesti nell'arco di due anni). Il numero di atti e il relativo lasso temporale non sono tuttavia gli unici criteri da valutare, dovendosi tener conto anche di tutte le circostanze del caso (v. DTF 141 IV 437 consid. 3.2.2). In concreto è indiscutibile che la denunciante sia stata molestata più volte, su un arco temporale relativamente importante, ossia quasi un anno, seppur non ininterrottamente. Ciò che caratterizza in particolare la fattispecie è da un lato la divulgazione di un'immagine molto privata della denunciante, associata a contenuti dapprima pornosoft, poi pornografici, nonché la pubblicazione del suo numero di telefono e quello dei suoi genitori in un profilo collegato a pretese attività di prostituzione, dall'altro lato il mistero che all'epoca sussisteva sull'autore delle molestie vie le reti sociali e anche, come rettamente osservato dalla CARP, sulla sua pericolosità nel mondo reale. A ragione peraltro l'autorità cantonale ha ritenuto la pubblicazione di una foto privata, se non addirittura intima della denunciante, su un canale di immediata fruibilità da parte di qualsiasi utente, paragonabile a una minaccia di grave danno, e questo a prescindere dal senso del pudore della ricorrente. Indipendentemente dalle addotte percezioni o sensibilità culturali, la diffusione non autorizzata di una fotografia privata, anche se non allusiva sessualmente, può assurgere a minaccia di grave danno, tanto più nella fattispecie in cui l'immagine (ciò che il ricorso sottace) è apparsa in un profilo dal contenuto pornosoft e in cui è stata taggata non solo la denunciante, ma una serie di sue amicizie
social, ciò che le ha attribuito una chiara connotazione sessuale. A ciò sono poi seguiti fotomontaggi chiaramente pornografici e messaggi non solo allusivi sessualmente. La stessa insorgente riconosce del resto il carattere gravemente molesto del fotomontaggio. La CARP ha poi ampiamente illustrato come sia stata intralciata la libertà di decisione e d'azione della denunciante in seguito alle molestie, dovendo modificare le proprie abitudini sulle reti sociali, segnatamente trasformare il proprio profilo da pubblico a privato, cambiare il proprio numero di telefono e mutare il nome del proprio profilo
social. È al riguardo ininfluente che le denunce siano state presentate a oltre un anno dall'inizio delle molestie via le reti sociali e che l'interessata, peraltro non patrocinata, non abbia inizialmente indicato sentirsi vittima di
stalking. Gli altri elementi costitutivi oggettivi della coazione non sono censurati, in particolare l'insorgente non contesta l'illiceità dei mezzi coercitivi impiegati.
Irrilevanti, per l'adempimento del reato, sono poi le finalità dell'agire della ricorrente, che la CARP ha individuato nella destabilizzazione della denunciante. L'obiezione di non aver agito con finalità coercitive non è dunque di ausilio all'insorgente. La coazione infatti non necessita un intento speciale (
Absicht, dessein), ma solo l'intenzione. È sufficiente che l'autore agisca con dolo eventuale, accettando la possibilità che il mezzo coercitivo illecito impiegato ostacoli la vittima nella sua libertà di decisione o d'azione (DTF 120 IV 17 consid. 2c). Ed è proprio quanto nella fattispecie accertato dalla CARP, rilevando che la ricorrente aveva accettato l'eventualità che i comportamenti posti in essere ai danni della denunciante la costringessero a mutare le proprie abitudini sulle reti sociali. Trattasi di un accertamento di fatto vincolante, in quanto non censurato ( art. 105 cpv. 1 e 2 LTF ), e sufficiente a ritenere che l'insorgente abbia realizzato anche gli elementi costitutivi soggettivi del reato.
2.5. La condanna della ricorrente per titolo di coazione merita pertanto tutela.
3.
L'insorgente critica anche la commisurazione della pena con riferimento alla valutazione della sua colpa, lamenta la violazione del divieto della
reformatio in peius in relazione all'importo delle aliquote giornaliere, peraltro stabilito disattendendo l'art. 34 CP, e si duole della violazione dell'art. 106 cpv. 1 CP, considerando la multa irrogatale manifestamente severa.
3.1. Il Tribunale federale ha ripetutamente illustrato i principi che presiedono alla commisurazione della pena in generale (DTF 149 IV 217 consid. 1.1 e rinvii), rispettivamente alla pronuncia della pena unica giusta l'art. 49 cpv. 1 CP in applicazione del principio dell'inasprimento (DTF 144 IV 313 consid. 1.1). Per brevità si rinvia alla giurisprudenza pubblicata. È opportuno comunque rammentare che, nell'ambito della commisurazione della pena, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento. Il Tribunale federale interviene solo quando il giudice cade nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento, ossia laddove la pena esca dal quadro edittale, sia valutata in base a elementi estranei all'art. 47 CP, oppure appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 149 IV 217 consid. 1.1 e rinvii).
3.2. Ritenuta colpevole di coazione, ripetuta calunnia, ripetuta pornografia e contravvenzione alla LStup, la CARP ha inflitto alla ricorrente una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 160.-- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché una multa complessiva di fr. 4'000.--. La colpa dell'insorgente è stata definita medio-grave in relazione ai reati di coazione e di ripetuta calunnia, grave con riguardo a quello di ripetuta pornografia e medio-lieve con riferimento alla contravvenzione alla LStup. L'autorità cantonale ha valutato in senso aggravante il comportamento processuale della ricorrente e ha applicato l'attenuante specifica del lungo tempo trascorso secondo l'art. 48 lett. e CP per le contravvenzioni. Ha sanzionato con la pena pecuniaria e una multa accessoria giusta l'art. 42 cpv. 4 CP la coazione e la ripetuta calunnia e con la multa la ripetuta pornografia e la contravvenzione alla LStup.
3.3.
3.3.1. La ricorrente contesta in primo luogo che la sua colpa riferita ai reati di coazione e di ripetuta calunnia possa essere qualificata di medio-grave e ritiene che non si giustificherebbe l'applicazione del principio dell'inasprimento giusta l'art. 49 CP. Ribadendo l'assenza di qualsiasi coazione, sostiene che, in ogni caso, si tratterebbe di un caso limite di natura anomala con uno scarso, se non addirittura inesistente impatto sulla libertà e le abitudini della denunciante e la cui gravità soggettiva sarebbe " limitatissima ". La CARP avrebbe invece qualificato negativamente la sua colpa soggettiva adducendo il futile motivo, introducendo così un elemento aggravante non contemplato dal diritto penale e comunque non ravvisabile nel dolo dell'autore di una coazione che agirebbe sempre per motivi egoistici. Anche la gravità della colpa ritenuta in relazione al reato di pornografia sarebbe, a mente dell'insorgente, " assurda ". Da un lato, gli invii di oggetti di " auto soddisfacimento erotico " non assurgerebbero a pornografia, dall'altro lato, gli invii di fotografie di natura pornografica a persone adulte sarebbero punibili unicamente con una multa, ciò che impedirebbe di " qualificare il reato grave dal profilo soggettivo ". Il limitato numero di persone destinatarie degli invii avrebbe al contrario dovuto condurre a qualificare il reato di lieve. Sarebbe inoltre inammissibile tener conto del movente di molestare e offendere l'onorabilità della persona ritratta nei fotomontaggi pornografici, rientrando già nel dolo del reato di calunnia e non potendo dunque essere considerato due volte. L'insorgente ritiene infine inammissibile considerare in senso aggravante il suo comportamento processuale.
3.3.2. Con la sua argomentazione la ricorrente tenta indirettamente di contestare le pronunce di condanna già cresciute in giudicato, in quanto non oggetto di ricorso (ripetuta calunnia, ripetuta pornografia e contravvenzione alla LStup; v. sentenza 6B_122/2021 del 5 dicembre 2022 punto D dei fatti e consid. 7), oppure confermate in questa sede (coazione; v.
supra consid. 2.4 e 2.5). Le sue critiche sono dunque in larga parte inammissibili e inidonee a dimostrare una violazione del diritto nella valutazione della sua colpa.
Ciò posto, si rileva che, tra i criteri per determinare la colpa dell'autore, l'art. 47 cpv. 2 CP menziona espressamente i moventi e gli obiettivi perseguiti, che unitamente alla possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione costituiscono i cosiddetti
subjektive Tatkomponenten (v. DTF 149 I 217 consid. 1.1; 136 IV 55 consid. 5.4; 127 IV 101 consid. 2a). I futili motivi del reato sono quindi di rilievo per qualificare la colpa nel contesto della commisurazione della pena, e rettamente sono stati presi in considerazione dalla CARP per determinare quella dell'insorgente. Non vi sono poi ragioni per non valutare questo elemento con riferimento al reato di coazione, l'autore non agendo necessariamente per motivi egoistici, come preteso nel gravame, e in ogni caso i motivi egoistici non rappresentando sistematicamente dei futili motivi. Erra peraltro la ricorrente laddove pretende che la CARP avrebbe dovuto tener conto che tra gli atti ritenuti costitutivi di coazione rientrerebbero anche quelli qualificati di calunnia, rispettivamente di pornografia. La condanna per titolo di coazione concerne infatti gli atti commessi nel corso dell'anno 2016, mentre quelle per i titoli di ripetuta calunnia e di ripetuta pornografia riguardano fatti avvenuti tra febbraio 2017 e febbraio 2018, rispettivamente tra ottobre 2017 e febbraio 2018. Relativamente alla colpa ritenuta per l'infrazione di pornografia, la ricorrente confonde la gravità del reato come tale (contravvenzione, delitto, crimine; art. 10 e 103 CP ) con la gravità della colpa (art. 47 CP). La gravità del reato determina il quadro edittale, mentre la gravità della colpa determina l'entità della pena nel contesto di tale quadro, in cui funge da cursore. Il fatto che la pornografia giusta l'art. 197 cpv. 2 CP costituisca una contravvenzione non esclude che la colpa di chi la commetta possa essere definita grave. Per il resto, il gravame non spiega con una motivazione sufficiente perché la colpa per questo reato avrebbe dovuto essere mitigata dal preteso numero ridotto delle persone destinatarie di materiale pornografico non richiesto o non avrebbe dovuto essere valutata anche in funzione del movente vessatorio, l'insorgente non pretendendo che gli atti alla base della sua condanna per ripetuta pornografia collimino anche solo parzialmente con quelli alla base della sua condanna per calunnia. Non si scorge quindi come il movente di ledere l'onorabilità della denunciante sia stato "considerato due volte".
Quanto infine alle circostanze personali, la CARP ha valutato in senso aggravante il comportamento processuale della ricorrente, avendo ella negato qualsiasi tipo di rimprovero, non essendosi assunta alcuna responsabilità e non avendo palesato alcun rimorso per le sofferenze causate alla denunciante. Benché motivata in modo assai succinto e quindi senza le opportune sfumature, la valutazione dell'autorità cantonale nell'esito non viola il diritto. Certo, l'esercizio del diritto di non auto-incriminarsi non può giustificare un aggravio della pena. La giurisprudenza ammette nondimeno la possibilità di tener conto in senso aggravante dell'assenza di rimorsi e di una presa di coscienza di quanto commesso (v. sentenza 6B_985/2024 del 29 aprile 2025 consid. 2 con rinvii). In concreto, la ricorrente, che non lamenta una violazione dei suoi diritti di imputata, persiste ancora in questa sede a dichiararsi estranea ai fatti, nonostante la sua identificazione quale autrice delle condotte in giudizio sia stata già definita conforme al diritto nella precedente sentenza 6B_122/2021 del 5 dicembre 2022. La sua ostinata negazione di ogni responsabilità, a fronte di accertamenti già esaminati e ormai vincolanti (v.
supra consid. 2), è indicativa di una particolare mancanza di presa di coscienza (HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2
aed. 2019, n. 318). Inoltre, nonostante l'insorgente affermi di non aver mai bagatellizzato il carattere reprensibile delle molestie subite dalla denunciante, nel suo ricorso in materia penale dimostra il contrario, adducendo lo " scarso per non dire inesistente significato e impatto sulla libertà e le abitudini " della denunciante oggetto delle molestie. Circostanza questa che conferma una mancata presa di coscienza della portata delle molestie a lei riconducibili.
3.3.3. In modo apodittico la ricorrente sostiene che non si giustificherebbe di applicare il principio dell'inasprimento della pena giusta l'art. 49 CP. Non illustra oltre il suo assunto né dimostra una violazione della citata disposizione. Non si giustifica di attardarsi su questo punto (art. 42 cpv. 2 LTF).
3.4. La ricorrente si prevale anche del divieto della
reformatio in peius, la CARP avendo stabilito l'importo dell'aliquota giornaliera in fr. 160.-- a fronte dell'iniziale importo di fr. 60.--. Sennonché la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che un aumento dell'importo dell'aliquota giornaliera sulla base di un accertato miglioramento della situazione finanziaria dell'insorgente non è contrario al divieto della
reformatio in peius (DTF 144 IV 198 consid. 5.3 e 5.4.3), a maggior ragione ove si consideri che l'importo dell'aliquota giornaliera, fissato secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza (art. 34 cpv. 2 quarta frase CP), non racchiude alcun elemento di colpevolezza (STEFAN KELLER, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung StPO, 3
aed. 2023, n. 5 ad art. 391 CPP). Non è in concreto contestato che, rispetto al precedente giudizio, la situazione finanziaria della ricorrente sia migliorata in punto al reddito conseguito. Sicché l'aumento dell'importo dell'aliquota giornaliera, fondato su questo miglioramento, non viola il diritto.
Sempre con riferimento all'importo dell'aliquota giornaliera, la ricorrente si duole della violazione dell'art. 34 CP che impone " di tener conto della situazione economica effettiva, ovvero anche del minimo vitale dell'imputato " e rimprovera alla CARP di essere incorsa in una svista manifesta considerando il reddito indicato come netto invece di lordo. Orbene, la sentenza impugnata richiama espressamente il verbale del dibattimento di appello. In quest'ultimo, l'importo del reddito fornito dalla ricorrente, al momento del suo interrogatorio, è indicato costituire il suo reddito netto. Il verbale è stato sottoscritto dalla stessa insorgente e dal suo patrocinatore, che nulla hanno eccepito su questo punto. In simili circostanze, non è possibile imputare all'autorità cantonale una qualsivoglia svista. Per il resto la censura non soddisfa i requisiti minimi di motivazione giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF. La ricorrente infatti non spiega per quali ragioni l'importo stabilito dalla CARP non terrebbe in debita considerazione il suo minimo vitale. Non si giustifica di attardarsi oltre, così come non si giustifica di chinarsi sull'importo della multa accessoria, non criticata nel suo principio, ma unicamente in funzione delle censure dirette contro la pena pecuniaria.
3.5. Contestato è anche l'importo della multa che sanziona la ripetuta pornografia e la contravvenzione alla LStup. Invocando la violazione dell'art. 106 cpv. 1 CP, l'insorgente considera che la multa sia "manifestamente severa", tenuto conto della natura
soft delle immagini pornografiche, "dell'assenza di scopo di lucro, di precedenti specifici, [...] del tempo trascorso e dell'assenza di qualsiasi reiterazione".
In concreto la multa sanziona il reato di ripetuta pornografia e la contravvenzione alla LStup. Quella inflitta all'insorgente rientra nel quadro edittale posto dall'art. 106 cpv. 1 CP e, benché non clemente, non appare severa al punto da costituire un abuso del potere d'apprezzamento dei giudici di merito. La CARP non ha mai definito le immagini pornografiche "
soft "; ciò che essa ha qualificato di
pornosoftè il contenuto del profilo Instagram su cui è stata pubblicata la foto a seno nudo della denunciante, episodio oggetto della condanna per titolo di coazione. Quanto al tempo trascorso e all'assenza di reiterazione, il gravame sembra misconoscere che l'autorità cantonale ha applicato l'attenuante specifica di cui all'art. 48 lett. e CP, di cui gli elementi menzionati sono dei presupposti. Come poi già rettamente indicato dalla CARP, l'incensuratezza ha un effetto neutro sulla pena e non deve pertanto essere presa in considerazione in senso attenuante (DTF 141 IV 61 consid. 6.3.2; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Non giova all'insorgente prevalersi dell'assenza di scopo di lucro, che non relativizza la colpa grave ritenuta dalla CARP a fronte non solo del movente particolarmente riprovevole e dalla scelta delle persone destinatarie dei suoi invii, ma anche del numero di episodi di cui risponde.
3.6. Le pene inflitte alla ricorrente meritano quindi di essere confermate.
4.
Infine l'insorgente si duole del mancato riconoscimento di un indennizzo per le spese legali e la condanna al pagamento dell'integralità delle spese di giustizia, benché la precedente sentenza della CARP sia stata parzialmente annullata da questo Tribunale con sentenza 6B_122/2021 del 5 dicembre 2022.
Anche su questo punto, il gravame non adempie le esigenze di motivazione di cui all'art. 42 cpv. 2 LTF. La ricorrente non spiega infatti perché la decisione sull'indennizzo e le spese afferenti la procedura d'appello violerebbe il diritto. Basti allora richiamare gli art. 428 cpv. 1 e 429 cpv. 1 CPP e constatare che il suo appello è stato respinto, salvo su un dettaglio, e risulta dunque soccombente nell'appello. Il rinvio pronunciato a suo tempo da questo Tribunale in seguito all'annullamento della precedente sentenza di appello non modifica in alcun modo la disciplina legale delle spese e degli indennizzi.
5.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso va respinto perché infondato.
Le spese giudiziarie sono poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 19 novembre 2025
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Muschietti
La Cancelliera: Ortolano Ribordy