Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.846/2005 /biz
Sentenza del 20 gennaio 2006
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Nay, Fonjallaz,
cancelliere Crameri.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
indennità ai sensi degli art. 317 e segg. CPP/TI
(spese di patrocinio),
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
il 10 novembre 2005 dalla Camera dei ricorsi penali
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con decreto del 17 novembre 1999 il magistrato inquirente aveva posto in stato di accusa A.________ dinanzi alla Corte delle Assise correzionali di Lugano, proponendone la condanna a quaranta giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 600.--, ritenendolo colpevole di mancata truffa e di danneggiamento, lesioni semplici e minaccia, nonché di diffamazione. Mediante giudizio del 3 dicembre 2002, la Corte delle Assise correzionali ha assolto l'interessato da tutte le imputazioni.
B.
Il 3 dicembre 2003 l'accusato prosciolto, per il tramite del suo patrocinatore di fiducia, ha presentato alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) un'istanza di indennità ai sensi dell'art. 317 CPP/TI, con la quale protestava ripetibili allo Stato del Cantone Ticino per un importo di fr. 13'187.90, di cui fr. 12'737.90 per spese di patrocinio e fr. 450.-- per danni materiali.
C.
La CRP, statuendo il 10 novembre 2005, ha accolto parzialmente l'istanza. Ritenuto che il dispendio orario del difensore era oggettivamente sproporzionato e rifiutato un risarcimento dei danni materiali, siccome non dimostrati, ha ridotto l'indennità richiesta per le spese legali a fr. 5'520.50.
D.
A.________ impugna questo giudizio con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, di annullare la decisione impugnata e di rinviare l'incarto alla CRP per nuovo giudizio.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso, ma la CRP è stata invitata a produrre l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
1.1
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II 58 consid. 1, 130 II 65 consid. 1).
1.2 Il ricorso di diritto pubblico, tempestivo, inoltrato contro una decisione cantonale di ultima istanza e fondato in sostanza su un asserito accertamento e un apprezzamento arbitrario dei fatti, è in linea di principio ammissibile giusta gli art. 84 cpv. 1 lett. a e 87 OG .
1.3 Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo quando siano sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 130 I 26 consid. 2.1, 127 I 38 consid. 3c, 126 I 235 consid. 2a) o perché il criticato accertamento dei fatti sarebbe manifestamente insostenibile e quindi arbitrario (cfr., sulla nozione di arbitrio, DTF 128 I 177 consid. 2.1, 127 I 54 consid. 2b). Per sostanziare convenientemente la censura di arbitrio non è quindi sufficiente criticare la decisione impugnata come si farebbe di fronte a una superiore Corte di appello con completa cognizione in fatto e in diritto (DTF 130 I 258 consid. 1.3, 128 I 295 consid. 7a pag. 312, 120 Ia 369 consid. 3a pag. 373, 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12), atteso che una sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì è necessario mostrare e spiegare perché il giudizio impugnato sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità.
2.
2.1 Nell'istanza di indennità il ricorrente ha chiesto la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, di complessivi fr. 13'187.90, di cui fr. 12'737.90 per spese di patrocinio e fr. 450.-- per danni materiali.
2.2 La CRP ha ricordato che nell'esecuzione del mandato il legale deve tener conto di una certa proporzionalità, nonché di una sua conduzione ragionevole e che per i processi davanti alle Assise correzionali è dovuto un onorario fino a fr. 15'000.-- (art. 34 della Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, del 7 dicembre 1984; TOA), oltre a un supplemento per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, che, secondo l'art. 37 TOA, non può in nessun caso eccedere l'onorario massimo previsto dagli art. 31 e segg. Essi hanno ritenuto che i tre incarti peraltro poco voluminosi, non hanno comportato difficoltà di fatto o di diritto particolari e che nel loro insieme hanno richiesto un impegno relativamente ridotto.
I giudici cantonali hanno rilevato che all'inizio le pratiche erano state seguite da un praticante e dal patrocinatore di fiducia dell'istante, all'epoca anch'egli praticante; prestazioni quindi da rimunerare sulla base di una tariffa oraria di fr. 100.--. Hanno ricordato che il primo praticante, nell'ambito del procedimento per truffa, ha sostanzialmente presentato due richieste di assunzione di prove e presenziato agli interrogatori; il secondo patrocinatore ha steso l'opposizione al decreto di accusa, per il cui allestimento hanno riconosciuto complessivamente, indicando precisamente le singole operazioni, 5 ore e 55 minuti, per un importo di fr. 508.40.
Per le prestazioni successive, dopo l'ottenimento da parte del difensore di fiducia del brevetto di avvocato, essi hanno ritenuto una tariffa oraria di fr. 250.--. Pur riconoscendo l'efficacia del lavoro svolto dal patrocinatore, essi hanno nondimeno ritenuto che il dispendio orario esposto è oggettivamente sproporzionato, segnatamente con riferimento ai vari colloqui con l'istante, all'esame degli atti e alla preparazione dell'arringa. Hanno quindi riconosciuto un dispendio di 17 ore e 10 minuti per complessivi fr. 4'292.--, di cui 55 minuti per le telefonate (in media 5 minuti/telefonata), 10 minuti per la stesura dell'allegato sulle prove, 665 minuti per le trasferte e i dibattimenti, 90 minuti per i colloqui con l'istante, 120 minuti per l'esame degli incarti, 60 minuti per la preparazione dell'arringa e, infine, 30 minuti per l'allestimento dell'istanza d'indennità. Hanno poi ridotto di fr. 164.40 le spese inerenti agli scritti, riconoscendo all'istante l'importo complessivo di fr. 5'520.50 a titolo di spese legali.
Hanno rifiutato infine un risarcimento per gli asseriti danni materiali, non provati.
2.3 Il ricorrente sottolinea in primo luogo che non sono contestate la mancata assegnazione di un'indennità per torto morale, peraltro non richiesta dinanzi alla CRP, quella inerente agli asseriti danni materiali, come pure l'ammontare delle tariffe orarie ritenute per i patrocinatori. Egli critica per contro la riduzione del dispendio orario dei legali. Al riguardo si limita tuttavia a rilevare, in maniera generica, che l'incarto avrebbe dovuto essere ristudiato più volte, visto il lungo tempo trascorso per arrivare al dibattimento e che i tre incarti sono stati unificati soltanto per il processo.
Secondo il ricorrente, i tempi ritenuti dalla Corte cantonale sarebbero irrisori e oggettivamente incompatibili con una difesa efficace e comunque insufficienti per un processo comprendente diversi capi di imputazione. Egli evidenzia poi unicamente una posizione, presa a caso, segnatamente quella relativa alla durata media delle telefonate, fissata in cinque minuti dalla Corte cantonale: al riguardo si limita tuttavia ad addurre semplicemente che un avvocato non sarebbe in grado di espletare i propri compiti in questo lasso di tempo, considerazione questa che "varrebbe per ogni altra singola posizione".
2.4 Con questi generici accenni, di natura meramente appellatoria, il ricorrente non dimostra affatto che la contestata decisione, nella quale sono compiutamente indicate le singole posizioni della nota professionale litigiosa e spiegate le riduzioni, sarebbe addirittura insostenibile e quindi arbitraria, tenuto conto in particolare degli importi stabiliti dalla TOA, normativa sulla quale il ricorrente non si esprime del tutto. Del resto, la criticata decisione ha correttamente applicato la prassi vigente nella materia in esame (v. sentenza 1P.20/1999 dell'8 marzo 1999, consid. 6a e b apparso in RDAT II-1999, n. 15, pag. 56 seg.) cui, per brevità, si può rinviare.
3.
3.1 Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per carenza di motivazione (art. 90 OG).
3.2 Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Infatti, visto che il ricorso non aveva manifestamente alcuna possibilità di esito positivo fin dall'inizio, la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta (art. 152 cpv. 1 OG). Vista la situazione finanziaria del ricorrente si può nondimeno rinunciare, eccezionalmente, a prelevare una tassa di giustizia.
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si preleva tassa di giustizia.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 20 gennaio 2006
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: