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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_743/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 20 febbraio 2017  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'Avv. Roy Bay, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG Servizio giuridico, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 5 ottobre 2016. 
 
 
Visto:  
il ricorso in materia di diritto pubblico interposto da A.________ il 4 novembre 2016 (timbro postale) contro il giudizio del 5 ottobre 2016 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, 
il decreto del 14 dicembre 2016 con cui il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso ritenendo, a un primo esame, le conclusioni del gravame prive di probabilità di successo e ha fissato a A.________ un termine di 14 giorni per versare un anticipo spese di fr. 4'000.-, 
il decreto del 23 gennaio 2017, con il quale questa Corte ha assegnato a A.________ un termine suppletorio non prorogabile, scadente il 3 febbraio 2017, per versare l'anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile, 
 
 
considerando:  
che la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale non è gratuita, essendo addossate di regola le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), 
che chi adisce il Tribunale federale deve inoltre versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF), 
che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli, 
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dalla riscossione delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 20 febbraio 2017 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi