Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_649/2021
Sentenza del 20 gennaio 2022
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Parrino, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Ivano Genovini,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità
del Cantone Ticino,
via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale
delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'8 novembre 2021 (32.2021.62).
Visto:
la decisione del 2 aprile 2021 con cui l'Ufficio AI del Cantone Ticino (di seguito UAI) ha negato a A.________, nata nel 1968, attiva come ausiliaria di pulizia, il diritto a una rendita d'invalidità e a provvedimenti d'ordine professionale,
la sentenza dell'8 novembre 2021 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il gravame di A.________, con cui chiedeva sostanzialmente di effettuare accertamenti d'ordine psichiatrico,
il ricorso in materia di diritto pubblico del 9 dicembre 2021 (timbro postale) inoltrato da A.________ al Tribunale federale con cui postula, previa concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, in via principale l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio al Tribunale cantonale per nuova decisione dopo aver esperito gli accertamenti peritali richiesti e, in via subordinata, l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio all'UAI per nuova decisione dopo aver esperito gli accertamenti peritali richiesti,
considerando:
che il ricorso al Tribunale federale è ammissibile soltanto per violazione del diritto ( art. 95 e 96 LTF ) o accertamento manifestamente inesatto dei fatti ( art. 97 cpv. 1 LTF),
che per l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti,
che il Tribunale cantonale ha confermato il contenuto della decisione dell'UAI dopo ponderazione di tutta la documentazione medica a disposizione - in relazione allo stato di salute e all'abilità lavorativa - accertandone la piena valenza probatoria (sul tema cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1 con riferimenti), come pure sulla scorta dei dati economici ivi esposti,
che in particolare la Corte cantonale ha accertato un'incapacità lavorativa del 100 % dal 26 giugno 2019 al 26 dicembre 2019 e successivamente un'abilità lavorativa al 70 % in tutte le attività, fondandosi sulla perizia pluridisciplinare del Servizio Accertamento Medico (SAM) del 1° febbraio 2021, le cui conclusioni sono state confermate dal dott. B.________ del Servizio Medico Regionale dell'UAI (SMR) nel rapporto finale del 3 febbraio 2021 (come pure nella sua annotazione aggiuntiva del 1° aprile 2021 riferita segnatamente a documentazione susseguente della psichiatra curante dott.ssa C.________ del 1° marzo 2021) e in considerazione della valutazione del 15 febbraio 2021 della consulente AI,
che, avuto riguardo all'assenza di contestazione del calcolo dell'UAI in applicazione del metodo di raffronto dei redditi (art. 16 LPGA), la Corte cantonale ha confermato il grado di invalidità del 29 %, insufficiente al riconoscimento del diritto a una rendita d'invalidità,
che la ricorrente censura sostanzialmente un'erronea considerazione delle affezioni psichiatriche in relazione alla capacità lavorativa,
che in sintesi la ricorrente contesta l'accertamento dei fatti operato dalla Corte cantonale, limitandosi a esporre la propria opinione, rispettivamente il punto di vista della psichiatra curante (sull'opinione prudente delle indicazioni dei medici curanti a causa dei particolari legami che hanno con il paziente, cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc) già vagliato dal Tribunale cantonale, formulando dunque critiche di natura meramente appellatoria (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti), pertanto in termini inammissibili in questa sede, senza però dimostrare perché sarebbe stato arbitrario da parte del Tribunale cantonale dare la preferenza alle conclusioni degli specialisti dell'UAI,
che nemmeno il riferirsi alle argomentazioni già sollevate dinnanzi all'autorità giudiziaria precedente sorregge la ricorrente, in quanto le esigenze di motivazione per i ricorsi al Tribunale federale non sono realizzate quando ci si limita a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, senza confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2),
che il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte e pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, esso deve essere dichiarato inammissibile,
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
che la domanda di assistenza giudiziaria, per quanto ancora di interesse, deve essere respinta data l'assenza di ogni possibilità di successo del ricorso (art. 64 cpv. 1 LTF),
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta nella misura in cui non è divenuta priva d'oggetto.
3.
Non si prelevano spese giudiziarie.
4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 20 gennaio 2022
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Parrino
La Cancelliera: Cometta Rizzi