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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
H 27/02 
 
Sentenza del 20 marzo 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Kernen; Scartazzini, cancelliere 
 
Parti 
X._________ ricorrente, rappresentato dall'avv. Fabio Taborelli, Corso San Gottardo 25, 6830 Chiasso, 
 
contro 
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 12 dicembre 2001) 
 
Fatti: 
A. 
X._________, nato nel 1927, noto in Germania come compositore soprattutto di colonne sonore, è residente in Svizzera dal 1970 e domiciliato a A._________. Con decisione del 21 novembre 2000 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha fissato relativamente all'anno 1995 i contributi da lui dovuti per la sua attività indipendente sulla base di un reddito di fr. 208'784.--, ritenuto un capitale investito di fr. 2'000.-- e dedotta la quota esente per beneficiari di una rendita di vecchiaia. I dati presi in considerazione a tal fine sono stati evinti dalla tassazione IFD 1993/1994. 
B. 
Contro il provvedimento amministrativo e contro uno scritto del 20 novembre 2000, con il quale gli era stato comunicato di essere dal 1° gennaio 1995 affiliato quale indipendente, X._________ è insorto tramite il suo patrocinatore con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Censurava l'assoggettamento al diritto svizzero argomentando di esercitare la sua attività prevalentemente in territorio tedesco, per cui non sarebbe stato soggetto al versamento di contributi assicurativi per l'AVS. 
 
Con giudizio del 12 dicembre 2001 la Corte cantonale ha, nella misura in cui era ricevibile, parzialmente accolto il gravame nel senso che, annullata la decisione impugnata, ha rinviato l'incarto alla Cassa opponente da un lato affinché accertasse l'ammontare di gettoni di presenza per l'attività svolta nel periodo in questione in aziende situate all'estero e lo deducesse dall'importo soggetto a contribuzione, dall'altro perché si pronunciasse sull'eventuale esonero dall'AVS svizzera per l'esistenza di un cumulo di oneri troppo gravi ritenuta l'affiliazione assicurativa dell'insorgente in Germania. 
C. 
Patrocinato dal suo legale, avverso il giudizio cantonale X._________ insorge al Tribunale federale delle assicurazioni con un ricorso di diritto amministrativo. Protestate spese e ripetibili, ribadisce le censure sollevate e le conclusioni proposte in sede di prima istanza. 
 
La Cassa di compensazione propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi al riguardo. 
 
Diritto: 
1. 
Nei considerandi dell'impugnato giudizio il Tribunale cantonale ha già debitamente illustrato le norme legali e di ordinanza nonché i principi di giurisprudenza applicabili in concreto. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia soggiungere che la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, non risulta applicabile nel caso concreto dal momento che il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
2.1 Per determinare la fattispecie di rilievo, i giudici di prime cure si sono fondati segnatamente su una dichiarazione scritta del 19 febbraio 2001, prodotta da B._________, segretaria del ricorrente. La Corte cantonale l'ha pure sentita quale teste il 2 ottobre 2001. Dalle sue dichiarazioni emerge segnatamente che l'attività dell'insorgente si svolgeva nel seguente modo: dopo la conclusione dell'accordo l'artista iniziava la composizione della musica, quindi prendeva i contatti con i responsabili del suono, rispettivamente i registi, e si organizzava per l'incisione. Procedeva poi all'incisione per eventuali rettifiche e in seguito veniva fatto il "mixaggio", al quale provvedeva anche lo stesso X._________. Egli dirigeva l'orchestra per ottenere l'esecuzione dei brani musicali registrati. La composizione degli stessi avveniva sia a A._________ che in D._________, come pure a C._________, dove l'interessato possiede un piccolo appartamento. In determinate circostanze la composizione avveniva anche durante la permanenza in Germania, dove l'artista soggiornava per circa 120 giorni all'anno. Detta residenza era finalizzata ai contatti ed all'esecuzione delle musiche, perché in quell'occasione si rendevano necessarie delle modifiche. B._________ ha ancora soggiunto che a sua conoscenza il ricorrente non possedeva in altri luoghi una struttura come quella di A._________ e non faceva capo a terze persone come avveniva nel suo caso, precisando di avere lei stessa avuto giornaliero contatto con l'insorgente quando non si trovava in Ticino. 
 
Ritenuti gli elementi di fatto appena esposti, i giudici di prime cure hanno considerato essere la professione di X._________ quella di compositore, attività che svolgeva prevalentemente in Svizzera, ragione per cui rettamente la Cassa di compensazione lo aveva assoggettato ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. b LAVS
2.2 Nel ricorso di diritto amministrativo X._________ contesta di aver esercitato unicamente la professione di compositore e considera inoltre errato, già solo da un profilo temporale, ritenute le sue residenze annuali in Germania per quattro mesi e in D._________ durante cinque mesi, concludere che egli abbia svolto le sue molteplici attività prevalentemente in Svizzera. A sostegno delle sue tesi specifica di aver effettuato svariati lavori che potevano essere eseguiti esclusivamente in territorio tedesco. Fa notare che la composizione dei brani musicali avveniva sia in Germania che in D._________, a C._________ e a A._________, mentre dirigeva in Germania tutte le registrazioni, compresa la fase di "mixaggio". 
 
Il suesposto parere non può essere tutelato ed il gravame dev'essere disatteso su questi punti. Come a ragione ha posto in evidenza la Corte cantonale, dalle attestazioni della segretaria dell'insorgente emerge che X._________ esercita la professione di compositore e compone i brani musicali prevalentemente in Svizzera. Egli non possiede in Germania una struttura come quella di A._________, sulla sua carta intestata figura l'indirizzo di A._________ e dai documenti allegati risulta essere indicato l'indirizzo di E.________ per l'ottenimento di autografi, mentre i viaggi in Germania sono finalizzati principalmente a scopi di colloqui. Da questi elementi i giudici di prime cure hanno rettamente dedotto che l'attività lucrativa del ricorrente evidenzia aspetti ai quali dev'essere chiaramente riconosciuto il carattere economico, il cui centro si trova in Svizzera, mentre la semplice promozione del proprio prodotto in territorio tedesco non è sufficiente per concludere per l'esercizio dell'attività in Germania. Va infatti sottolineato, da un lato, che la composizione dei brani musicali avveniva, seppure non esclusivamente, principalmente in Svizzera, da un altro lato, che il luogo in cui il ricorrente dirigeva la propria attività professionale si trovava manifestamente a A._________. Occorre inoltre rilevare che la fattispecie in parola non presenta analogie con quella determinante in una vertenza giudicata da questo Tribunale nel caso di un direttore d'orchestra che interpretava e registrava brani musicali all'estero (DTF 114 V 129 segg.). Il ricorrente è infatti compositore e per la sua attività il luogo della composizione della musica è fondamentale. Al caso di specie vanno invece applicati i principi stabiliti in una sentenza pubblicata in RCC 1973 pag. 462 consid. 4, dove si era ritenuta decisiva la circostanza che centro dell'attività professionale di un attore non è tanto il luogo dove l'artista si esibisce, bensì quello a partire dal quale egli dirige tutta l'attività professionale. Ne deriva che a ragione le precedenti istanze hanno ammesso l'assoggettamento dell'interessato all'obbligo contributivo in Svizzera. 
3. 
Per quanto riguarda gli altri punti esaminati in sede di prima istanza, i quali di per sé non vengono contestati dall'insorgente, ossia il tema riguardante la deduzione dal reddito determinante di gettoni di presenza percepiti da X._________ in aziende con sede all'estero, come pure quello riferito all'eventuale esonero dall'AVS per l'esistenza di un cumulo di oneri troppo gravi ritenuta l'affiliazione assicurativa in Germania, il Tribunale cantonale li ha correttamente vagliati rinviando l'incarto alla Cassa di compensazione affinché operasse i necessari chiarimenti e statuisse di nuovo. 
4. Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico del ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino ed all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 20 marzo 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: