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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.844/2005 /biz 
 
Sentenza del 20 gennaio 2006 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Nay, Fonjallaz, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
indennità secondo gli art. 317 e segg. CPP/TI 
(spese di patrocinio), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata 
il 10 novembre 2005 dalla Camera dei ricorsi penali 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Con decisione del 27 maggio 2004 il giudice della Pretura penale ha assolto A.________ dall'accusa di ingiuria per avere offeso l'onore di una signora tacciandola di "puttana/stronza" e alla proposta formulata dal magistrato inquirente di infliggergli una multa di fr. 250.--. Il 24 maggio 2005 l'accusato prosciolto, per il tramite del suo patrocinatore di fiducia, ha presentato alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) un'istanza di indennità ai sensi dell'art. 317 CPP/TI con la quale protestava ripetibili allo Stato del Cantone Ticino per un importo di fr. 8'989.85, di cui fr. 7'539.85 per spese di patrocinio e fr. 1'450.-- per danni materiali. 
B. 
La CRP, statuendo il 10 novembre 2005, ha accolto parzialmente l'istanza. Ritenuto che il dispendio orario del difensore era oggettivamente sproporzionato e rifiutato un risarcimento dei danni materiali, siccome non dimostrati, ha ridotto l'indennità richiesta per le spese legali a fr. 2'511.95. 
C. 
A.________ impugna questo giudizio con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, di annullare la decisione impugnata e di rinviare l'incarto alla CRP per nuovo giudizio. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso, ma la CRP è stata invitata a produrre l'incarto cantonale. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II 58 consid. 1, 130 II 65 consid. 1). 
1.2 Il ricorso di diritto pubblico, tempestivo, inoltrato contro una decisione cantonale di ultima istanza e fondato in sostanza su un asserito accertamento e un apprezzamento arbitrario dei fatti, è in linea di principio ammissibile giusta gli art. 84 cpv. 1 lett. a e 87 OG
1.3 Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 130 I 26 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c, 126 I 235 consid. 2a) o perché il criticato accertamento dei fatti sarebbe manifestamente insostenibile e quindi arbitrario (cfr., sulla nozione di arbitrio, DTF 128 I 177 consid. 2.1, 127 I 54 consid. 2b). Per sostanziare convenientemente la censura di arbitrio non è quindi sufficiente criticare la decisione impugnata come si farebbe di fronte a una superiore Corte di appello con completa cognizione in fatto e in diritto (DTF 130 I 258 consid. 1.3, 128 I 295 consid. 7a pag. 312, 120 Ia 369 consid. 3a pag. 373, 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12), atteso che una sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì è necessario mostrare e spiegare perché il giudizio impugnato sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità. 
2. 
2.1 Nell'istanza di indennità il ricorrente ha chiesto la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, di complessivi fr. 7'539.85, di cui fr. 6'542.50 a titolo di onorario, fr. 464.80 di spese e fr. 532.55 di IVA. 
 
I Giudici cantonali hanno ritenuto che la tariffa applicata dal legale (fr. 250.--/ora) è corretta, mentre il dispendio orario esposto (26 ore e 10 minuti) è oggettivamente sproporzionato, segnatamente con riferimento ai vari colloqui, anche telefonici, con l'istante e all'esame dell'incarto (6 ore), peraltro poco voluminoso. Essi hanno ricordato che nell'esecuzione del mandato il legale deve tener conto di una certa proporzionalità e di una sua conduzione ragionevole. Ha ricordato che per i processi davanti al Pretore è dovuto un onorario fino a fr. 3'000.-- (art. 33 della Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, del 7 dicembre 1984; TOA), oltre a un supplemento per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento che, secondo l'art. 37 TOA, non può in nessun caso eccedere l'onorario massimo previsto dagli art. 31 e segg. Essi hanno aggiunto che la causa litigiosa ha richiesto un impegno relativamente ridotto e non ha comportato difficoltà di fatto o di diritto particolari. 
La CRP ha quindi ammesso un onorario pari a 8 ore e 20 minuti per complessivi fr. 2'083.50 di cui 45 minuti inerenti a colloqui, anche telefonici, con l'istante, 30 minuti per l'esame dell'incarto, 60 minuti per due istanze, 30 minuti per gli ulteriori scritti, 5 minuti per una telefonata del 26 maggio 2004, 60 minuti per la trasferta a Bellinzona il giorno del dibattimento, 240 minuti per il dibattimento e, infine, 30 minuti per l'istanza di indennità. Ha inoltre riconosciuto fr. 251.-- per le spese, riducendo a fr. 50.-- quelle inerenti alle fotocopie, a fr. 3.-- quelle inerenti alle telefonate e a fr. 30.-- quelle concernenti la corrispondenza intercorsa con il cliente, ritenuta eccessiva riguardo alla fattispecie, a fr. 54.-- quelle inerenti la trasferta, a fr. 30.-- quelle concernenti l'istanza d'indennità, stralciando per contro altre prestazioni siccome non meglio specificate. 
2.2 Il ricorrente sottolinea in primo luogo che non sono contestate la mancata assegnazione di un'indennità per torto morale, peraltro espressamente non richiesta dinanzi alla CRP, quella inerente agli asseriti danni materiali, come pure l'ammontare della tariffa oraria ritenuta per il suo patrocinatore. Egli critica per contro la riduzione del dispendio orario del legale. Al riguardo si limita tuttavia a rilevare, in maniera del tutto generale, che la CRP non avrebbe considerato la circostanza che la parte lesa ha presentato, oltre a testimoni, verbali di polizia "molto particolari", che avrebbero comportato l'intervento a più riprese del suo difensore. Al dire del ricorrente, i tempi ritenuti dalla Corte cantonale sarebbero irrisori e oggettivamente incompatibili con una difesa efficace e comunque insufficienti per un incarto di una "simile particolarità". Egli si limita poi a evidenziare una posizione, presa a caso, segnatamente quella relativa a una telefonata, che secondo la CRP poteva essere evasa in 5 minuti: al riguardo si limita tuttavia ad addurre semplicemente che un avvocato non sarebbe in grado di espletare i propri compiti in questo lasso di tempo, considerazione questa che "varrebbe per ogni altra singola posizione". 
2.3 Con questi generici accenni, di natura meramente appellatoria, il ricorrente non dimostra affatto che la contestata decisione, nella quale sono compiutamente indicate le singoli posizioni della nota professionale litigiosa e sono spiegate le relative riduzioni, sarebbe addirittura insostenibile e quindi arbitraria, tenuto conto in particolare degli importi stabiliti dalla TOA, normativa sulla quale il ricorrente non si esprime del tutto. Del resto, la criticata decisione ha correttamente applicato la prassi vigente nella materia in esame (v. sentenza 1P.20/1999 dell'8 marzo 1999, consid. 6a e b apparso in RDAT II-1999, n. 15, pag. 56 seg.) cui, per brevità, si può rinviare. 
3. 
3.1 Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per carenza di motivazione (art. 90 OG). 
3.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Infatti, visto che il ricorso non aveva manifestamente alcuna possibilità di esito positivo fin dall'inizio, la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta (art. 152 cpv. 1 OG). Vista la situazione finanziaria del ricorrente si può nondimeno rinunciare, eccezionalmente, a prelevare una tassa di giustizia. 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
Non si preleva tassa di giustizia. 
3. 
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 20 gennaio 2006 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: