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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_645/2022  
 
 
Sentenza del 20 febbraio 2023  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Stadelmann, Beusch, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6500 Belinzona. 
 
Oggetto 
Imposta federale diretta e imposta cantonale, periodi fiscali 2017 e 2018, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 19 gennaio 2022 (80.2021.127). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
I coniugi B.________ e A.________, con i loro figli (nati nel...,... e...) sono domiciliati a C.________. 
II marito è attivo quale... (a D.________) e, in via accessoria, quale municipale presso il Comune di C.________. La moglie è... indipendente a E.________ ed è..., in misura del 60%, presso F.________ SA, che ha gli uffici a H.________. 
 
B.  
In relazione al periodo fiscale 2017, i contribuenti hanno dichiarato un reddito imponibile di fr....- ed una sostanza imponibile di fr....-. Essi hanno chiesto in deduzione, a titolo di spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, fr. 15'576.- (marito) e fr. 11'664.- (moglie). 
In relazione al periodo fiscale 2018, i contribuenti hanno dichiarato un reddito imponibile di fr....- e una sostanza imponibile di fr....-. Essi hanno chiesto in deduzione, a titolo di spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, fr. 15'222.- (marito) e fr. 10'627.- (moglie). 
 
C.  
Con decisione di tassazione del 1° luglio 2020, relativa al 2017, l'ufficio di tassazione competente ha accertato un reddito imponibile di fr....- (imposta cantonale) rispettivamente di fr....- (imposta federale diretta) e una sostanza di fr....-. Esso ha riconosciuto le spese di trasporto del marito (fr. 15'576.-) mentre per quanto attiene alle spese di trasporto della moglie, ha indicato: "Deduzione non ammessa considerato il possibile utilizzo del mezzo di trasporto pubblico gratuito come indicato dal relativo certificato di salario nell'apposita finca "F" e così come previsto in merito alle prestazioni accessorie al salario per il personale delle imprese facenti parte dell'UTP (Unione dei trasporti pubblici). Per questo motivo viene concesso unicamente il costo dell'abbonamento di fr. 1'890.-, essendo una componente dello stipendio, e dedotto alla cifra 2.1". 
Con decisione di tassazione del 1° luglio 2020, relativa al 2018, l'ufficio di tassazione competente ha accertato un reddito imponibile di fr....- (imposta cantonale) rispettivamente di fr....- (imposta federale diretta) e una sostanza di fr....-. Anche per il periodo fiscale 2018, il fisco ha riconosciuto la deduzione delle spese di trasporto del marito (fr. 15'222.-) mentre per le spese di trasporto della moglie, ha ammesso solo la deduzione di fr. 1890.-. 
 
D.  
Con reclami del 16 luglio 2020 i contribuenti si sono lamentati del mancato riconoscimento della deduzione delle spese relative all'uso del veicolo privato della moglie. Indicando come la stessa lavorasse a H.________ al 60% e dovesse recarvisi almeno 4 volte alla settimana, in tale contesto essi hanno osservato: 
 
"come spiegato nella tassazione e come comprovato dagli estratti delle presenze sul lavoro, impossibile per la contribuente non utilizzare il mezzo privato, in quanto madre di tre figli di cui uno alle scuole elementari di I.________, uno alle scuole medie di I.________ e la più grande al liceo di H.________ e abitando a C.________ è impossibile gestire famiglia e lavoro senza utilizzare il veicolo privato (che fa almeno 30'000 km all'anno) ma utilizzando i mezzi pubblici". 
I contribuenti hanno aggiunto che, per circa il 10/20%, l'auto veniva anche utilizzata per conseguire il reddito da attività indipendente della moglie. 
 
E.  
Con decisioni del 12 maggio 2021, relative al 2017 e al 2018, il fisco ha accolto parzialmente i reclami. 
Per il periodo fiscale 2017, l'autorità ha commisurato il reddito imponibile in fr....- (imposta cantonale) e in fr....- (imposta federale diretta). In particolare, ha riconosciuto quali spese per l'utilizzo del veicolo privato della moglie, fr. 1750.- "limitatamente per i giorni in cui la presenza in sede di H.________ inizia prima delle 08:00 del mattino (27 giorni). Questo dopo aver preso visione e analizzato gli orari dei mezzi pubblici da e per C.________. Si fa notare che la necessità dell'uso dell'auto per motivi organizzativi privati (come indicato nel reclamo) non entra in considerazione per la concessione della deduzione". 
Per il periodo fiscale 2018, l'autorità ha commisurato il reddito imponibile in fr....- (imposta cantonale) e in fr....- (imposta federale diretta). In particolare, ha riconosciuto quali spese per l'utilizzo del veicolo privato della moglie, fr. 972.- indicando di nuovo "limitatamente per i giorni in cui la presenza in sede di H.________ inizia prima delle 08:00 del mattino (15 giorni). Questo dopo aver preso visione e analizzato gli orari dei mezzi pubblici da e per C.________. Si fa notare che la necessità dell'uso dell'auto per motivi organizzativi privati (come indicato nel reclamo) non entra in considerazione per la concessione della deduzione". 
 
F.  
Contestando in via principale il mancato integrale riconoscimento della deduzione delle spese relative all'uso del veicolo privato della moglie (fr. 11'664.- per il 2017 e fr. 10'627.- per il 2018), B.________ e A.________ si sono allora rivolti alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. In via subordinata, hanno richiesto la "deduzione per le spese di trasferta tra C.________ e la stazione di G.________ (20 km al giorno) per l'anno 2017 e per l'anno 2018, sommati al costo dell'abbonamento generale di prima classe di cui dispone la coniuge del contribuente, che corrisponde a CHF 6'300.-", riconosciuto dal fisco solo in ragione di fr. 1890.-. 
Con sentenza del 19 gennaio 2022, la Corte cantonale ha tuttavia respinto il gravame procedendo nel contempo, dopo avere interpellato i ricorrenti, ad una reformatio in peius. Nel suo giudizio, ha infatti rilevato che le condizioni per riconoscere le deduzioni relative al costo dell'abbonamento generale (fr. 1890.-) e alle spese per l'uso del veicolo privato della moglie quando la stessa iniziava l'attività prima delle 08:00 (fr. 1750.- per il 2017 e fr. 972.- per il 2018) non erano date. Per tenere conto della mancanza di un collegamento diretto con i trasporti pubblici tra C.________ e H.________, ha però ammesso deduzioni di fr. 1944.- per il 2017 e di fr. 1771.20 per il 2018, che si riferiscono alle spese di viaggio con il veicolo privato da C.________ a G.________, dove è data la corrispondenza con i mezzi pubblici, e viceversa (18 km x 0.60 cts. x 180 [2017] rispettivamente x 164 [2018]).  
 
G.  
Con ricorso in materia di diritto pubblico e ricorso sussidiario in materia costituzionale del 25 febbraio 2022, B.________ e A.________ hanno impugnato il giudizio della Corte cantonale davanti al Tribunale federale, domandandone la riforma. 
In via principale, chiedono: in relazione all'imposta federale diretta, il riconoscimento del diritto a una deduzione pari al massimo consentito di fr. 3000.- sia per il 2017 che per il 2018; in relazione all'imposta cantonale, il riconoscimento del diritto a una deduzione di fr. 11'664.- per il 2017 e di fr. 10'627.- per il 2018 (deduzione per le spese relative all'uso dell'automobile per il tragitto tra C.________ e H.________ e ritorno). 
In via subordinata domandano: in relazione all'imposta federale diretta, il riconoscimento del diritto a una deduzione pari al massimo consentito di fr. 3000.- sia per il 2017 che per il 2018; in relazione all'imposta cantonale, il riconoscimento del diritto a una deduzione di fr. 2268.- per il 2017 e di fr. 2066.40 per il 2018 (deduzione per le spese relative all'uso dell'automobile tra C.________ e G.________ e ritorno), cui va aggiunto l'importo di fr. 6300.-, quale deduzione che si riferisce al costo dell'abbonamento generale di prima classe. 
Criticano inoltre l'ammontare delle spese processuali d'appello, stabilito dalla Camera di diritto tributario in fr. 600.-. 
La Corte cantonale, la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino e l'Amministrazione federale delle contribuzioni hanno proposto che il gravame sia respinto. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. L'impugnativa concerne una causa di diritto pubblico che non ricade tra le eccezioni dell'art. 83 LTF ed è diretta contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d, cpv. 2 e art. 90 LTF). Il ricorso è stato redatto nei termini (art. 44 cpv. 1 in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dai destinatari del giudizio contestato, con interesse alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 LTF), e va quindi esaminato come ricorso ordinario giusta l'art. 82 segg. LTF (al riguardo, cfr. anche l'art. 146 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11] e l'art. 73 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]). Contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, che si riferiscono a torto all'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF, applicabile solo in materia di responsabilità dello Stato, per un ricorso in materia fiscale non è infatti necessario il raggiungimento di nessun valore litigioso.  
 
1.2. Vista la proponibilità del rimedio ordinario, con il quale è possibile lamentare la violazione del diritto federale nel suo complesso, diritti costituzionali compresi (successivo consid. 2.1), il ricorso sussidiario in materia costituzionale è quindi inammissibile.  
 
2.  
 
2.1. Di principio, nell'ambito del ricorso in materia di diritto pubblico il Tribunale federale verifica liberamente l'applicazione del diritto federale, compresa la conformità del diritto cantonale armonizzato e la sua applicazione da parte delle istanze inferiori alle disposizioni della legge federale sull'armonizzazione fiscale (art. 106 cpv. 1 LTF; DTF 144 II 313 consid. 5.1 e 5.3). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, considera di regola solo gli argomenti proposti (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla lesione di diritti fondamentali, che va denunciata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 144 II 313 consid. 5.1).  
Salvo nei casi citati dall'art. 95 LTF, qui non pertinenti, con il ricorso in materia di diritto pubblico non è invece possibile criticare la violazione del diritto cantonale in quanto tale, di cui si può semmai denunciare un'applicazione lesiva del diritto federale e, segnatamente, del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.) o di altri diritti costituzionali (DTF 137 V 143 consid. 1.2; sentenza 2C_725/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 2.1). 
 
2.2. Per ciò che concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può rettificarli o completarli se sono manifestamente inesatti o risultano da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). In questo ambito, manifestamente inesatto significa arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Di conseguenza, la parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata non può limitarsi a "completarla" ma deve sollevare una censura specifica e motivarla in modo chiaro, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa, ciò che va dimostrato (art. 97 cpv. 1 LTF).  
Nuovi fatti e nuove prove sono ammessi solo alle condizioni previste dall'art. 99 LTF; la presentazione di fatti o prove di merito successivi alla decisione impugnata è esclusa (DTF 139 III 120 consid. 3.1.2). 
 
2.3. Il gravame rispetta i requisiti in materia di motivazione soltanto in parte. Nella misura in cui li disattende, sfugge di conseguenza a un esame del Tribunale federale.  
Ciò è il caso per quanto riguarda l'art. 29 Cost., concernente le garanzie procedurali generali, la cui lesione è affermata ma mai motivata. Inoltre, ciò è il caso per la richiesta subordinata di riconoscere il diritto a deduzioni per spese relative all'uso dell'automobile tra C.________ e G.________ e ritorno nella misura di fr. 2268.- per il 2017 (invece che di fr. 1944.-) e nella misura di fr. 2066.40 per il 2018 (invece che di fr. 1771.20), poiché anch'essa non è accompagnata da nessuna motivazione giuridica specifica. Le conclusioni in tal senso sono quindi inammissibili (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; sentenza 9C_323/2019 del 2 settembre 2019 consid. 1.1). 
 
2.4. Sul piano dei fatti, va invece rilevato che siccome non vengono messi validamente in discussione - con una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, che dimostri una lesione del divieto d'arbitrio - gli accertamenti che risultano dal querelato giudizio vincolano il Tribunale federale anche nel caso concreto (art. 105 cpv. 1 LTF).  
Non sono date rispettivamente dimostrate nemmeno le condizioni previste dall'art. 99 cpv. 1 LTF per produrre davanti al Tribunale federale delle nuove prove relative al merito. 
 
3.  
Gli oggetti del litigio possono essere riassunti come segue. In via principale, il mancato integrale riconoscimento della deduzione delle spese relative all'uso del veicolo privato della ricorrente 1 (fr. 11'664.- per il 2017 e fr. 10'627.- per il 2018) in relazione alle imposte cantonali, rispettivamente il mancato riconoscimento del diritto a una deduzione - per gli stessi motivi - pari al massimo consentito di fr. 3000.- in relazione all'imposta federale diretta (per il 2017 e per il 2018). In via subordinata, la correzione della decisione su reclamo in sfavore dei ricorrenti ( reformatio in peius), consistente nell'annullamento della deduzione di fr. 1890.-, invece del riconoscimento di un'ulteriore deduzione annua di fr. 6300.-, pari al valore dell'abbonamento generale di prima classe offerto alla ricorrente 1 dal datore di lavoro (per le imposte cantonali) e di una deduzione - per gli stessi motivi - pari al massimo consentito di fr. 3000.- (per l'imposta federale diretta). In ogni caso, la questione dell'ammontare delle spese giudiziarie in sede cantonale.  
In relazione a tali aspetti, i ricorrenti insorgono davanti al Tribunale federale facendo valere una violazione dell'art. 26 LIFD, dell'omologo art. 25 della legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 [LT/TI; RL/TI 640.100], degli art. 8, 9 (arbitrio e buona fede), 10, 27 Cost., nonché dell'art. 276 del codice civile svizzero (CC; RS 210) e della "legge sulle pari opportunità". 
 
I. Principio della buona fede  
 
4.  
Tra le critiche sollevate vi è anche quella secondo cui, per il periodo fiscale 2016 la deduzione delle spese relative all'uso del veicolo privato della ricorrente 1 tra il domicilio (C.________) e il luogo di lavoro (H.________) erano state riconosciute. Il mancato riconoscimento anche nei periodi fiscali successivi (2017 e 2018), qui litigiosi, lederebbe quindi l'art. 9 Cost., che tutela la buona fede. 
 
4.1. Ora, in relazione al periodo fiscale 2016 il giudizio impugnato non contiene nessun accertamento specifico. D'altra parte i ricorrenti non sostengono rispettivamente dimostrano nemmeno di essersi richiamati alla tassazione 2016 già davanti alla Corte cantonale, di modo che i fatti da loro addotti in questa sede, accompagnati dalla produzione delle decisioni di tassazione 2016 (doc. 4), non possono essere presi in considerazione (art. 99 e 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2).  
 
4.2. Sia come sia, quand'anche il riferimento a tali fatti e alle relative prove (doc. 4) fosse lecito, la critica non andrebbe accolta. Salvo se il fisco fornisce esplicite rassicurazioni su un determinato aspetto, ciò che non risulta essere qui avvenuto, il trattamento ricevuto in precedenti periodi fiscali non dà infatti diritto allo stesso trattamento anche in anni successivi (DTF 140 II 157 consid. 8; sentenze 2C_256/2018 del 14 settembre 2020 consid. 5.4; 2C_187/2019 del 9 settembre 2019 consid. 9; 2C_810/2017 del 16 agosto 2018 consid. 7.3).  
 
II. Imposta federale diretta  
 
5.  
 
5.1. L'art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD, nella versione in vigore tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2022 (RU 2015 651), elenca le spese professionali deducibili dal reddito da attività lucrativa dipendente. Tra queste rientrano le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un importo massimo di fr. 3000.-.  
L'art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD è completato dall'ordinanza del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta (ordinanza sulle spese professionali; RS 642.118.1) che all'art. 5, sempre nella versione in vigore tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2022 (RU 2015 861), prevedeva quanto segue: 
 
1 A titolo di spese necessarie per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro il contribuente può dedurre un importo massimo di 3000 franchi (art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD). 
2 Sono considerati costi deducibili: 
a) le spese necessarie per l'uso di mezzi di trasporto pubblici; o 
b) i costi necessari sostenuti per ogni chilometro percorso con l'uso di un veicolo privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. 
 
5.2. L'art. 5 cpv. 2 dell'ordinanza sulle spese professionali esprime il carattere sussidiario della deduzione per spese relative all'uso di un veicolo privato, indicando che essa è possibile solo se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o se non è ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso (nello stesso senso, cfr. anche le sentenze 2C_187/2019 del 9 settembre 2019 consid. 6.2 e 2C_745/2017 del 21 settembre 2017 consid. 2.4.1, con riferimento alla versione precedente dell'art. 5 dell'ordinanza sulle spese professionali).  
In base alla giurisprudenza, il ricorso all'uso dei trasporti pubblici non è ragionevolmente esigibile quando il contribuente è infermo o in cattiva salute, quando la prossima stazione dei trasporti pubblici è molto distante dal suo domicilio o dal suo luogo di lavoro, quando l'inizio o la fine dell'attività lucrativa si situa in momenti che non sono compatibili con l'orario dei trasporti pubblici oppure quando il contribuente dipende da un veicolo per l'esercizio della professione (sentenze 2C_800/2021 del 1° febbraio 2022 consid. 3.2; 2C_648/2021 del 17 dicembre 2021 consid. 4.3; 2C_179/2019 del 2 ottobre 2019 consid. 5.1; 2C_187/2019 del 9 settembre 2019 consid. 6.2). Sempre in base alla giurisprudenza, l'inesigibilità può essere inoltre data dalla durata del tragitto supplementare dovuto all'uso del trasporto pubblico, anche se un tempo supplementare di un'ora al giorno, rispetto al tempo necessario per il tragitto casa lavoro con un mezzo di trasporto privato, va di principio considerato ragionevole e quindi esigibile (sentenze 2C_648/2021 del 17 dicembre 2021 consid. 4.3; 2C_179/2019 del 2 ottobre 2019 consid. 5.1; 2C_187/2019 del 9 settembre 2019 consid. 6.2). 
 
5.3. Al pari della versione in vigore fino al 31 dicembre 2015, la versione dell'art. 5 dell'ordinanza sulle spese professionali qui applicabile (il cui testo è riportato nella precedente consid. 5.1) non prevede che il tragitto professionale debba essere svolto esclusivamente con i mezzi pubblici o con i mezzi privati.  
Anche in applicazione di questa norma, un "cumulo" di deduzioni, per la parte di tragitto con un mezzo di trasporto privato e per la parte con un mezzo di trasporto pubblico (cosiddetto "tragitto misto"), resta quindi possibile (sentenze 2C_187/2019 del 9 settembre 2019 consid. 6.2 seg.; 2C_745/2017 del 21 settembre 2017 consid. 2.4 seg.). 
 
6.  
 
6.1. Nella fattispecie, la Corte cantonale ha riconosciuto il diritto di deduzione delle spese di trasporto con veicolo privato della ricorrente 1 solo per il tragitto tra C.________, luogo di domicilio, e la stazione di G.________ (e ritorno). Per il tragitto dalla stazione di G.________ a H.________ (e ritorno) ha invece ritenuto che fosse esigibile l'uso dei trasporti pubblici.  
Preso atto degli orari dei mezzi pubblici validi nel 2017 e nel 2018, ha infatti constatato che la stazione di G.________ era servita in maniera sufficiente e che, siccome l'ufficio della ricorrente 1 si trovava a pochi passi dalla stazione di H.________, la durata supplementare del viaggio si attestava a circa 20 minuti all'andata e 20 minuti al ritorno, di modo che rientrava nei parametri stabiliti dalla giurisprudenza. Detto ciò, ha aggiunto che a differente conclusione non poteva condurre nemmeno il fatto che i ricorrenti riconducessero l'utilizzo del veicolo privato alla necessità di prendersi cura dei figli, poiché si trattava di motivi personali di cui l'autorità fiscale non può tenere conto. 
 
6.2. Contrariamente a quanto sostenuto dagli insorgenti, il ragionamento dei Giudici ticinesi non lede l'art. 26 LIFD.  
Dal giudizio impugnato non risulta infatti né che la ricorrente 1 sia inferma o in cattiva salute, né che vi siano incompatibilità specifiche tra l'uso dei trasporti pubblici e l'esercizio della sua professione (precedente consid. 5.2). Nel contempo, la Corte cantonale ha pure tenuto conto della distanza tra C.________ e G.________ (luogo di domicilio e luogo di partenza del tragitto coi trasporti pubblici), riconoscendo per la parte di viaggio tra queste due località una deduzione relativa allo spostamento con l'auto privata (precedente consid. 5.3; sentenza 2C_187/2019 del 9 settembre 2019 consid. 6.3, relativa anch'essa a un "tragitto misto"). Siccome in base ai fatti che risultano dal giudizio impugnato, che vincolano anche il Tribunale federale (precedente consid. 2.4; art. 105 cpv. 1 LTF) la durata supplementare del "tragitto misto" (mezzo privato/mezzo pubblico) si attesta a circa 20 minuti all'andata e 20 minuti al ritorno, un problema non si pone infine neanche sotto questo profilo. Per giurisprudenza, un tempo supplementare di 40 minuti al giorno dovuto all'uso dei trasporti pubblici risulta infatti ancora del tutto ragionevole (precedente consid. 5.2; sentenze 2C_648/2021 del 17 dicembre 2021 consid. 4.3; 2C_179/2019 del 2 ottobre 2019 consid. 5.1). 
 
6.3. D'altra parte, gli insorgenti non possono essere seguiti nemmeno quando denunciano che i Giudici ticinesi non avrebbero considerato la necessità di prendersi cura dei figli e imporrebbero alla ricorrente 1 quando uscire di casa, sostenendo che - per queste ragioni - il giudizio impugnato violerebbe gli art. 8, 9, 10 e 27 Cost., l'art. 276 CC e la "legge sulle pari opportunità".  
 
6.3.1. Nella misura in cui, con il richiamo alla "legge sulle pari opportunità", i ricorrenti intendano riferirsi alla legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (LPar; RS 151.1), va infatti rilevato che essi non lamentano la lesione di nessuna sua norma specifica e che una possibile applicazione di questa legge alla fattispecie non salta neppure all'occhio, perché essa regola i rapporti di lavoro (di diritto pubblico e di diritto privato), aiuti finanziari e compiti dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, non questioni attinenti al diritto fiscale.  
 
6.3.2. Per quanto non siano già da scartare perché non sono motivate in modo conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF rispettivamente perché si basano su fatti che non risultano dal giudizio impugnato (precedenti consid. 2.1 e 2.4), vanno inoltre respinte anche le censure relative alla lesione degli art. 8, 9, 10, 27 Cost. nonché dell'art. 276 CC, che regola la cura dei figli da parte dei genitori. In effetti:  
(a) queste critiche sono formulate partendo dall'errato presupposto che il giudizio impugnato comporti un vero e proprio obbligo di utilizzare il mezzo pubblico invece che quello privato, mentre invece non è così, perché lo stesso non impone ai contribuenti nessun comportamento specifico e ha per unica conseguenza il mancato riconoscimento del diritto alla deduzione delle spese relative all'uso dell'automobile privata sulla tratta tra G.________ e H.________ e ritorno; 
(b) queste critiche sono formulate senza tenere minimamente in considerazione il fatto che quella di vivere a C.________, a circa cinquanta km dal loro luogo di lavoro (ricorrente 1, H.________; ricorrente 2, D.________), è una libera scelta degli insorgenti: di certo lecita e senz'altro anche giustificata da ragioni personali, ma che non deve riguardare fisco. Proprio per garantire il rispetto della Costituzione federale e, in particolare, la parità di trattamento tra contribuenti, esso è infatti tenuto a valutare la questione delle deduzioni per le spese relative al tragitto tra domicilio e luogo di lavoro riferendosi a criteri oggettivi (sentenza 2P.64/2004 del 19 luglio 2004 consid. 4.3). 
 
6.3.3. Una violazione del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.) non è infine data nemmeno in relazione al fatto che, nonostante abbia constatato che C.________ non costituiva un punto di partenza idoneo per il tragitto con il trasporto pubblico, la Corte cantonale abbia poi in buona parte negato la deduzione richiesta. Come evidenziato nel precedente considerando 5.3, il quadro normativo vigente e la giurisprudenza del Tribunale federale riconoscono infatti anche la possibilità di "tragitti misti", con deduzioni per la parte di tragitto svolta con mezzi privati e per quella che può essere svolta con mezzi pubblici, esattamente come avvenuto nella fattispecie, in base a quanto deciso dai Giudici ticinesi.  
 
6.4. Per quanto precede, la decisione di ammettere il diritto alle deduzioni per l'uso del veicolo privato solo in relazione al tragitto tra C.________ e G.________ (e ritorno), non viola il diritto federale e dev'essere confermata.  
In base alle conclusioni e alle censure dei ricorrenti (precedente consid. 3), resta ora da esaminare il mancato riconoscimento, in via subordinata, della deduzione in relazione al costo dell'abbonamento generale, oggetto di reformatio in peius in sede cantonale, e la critica circa l'ammontare delle spese giudiziarie stabilito in sede cantonale.  
 
7.  
In merito alla deduzione relativa al costo dell'abbonamento generale, gli insorgenti rilevano che "il valore oggettivo dell'abbonamento è di fr. 6'300.-, e visto che a dire del Tribunale la contribuente da G.________ dovrebbe utilizzare il mezzo pubblico, il costo dell'abbonamento di CHF 6'300.- deve essere dedotto come costo diretto per il conseguimento del reddito e questo indipendentemente se la contribuente riceve l'abbonamento gratuitamente dal proprio datore di lavoro, in quanto trattasi di regole del normale contratto di lavoro privato dal CO". Questa richiesta non è tuttavia fondata. 
 
7.1. Nelle decisioni di tassazione, confermate su questo punto anche su reclamo (precedenti consid. C ed E), il fisco ticinese aveva riconosciuto alla ricorrete 1 un diritto alla deduzione di fr. 1890.-, pari al valore relativo all'abbonamento generale ricevuto dal datore di lavoro e registrato quale prestazione accessoria al salario (p.to 2 del certificato di salario 2017 e 2018).  
La Camera di diritto tributario ha tuttavia accertato, in maniera che vincola anche il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; giudizio impugnato, consid. 4.5), che tale importo (che equivale al 30% del valore di mercato dell'abbonamento generale di prima classe; fr. 6300.- all'anno) non riguarda le spese di trasporto dal domicilio al luogo in lavoro, ma solo il "valore della prestazione accessoria al salario, consistente nel diritto di utilizzare l'abbonamento generale nel tempo libero", di modo che la deduzione inizialmente riconosciuta non si giustificava. 
 
7.2. D'altra parte, la Camera di diritto tributario ha accertato, sempre in maniera che vincola il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), che le spese di trasporto (pubblico) tra il domicilio e il luogo di lavoro della ricorrente 1 sono coperte dal suo datore di lavoro, che le fornisce a tal fine un abbonamento generale (al riguardo, cfr. espressamente anche la croce apposta sulla casella F in testa al certificato di salario 2017 e 2018), ciò che - a differenza di quanto sostenuto dai contribuenti nella loro impugnativa - è tutt'altro che irrilevante e invero decisivo.  
In effetti, l'applicazione dell'art. 26 LIFD, qui in relazione alle spese di trasporto pubblico tra G.________ e H.________ (e ritorno), presuppone che vi sia una spesa rispettivamente un costo, che in concreto non sono dati, perché le spese di trasporto (pubblico) tra il luogo di domicilio e il luogo di lavoro sono coperte dal datore di lavoro (al riguardo, cfr. anche l'art. 1 cpv. 2 dell'ordinanza sulle spese professionali, secondo cui le spese prese a carico dal datore di lavoro non possono essere dedotte; CLAUDIA SUTER/SIRGIT MEIER, in: Kommentar DBG, 4a ed. 2022, n. 6 ad art. 26 LIFD; JEAN-BLAISE ECKERT, in Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2a ed. 2017, n. 20 ad art. 26 LIFD; ERICH BOSSHARD/SANDRA MÖSLI, Der neue Lohnausweis, 2007, pag. 32 seg.). 
 
7.3. Come correttamente indicato dai Giudici ticinesi, non avendo la ricorrente nessun costo effettivo in relazione all'uso del trasporto pubblico per il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro, una deduzione in merito al costo dell'abbonamento generale non è di conseguenza giustificata e la sentenza impugnata va confermata anche su questo punto, senza che sia per altro necessario soffermarsi sull'ulteriore critica secondo la quale la circolare citata dalla Corte cantonale nel considerando 4.4 del suo giudizio non sarebbe qui applicabile. Certo è infatti che il costo fatto valere in deduzione dai ricorrenti è assunto dal datore di lavoro e ciò basta per confermare l'infondatezza della domanda.  
 
7.4. In riferimento all'imposta federale diretta, nella misura in cui è ammissibile (precedente consid. 2.4), il ricorso in materia di diritto pubblico è pertanto infondato e va respinto.  
 
III. Imposte cantonali  
 
8.  
 
8.1. In conformità a quanto previsto anche dall'art. 9 cpv. 1 LAID, l'art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD, nella versione qui applicabile, trova il suo corrispettivo nell'art. 25 cpv. 1 lett. a LT/TI nella versione attuale, in vigore anche nei periodi fiscali 2017 e 2018. Oltre a una violazione dell'art. 26 LIFD (precedenti consid. 6 e 7), esclusa va quindi pure una lesione dell'art. 25 LT/TI (DTF 140 II 88 consid. 10; sentenza 2C_648/2021 del 17 dicembre 2021 consid. 4.1).  
 
8.2. D'altra parte, quanto indicato con riferimento ai diritti costituzionali e alle altre norme legali richiamate dai ricorrenti (precedente consid. 6.3) non può che valere anche per quanto attiene alla percezione dell'imposta cantonale, in base all'art. 25 LT/TI e alle sue norme di attuazione, cioè agli art. 2 e 3 del decreto esecutivo del 30 novembre 2016 e del decreto esecutivo del 7 dicembre 2017, che non escludono il riconoscimento di deduzioni in base a un "tragitto misto" (bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino n. 51/2016 e n. 58/2017).  
 
8.3. Nella misura in cui è ammissibile (precedente consid. 2.4), il ricorso in materia di diritto pubblico va di conseguenza respinto anche con riferimento alle imposte cantonali (sentenze 2C_73/2019 del 9 ottobre 2020 consid. 5; 2C_179/2019 del 2 ottobre 2019 consid. 6).  
 
IV. Tassa di giustizia cantonale  
 
9.  
In merito alla fissazione in fr. 600.- della tassa di giustizia da parte dell'istanza giudiziaria precedente, i ricorrenti indicano che essa "non è corretta e stride con il senso di giustizia ed equità". Pure in tal caso, essi non possono essere però seguiti. 
 
9.1. In effetti, il diritto al prelievo di spese procedurali a carico della parte soccombente in sede cantonale è previsto dall'art. 144 cpv. 1 LIFD. Secondo l'art. 144 cpv. 5 LIFD la fissazione dell'importo è tuttavia demandata al diritto cantonale, di modo che spettava agli insorgenti richiamarsi alle norme del diritto ticinese e dimostrarne un'applicazione anticostituzionale, segnatamente arbitraria, altrimenti lesiva del diritto federale (precedente consid. 2.1).  
 
9.2. Ciò però non avviene perché - come appena osservato - riguardo alla tassa di giustizia di fr. 600.- percepita in sede cantonale le considerazioni contenute nell'impugnativa sono estremamente generiche e da esse non emergono quindi nemmeno le ragioni dell'asserito arbitrio (art. 106 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_319/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 8.1 e 8.2, non pubblicati in DTF 136 II 241). Contrariamente a quanto previsto dall'art. 42 cpv. 1 LTF e dalla giurisprudenza ad esso relativa (DTF 143 III 111 consid. 1.2), la richiesta di riduzione della tassa di giustizia non è del resto nemmeno cifrata, di modo che, anche su questo punto, l'ammissibilità delle conclusioni degli insorgenti risulta per lo meno dubbia (sentenze 2C_123/2022 del 24 novembre 2022 consid. 1; 2C_960/2021 del 10 dicembre 2021 consid. 1.2).  
 
9.3. D'altra parte, un rinvio a quanto indicato in ambito di imposta federale diretta si giustifica anche in relazione alla critica relativa alla tassa di giustizia di fr. 600.-. La percezione di tale importo, in base al diritto cantonale, vale infatti per entrambe le imposte e, come già detto, spettava quindi agli insorgenti dimostrare l'insostenibilità della norma di riferimento (art. 231 LT/TI).  
 
V. Spese e ripetibili  
 
10.  
 
10.1. Per quanto precede, il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile mentre, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto, sia per quanto attiene all'imposta federale diretta che alle imposte cantonali.  
 
10.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF); non sono dovute ripetibili alle autorità (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. 
 
2.  
In riferimento all'imposta federale diretta, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto. 
 
3.  
In riferimento alle imposte cantonali, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto. 
 
4.  
Le spese giudiziarie di fr. 2000.- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido. 
 
5.  
Comunicazione ai ricorrenti, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni. 
 
 
Lucerna, 20 febbraio 2023 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
Il Cancelliere: Savoldelli