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[AZA 0/2] 
 
4P.2/2002 
 
I CORTE CIVILE 
*************************** 
 
20 febbraio 2002 
 
Composizione della Corte: giudici federali Walter, presidente, 
Klett e Rottenberg Liatowitsch. 
Cancelliera: Gianinazzi. 
 
________ 
Visto il ricorso di diritto pubblico presentato il 7 gennaio 2002 da A.________, Mendrisio, patrocinata dall'avv. 
Paolo Tamagni, Bellinzona, contro la sentenza emanata il 19 novembre 2001 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone la ricorrente a B.________, Mendrisio, C.________, Como (I) e D.________, Mendrisio, patrocinati dall'avv. Fausto Fontana, Chiasso, nonché a E.________, Melano e all'assicurazione X.________, Mendrisio, patrocinati dall'avv. Marco Frigerio, Chiasso, in materia di circolazione stradale (assistenza giudiziaria); 
 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- La presente vertenza trae origine dall'incidente della circolazione avvenuto il 26 giugno 1993, a Riva San Vitale, fra l'auto condotta da E.________ e il motorino sul quale viaggiavano B.________ ed A.________, all'epoca minorenni. 
 
Asserendo che il menzionato sinistro le avrebbe cagionato un'invalidità dell'80%, il 9 settembre 1999 A.________ ha convenuto in giudizio sia B.________, con i genitori, che E.________, unitamente alla sua assicurazione, onde ottenere il pagamento di fr. 1'485'120.-- per la perdita di salario futura, fr. 97'200.-- per la perdita di guadagno già subita nonché fr. 100'000.-- per torto morale. 
 
Contestualmente alla petizione essa ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. 
 
B.- Con decreto del 26 marzo 2001 la Pretora della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha accolto l'istanza limitatamente alla pretesa di fr. 600'000.--, ritenuto che - sottoposta a un esame sommario - la causa non presenta, per il resto, possibilità di esito favorevole. 
 
L'appello interposto da A.________ contro questo giudizio è stato respinto dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 19 novembre 2001. 
 
C.- Il 7 gennaio 2002 essa è quindi insorta dinanzi al Tribunale federale con ricorso di diritto pubblico fondato sugli art. 9 e 29 Cost. nonché sull'art. 6 CEDU, nel quale postula - previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame e dell'assistenza giudiziaria in sede federale - l'annullamento della sentenza cantonale ed il rinvio dell'incarto. 
 
Il Tribunale d'appello ha rinunciato a presentare osservazioni. 
 
Con ordinanza del 29 gennaio 2002 il Presidente della Corte adita ha concesso effetto sospensivo al ricorso. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- Per costante giurisprudenza la decisione con la quale viene negato il beneficio dell'assistenza giudiziaria ha natura incidentale ed è atta a cagionare un pregiudizio irreparabile; essa può pertanto essere impugnata mediante ricorso di diritto pubblico (art. 87 cpv. 2 OG; DTF 125 I 161 consid. 1 con rinvii). 
 
A prescindere da eccezioni che non si avverano in concreto, il ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 9 Cost. ha natura meramente cassatoria (DTF 126 III 534 consid. 1c e rinvio). La ricorrente può quindi chiedere solo l'annullamento della sentenza impugnata; nella misura in cui postula il rinvio della causa all'autorità cantonale, la sua domanda è superflua, essendo tale provvedimento la naturale conseguenza dell'invalidazione del querelato giudizio. 
 
2.- Secondo la ricorrente, limitando il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio a fr. 
600'000.--, le autorità cantonali avrebbero violato l'art. 
cpv. 3 Cost. e l'art. 6 CEDU. Vista la sua precaria situazione economica, con la loro decisione le autorità cantonali le avrebbero inoltre definitivamente pregiudicato la possibilità di far valere in giustizia la sua pretesa di risarcimento, violando così anche il suo diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Cost.). 
 
3.- Giusta l'art. 29 cpv. 3 Cost. - che ha codificato le premesse generali sviluppate dalla giurisprudenza sull'art. 4 vCost. (cfr. Messaggio concernente la revisione della Costituzione federale del 20 novembre 1996 in: FF 1997 I pag. 170) - chi non dispone dei mezzi finanziari necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di possibilità di successo (DTF 125 II 265 consid. 4a pag. 274; 124 I 1 consid. 2a, 304 consid. 2a, tutti con rinvii). 
 
 
Secondo la giurisprudenza, una causa pare votata all'insuccesso quando essa manifesta probabilità di essere accolta nettamente inferiori a quelle di essere respinta e per questo non può venir tenuta in seria considerazione (DTF 125 II 265 consid. 4b pag. 275). Diverso è il caso quando le probabilità di essere accolta e quelle di essere respinta sembrano più o meno bilanciarsi, di guisa che anche un ricorrente ragionevole e agente a proprie spese la avvierebbe (DTF 124 I 304 consid. 2c pag. 306). 
 
La censura relativa alla violazione del diritto all'assistenza giudiziaria viene esaminata liberamente dal profilo del diritto e limitatamente all'arbitrio da quello fattuale. La questione di sapere quali sono le circostanze determinanti ai fini di tale valutazione e se esse depongono a favore o contro l'esistenza di probabilità di successo attiene al diritto; quella di sapere se tali circostanze sono state debitamente accertate riguarda invece i fatti (DTF 124 I 304 consid. 2c pag. 307). 
a) Dal profilo dei fatti, la Corte ticinese ha accertato che la ricorrente non ha mai esercitato l'attività di interprete-traduttrice, su cui basa il calcolo del danno. 
Si tratta piuttosto di un suo sogno, che l'ha portata a frequentare, dopo l'incidente - per poco tempo e con risultati insoddisfacenti - una scuola di lingue, che comunque, stando al programma versato agli atti, non le avrebbe permesso di fungere poi da interprete-traduttrice. 
 
Sia come sia, ha proseguito l'autorità cantonale, la pretesa invalidità dell'80% è smentita dalle risultanze peritali, che attestano una capacità lavorativa del 70% e, di conseguenza, un'invalidità massima del 30%. Questa differenza, tenuto conto del reddito medio di un interprete, comporterebbe un danno futuro inferiore a fr. 550'000.--, importo che andrebbe tuttavia dimezzato qualora si volesse considerare l'ipotesi, più realistica, di un'attività quale segretaria. 
 
Infine, i giudici ticinesi hanno rammentato che alla ricorrente va imputata una corresponsabilità, dato ch' essa viaggiava sul motorino senza il casco di protezione, circostanza, questa, che potrebbe determinare una riduzione del 10% delle prestazioni a suo favore. 
 
aa) A mente della ricorrente, questi accertamenti e l'apprezzamento fattone nella sentenza impugnata violano il divieto dell'arbitrio sancito dall'art. 9 Cost. 
 
Giovi rammentare l'ampio margine di apprezzamento di cui gode il giudice cantonale del merito in questo ambito. 
Il Tribunale federale annulla la sua decisione, per violazione dell'art. 9 Cost. , solo se risulta ch'egli ha abusato del suo potere e pronunciato una sentenza arbitraria, laddove, secondo la giurisprudenza sviluppata sotto il vecchio diritto - e tuttora valida (DTF 126 I 168 consid. 3a pag. 170) - l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata. 
Per essere arbitraria la pronunzia impugnata deve apparire - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell' esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56 con riferimenti). 
 
 
Incombe alla parte che ricorre dimostrare, con un' argomentazione dettagliata e precisa, che queste condizioni sono realizzate e che la decisione impugnata è manifestamente insostenibile (art. 90 cpv. 1 lett. b OG). Questa esigenza di motivazione non è adempiuta quando chi ricorre si limita a contrapporre la propria versione dei fatti a quella dell'autorità cantonale: è necessario dimostrare che il criticato accertamento non trova alcun riscontro nell' incarto (DTF 122 I 170 consid. 1c; 117 Ia 10 consid. 4b). 
 
bb) In concreto, la ricorrente rammenta anzitutto che all'epoca dell'incidente aveva solo sedici anni e, di conseguenza, non avrebbe in nessun caso potuto frequentare una scuola d'interprete quale, ad esempio, la Dolmetscherschule di Zurigo né tantomeno lavorare quale interprete. La Corte cantonale avrebbe arbitrariamente trascurato il fatto ch'essa si era iscritta all'istituto che meglio l'avrebbe preparata per il ciclo di studi successivo, ciò che prova l'intenzione - seria - di esercitare un giorno la professione di interprete-traduttrice. Sennonché, con questi argomenti, essa non prova che gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata sono da considerare arbitrari nel senso sopra esposto. Essa non dimostra che la scuola scelta le avrebbe permesso uno sbocco diretto nel mondo professionale auspicato, con il salario menzionato negli allegati di causa. Né tantomeno riesce a dimostrare la tesi per la quale - in contrasto con quanto ritenuto dai giudici cantonali - avrebbe sicuramente proseguito gli studi, visti i risultati scolastici mediocri conseguiti, che non contesta. 
 
Nel ricorso non viene contestato nemmeno il contenuto della perizia medica, così come riportato nel querelato giudizio. La ricorrente ravvede l'arbitrio nella mancata distinzione fra l'incapacità lavorativa accertata dal medico e il grado d'invalidità nella situazione concreta. Sennonché essa vuole misurare il grado d'invalidità concreto con riferimento alla professione di interprete-traduttrice, che - stando a quanto accertato dai giudici ticinesi, senza arbitrio - essa non avrebbe verosimilmente comunque esercitato. 
Dal suo esposto non emergono altri elementi a sostegno di un'incapacità lavorativa superiore al 30%. 
 
Non può essere, infine, definita arbitraria la decisione di tener conto di un'eventuale riduzione del risarcimento concesso all'attrice a causa della sua corresponsabilità, anche se è vero che nell'ambito delle assicurazioni sociali l'assenza del casco non comporta in ogni caso la riduzione delle prestazioni. 
 
cc) Gli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza resistono pertanto alla censura dell'arbitrio. 
 
b) Dal profilo del diritto la pronunzia impugnata appare corretta. Il Tribunale cantonale ha valutato in maniera appropriata le circostanze giuridicamente rilevanti ai fini del giudizio sull'assistenza giudiziaria. Nell'ambito di un processo fondato sulla responsabilità per atto illecito la parte attrice deve infatti dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità adeguato fra il danno da lei subito, nella misura asserita, e l'evento dannoso di cui è responsabile la parte convenuta. Quando la parte attrice fa valere un pregiudizio derivante dalla perdita di guadagno, essa deve dunque poter convincere il tribunale del fatto che eserciterebbe effettivamente l'attività asseverata qualora l'incidente non avesse avuto luogo. Se, come nel caso in rassegna, già le allegazioni della parte richiedente suscitano perplessità quanto al realizzarsi di quest'eventualità, la sua pretesa può essere definita priva di possibilità di esito favorevole senza violare l'art. 29 cpv. 3 Cost. Dal contenuto dell'allegato ricorsuale non si può desumere quale altra professione avrebbe esercitato la ricorrente qualora l'incidente non si fosse verificato, né tantomeno vengono addotti i pregiudizi subiti in relazione a un'eventuale altra attività. In queste circostanze, la decisione del Tribunale di valutare le possibilità di esito favorevole sulla base dell'incapacità lavorativa attestata dal medico e di tenere conto anche del salario medio di una segretaria, per stimare l'importo massimo della perdita di guadagno eventualmente cagionata dal sinistro, appare corretta. 
 
c) Da tutto quanto esposto risulta che alla ricorrente è stato concesso il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per l'importo massimo per il quale, effettivamente, a un esame prima facie degli argomenti esposti negli allegati di causa, sembrano esservi delle possibilità di esito favorevole. Il rifiuto di concedere l'assistenza giudiziaria per la pretesa ulteriore non viola dunque l'art. 29 cpv. 3 Cost. 
 
4.- Con la sua decisione il Tribunale d'appello ha ossequiato pure l'art. 6 CEDU. Questa norma garantisce infatti anche alla persona indigente l'accesso a un tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge; ciò non impedisce tuttavia di esigere che la domanda abbia possibilità di esito favorevole (cfr. Frowein/Peukert, EMRK-Kommentar, 2a edizione, 1996, n. 54 a pag. 197; Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2a edizione, Zurigo 1999, pag. 275 n. 433). 
 
Rifiutando l'assistenza giudiziaria per la pretesa superiore a fr. 600'000.--, siccome votata all'insuccesso, la Corte cantonale non ha dunque violato l'art. 6 CEDU
 
5.- Per quanto concerne, infine, l'asserita violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. , diritto di essere sentito, si rileva che in questo caso tale norma non ha una portata propria, in quanto invocata solo per sostenere il diritto all'assistenza giudiziaria. 
 
6.- In conclusione, quindi, il ricorso di diritto pubblico va respinto. 
 
7.- La concessione dell'assistenza giudiziaria per la procedura dinanzi al Tribunale federale presuppone, giusta l'art. 152 cpv. 1 OG, che le conclusioni della parte istante non sembrino dover aver esito sfavorevole. Le possibilità di esito favorevole vanno valutate secondo i criteri già enunciati per l'art. 29 cpv. 3 Cost. In concreto, la domanda della ricorrente, volta all'annullamento del giudizio con il quale l'autorità cantonale le ha rifiutato la concessione dell'assistenza giudiziaria per l'intero ammontare della sua pretesa, appariva sin dall'inizio votata all'insuccesso. L'istanza tendente alla concessione dell' assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio dinanzi all'autorità federale va pertanto respinta. 
 
Per questi motivi 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
2. Il ricorso di diritto pubblico è respinto. 
 
3. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico della ricorrente. 
 
4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 20 febbraio 2002 VIZ 
 
In nome della I Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
La Cancelliera,