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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.779/2005 /biz 
Sentenza del 20 marzo 2006 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Aemisegger, Eusebio, 
cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Paolo Bernasconi, 
 
contro 
 
B.________, patrocinato dall'avv. Luigi Mattei, 
Banca C.________, patrocinata dall'avv. Mario Molo, 
Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano, 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
D.________Anstalt, 
patrocinata dall'avv. Fabio Alippi, 
 
Oggetto 
procedimento penale (sequestro), 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 21 ottobre 2005 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Nell'ambito di un procedimento penale aperto nei confronti di B.________ per titolo di ripetuta appropriazione indebita, subordinatamente amministrazione infedele, truffa e falsità in documenti, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha ordinato con decisione del 25 marzo 2005 il sequestro di due cartelle ipotecarie al portatore gravanti in primo rango determinati fondi siti a Quinto e ha ordinato all'attuale possessore delle stesse di consegnarle al Ministero pubblico. Con due altre decisioni di stessa data, il PP ha inoltre ordinato il sequestro delle pigioni incassate e da incassare dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Faido nel contesto delle esecuzioni in via di realizzazione del pegno immobiliare promosse da A.________ quale creditore pignoratizio prima che questi cedesse i titoli alla D.________Anstalt. Il PP ha altresì ordinato il sequestro degli averi patrimoniali spettanti a Plötner presso due banche di Lugano e le loro eventuali succursali in Svizzera e all'estero, nonché il blocco del registro fondiario relativamente a due suoi fondi a Morcote. 
Secondo le risultanze attuali del procedimento penale, trasferendo a A.________ le citate cartelle ipotecarie allo scopo di garantire un prestito personale, l'accusato avrebbe disposto illecitamente delle stesse, affidategli a titolo fiduciario dalla banca C.________. 
B. 
A.________ ha impugnato i tre ordini di sequestro con un reclamo al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR), il quale lo ha accolto limitatamente al sequestro delle relazioni bancarie e al blocco del registro fondiario a titolo di risarcimento compensatorio. A questo riguardo il GIAR ha infatti chiesto al PP di limitare l'entità del sequestro al valore massimo determinabile del provento di reato. 
C. 
Adita dal reclamante, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), con sentenza del 21 ottobre 2005, ha rilevato che il GIAR aveva omesso di pronunciarsi sulla contestazione riguardante il sequestro delle relazioni bancarie eventualmente aperte presso succursali estere ed ha quindi accolto il ricorso limitatamente alla mancata trattazione di questa censura. La CRP ha per il resto sostanzialmente confermato gli ordini di sequestro, ritenendo gli oggetti sequestrati in connessione con il prospettato reato di appropriazione indebita a carico dell'accusato ed escludendo, in questa fase della procedura, la buona fede del ricorrente. 
D. 
A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale il giudizio della CRP, chiedendo di annullarlo. Fa valere una violazione della garanzia della proprietà, del divieto dell'arbitrio, del principio della proporzionalità, del diritto di essere sentito, nonché degli art. 161 CPP/TI e 59 CP. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. 
E. 
La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale. Il GIAR e il PP chiedono la conferma della sentenza impugnata, mentre la banca C.________ e l'accusato, quest'ultimo succintamente, postulano la reiezione del gravame nella misura della sua ricevibilità. 
Il PP ha comunicato il 6 marzo 2006 che le cartelle ipotecarie sono ora poste sotto sequestro nel Principato del Liechtenstein, in esecuzione di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale avviata dal Ministero pubblico ticinese. Alla richiesta del ricorrente di esprimersi al proposito non viene dato seguito, siccome tale questione non viene presa in considerazione nel presente giudizio. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 153 consid. 1, 131 II 364 consid. 1, 352 consid. 1). 
1.1 La sentenza impugnata, che conferma il sequestro ordinato dal PP essenzialmente in applicazione dell'art. 161 CPP/TI, non pone fine alla procedura e costituisce una decisione incidentale, emanata dall'ultima istanza cantonale (cfr. art. 284 cpv. 1 lett. a CPP/TI in relazione con l'art. 86 cpv. 1 OG). In tal caso, non trattandosi di una decisione incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione (art. 87 cpv. 1 OG), il ricorso di diritto pubblico è ammissibile solo se la decisione incidentale può causare un pregiudizio irreparabile (art. 87 cpv. 2 OG). Il Tribunale federale ha già ammesso che da una misura cautelare quale il sequestro, scaturisce un danno da considerarsi irreparabile per l'interessato, visto ch'egli viene privato della possibilità di disporre liberamente dei suoi beni per la durata del provvedimento (DTF 128 I 129 consid. 1, 126 I 97 consid. 1b pag. 101 e rispettivi riferimenti). 
1.2 Il ricorrente precisa di impugnare la sentenza della CRP nella misura in cui conferma il sequestro dei suoi averi bancari, delle pigioni incassate e dei suoi fondi di Morcote. Quale proprietario di questi fondi e titolare delle relazioni bancarie oggetto del contestato provvedimento, il ricorrente è colpito nei suoi interessi giuridicamente protetti e pertanto legittimato secondo l'art. 88 OG a ricorrere. Nella misura in cui è fondato sulla violazione dei diritti costituzionali dei cittadini, il gravame, tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG), è di principio ammissibile (art. 84 cpv. 1 lett. a OG). 
1.3 Nella procedura di ricorso di diritto pubblico non si possono di principio invocare fatti o mezzi probatori nuovi, né possono essere fatte valere nuove allegazioni (DTF 129 I 49 consid. 3 e rinvii). In quanto non presentati già dinanzi alle autorità cantonali, i documenti prodotti dal ricorrente in questa sede e le argomentazioni che ne deduce sono pertanto inammissibili. 
1.4 Secondo l'art. 90 cpv. 1 OG l'atto di ricorso di diritto pubblico, oltre la designazione della decisione impugnata, deve contenere le conclusioni del ricorrente (lett. a) e l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione (lett. b). Nel gravame, il ricorrente solleva soprattutto censure materiali relative a un'asserita errata applicazione dell'art. 59 CP, senza tuttavia metterle direttamente in relazione con la misura provvisionale del sequestro, fondato sul diritto cantonale (art. 161 CPP/TI). In particolare, sostiene che non sarebbero adempiuti i requisiti di una confisca a titolo di risarcimento compensatorio sulla base dell'art. 59 n. 2 CP, poiché le cartelle ipotecarie sarebbero reperibili da parte dell'autorità inquirente facendo capo a una procedura di assistenza giudiziaria internazionale. Il ricorrente ritiene inoltre che la Corte cantonale avrebbe tra l'altro disatteso l'art. 59 n. 1 cpv. 2 CP, negando la sua buona fede e omettendo di esprimersi sul requisito della "controprestazione adeguata" ch'egli adduce di avere fornito in corrispondenza delle cartelle ipotecarie. Così come formulate nel gravame, le critiche ricorsuali riguardano sostanzialmente una pretesa violazione del diritto penale federale (art. 59 CP) e sarebbero quindi di per sé proponibili unicamente nell'ambito di un ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 268 segg. PP, che in concreto non sarebbe comunque aperto, trattandosi di una misura provvisionale che non risolve in modo definitivo e vincolante una questione di diritto federale determinante per l'esito finale della causa (cfr. DTF 126 I 97 consid. 1c, 122 IV 365 consid. III/1a-c, 108 IV 154 consid. 1). La procedura in esame verte infatti unicamente su un provvedimento processuale di natura cautelare, quale è il sequestro (cfr. art. 161 CPP/TI), e non riguarda quindi ancora una confisca definitiva secondo l'art. 59 CP, i cui requisiti non devono quindi essere esaminati nel dettaglio in questa fase procedurale (cfr. art. 350 CPP/TI; sentenza 1P.467/1998 del 22 dicembre 1998, consid. 3 e 5, parzialmente pubblicata in: RDAT I-1999, n. 57, pag. 202 segg.). Nella misura in cui il ricorrente propone in questa sede, con il rimedio del ricorso di diritto pubblico, contestazioni relative a un'errata applicazione dell'art. 59 CP, il gravame è pertanto per la maggior parte inammissibile. 
2. 
2.1 Il ricorrente rimprovera alla CRP un'insufficiente motivazione del giudizio impugnato riguardo al sequestro delle pigioni successive alla cessione delle cartelle ipotecarie alla D.________Anstalt, come pure riguardo alla "controprestazione adeguata" ai sensi dell'art. 59 n. 1 cpv. 2 CP
2.2 Dal diritto di essere sentito, desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questa norma, ritenuto che il ricorrente non invoca alcuna disposizione del diritto cantonale che disciplini in primo luogo la portata di tale diritto (DTF 126 I 15 consid. 2a), non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione e l'autorità giudicante è tenuta a esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche modo sul giudizio di merito, e non su ogni affermazione delle parti: essa ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro lato, all'autorità di ricorso di esaminarne la fondatezza (DTF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa in fine). 
2.3 La Corte cantonale ha puntualmente spiegato per quali ragioni il sequestro, trattandosi di fondi dati in locazione ed essendo il diritto di pegno esteso anche ai crediti per pigioni (art. 806 cpv. 1 CC, art. 152 cpv. 2 LEF), riguardava appunto anche le pigioni medesime. Ha in particolare addotto le ragioni per cui, nell'ambito dell'acquisizione delle cartelle ipotecarie, al ricorrente non poteva essere riconosciuta la buona fede e nemmeno ha omesso di considerare il trasferimento delle stesse alla D.________Anstalt, facendo presente che sulla base di una convenzione, il ricorrente continuava a percepire delle pigioni. Nella sentenza impugnata, la CRP si è del resto ampiamente pronunciata sui punti rilevanti per il giudizio, la cui portata è stata afferrata dal ricorrente che lo ha diffusamente contestato in questa sede con cognizione di causa. D'altra parte, poiché il provvedimento cautelare è stato ritenuto giustificato già per il mancato riconoscimento della buona fede del ricorrente, la Corte cantonale poteva rettamente rinunciare ad esaminare l'adempimento degli altri presupposti per l'applicazione dell'art. 59 n. 1 cpv. 2 CP, in particolare quello della "controprestazione adeguata" (cfr. Niklaus Schmid, in: Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, Zurigo 1998, pag. 129, n. 77). Laddove infine il ricorrente, accennando ancora alla garanzia del diritto di essere sentito e al principio della proporzionalità, critica una mancata quantificazione dell'eventuale risarcimento compensatorio, egli disattende che la relativa censura è stata sostanzialmente accolta dal GIAR, il cui giudizio su questo punto è in seguito stato confermato dall'ultima istanza cantonale. 
3. 
3.1 Il ricorrente contesta la fondatezza del provvedimento litigioso ribadendo essenzialmente la sua buona fede riguardo all'acquisizione dei titoli ipotecari. Sostiene che in occasione di tale acquisizione egli non era a conoscenza del fatto che l'accusato non potesse disporne liberamente. 
3.2 Secondo l'art. 161 cpv. 1 CPP/TI, il magistrato deve ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza per l'istruzione del processo come mezzi di prova oppure che possono essere confiscati o devoluti allo Stato. Sono da sequestrare segnatamente gli oggetti, il denaro o altri valori di cui l'indiziato o accusato è entrato in possesso con il reato o il relativo ricavo (cpv. 2 lett. a), come pure gli oggetti e i valori presumibilmente soggetti alla confisca o alla devoluzione allo Stato giusta gli art. 58 e 59 CP (cpv. 2 lett. b). Il sequestro costituisce un'ingerenza nella garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) e deve quindi fondarsi su una base legale, essere giustificato dall'interesse pubblico e rispettare il principio di proporzionalità (art. 36 cpv. 1 a 3 Cost.; DTF 128 I 129 consid. 3.1.3, 120 Ia 120 consid. 1b). 
3.3 Il ricorrente non sostiene, con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG (cfr. DTF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3), che in concreto non sarebbero di per sé dati i citati presupposti per procedere a una restrizione della garanzia della proprietà, né contesta in particolare la connessione dei beni oggetto del sequestro con i reati di cui è sospettato l'accusato. Accenna a una violazione dell'art. 161 CPP/TI, sostenendo che in concreto un sequestro a fini confiscatori non sarebbe possibile, poiché egli avrebbe acquisito i valori in questione in buona fede, nei termini previsti dall'art. 59 n. 1 cpv. 2 CP. Secondo questa disposizione, la confisca non può infatti essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o se la confisca costituisce nei suoi confronti una misura eccessivamente severa. 
3.4 Come visto, il sequestro, ordinato in concreto dal PP è una misura provvisionale da prendere rapidamente, destinata a permettere l'esecuzione di una misura di confisca che potrebbe essere pronunciata dal giudice di merito in applicazione dell'art. 59 CP. Esso presuppone l'esistenza a carico del possessore del bene patrimoniale o di un terzo di un sufficiente sospetto di reato, concreto e oggettivamente fondato. Non spetta quindi all'autorità del sequestro risolvere questioni giuridiche complesse, pronunciare misure definitive e determinare i diritti di terzi sui beni colpiti (DTF 124 IV 313 consid. 4, 122 IV 91 consid. 4, 120 IV 365 consid. 1c, 103 Ia 8 consid. 1c). Né occorre vagliare in quest'ambito se siano realizzate tutte le condizioni di una confisca, che non può di regola essere compiutamente esaminata fintanto che l'istruzione della causa non è conclusa. Allo stadio del provvedimento provvisionale, l'interessato che pretende la revoca del sequestro invocando la sua buona fede deve pertanto essere in grado di dimostrarla in modo chiaro e definitivo (cfr. sentenza inedita 1P.129/1999 del 16 aprile 1999, consid. 2a e b). 
3.5 Il ricorrente fonda la sua buona fede al momento della consegna delle cartelle ipotecarie essenzialmente sui verbali di interrogatorio del 4 dicembre 2003 e del 12 gennaio 2004 dell'accusato, secondo cui quest'ultimo, in quell'occasione, non si sarebbe più ricordato di averle a suo tempo ricevute dalla banca a titolo fiduciario. Sostiene inoltre che la sua buona fede sarebbe avvalorata dal rapporto di collaborazione e di fiducia esistente con l'accusato, come pure dalle modalità di consegna dei titoli presso lo studio legale di questi. Rimprovera altresì alla Corte cantonale di non avere considerato che la banca per anni non aveva preteso dall'accusato la restituzione delle cartelle ipotecarie. Ora, nella risposta al ricorso di diritto pubblico, l'accusato medesimo adduce che il ricorrente sapeva che le cartelle ipotecarie garantivano un mutuo concesso dalla banca alla E.________SA (di cui l'accusato era presidente del consiglio di amministrazione e il ricorrente vicepresidente) e rinvia a un verbale d'interrogatorio del 26 luglio 2004 nel quale egli ha tra l'altro precisato di averle ricevute dalla banca a titolo fiduciario. Ad ogni modo, le autorità giudiziarie cantonali hanno tenuto conto del fatto che già in precedenza l'accusato aveva ammesso dinanzi al ricorrente di avere utilizzato valori patrimoniali di sua pertinenza senza il suo consenso e che il rapporto di fiducia tra i due si era già definitivamente incrinato. Il ricorrente, pure azionista di maggioranza della citata società, disponeva inoltre, segnatamente per il tramite di un suo collaboratore, di informazioni relative alla situazione finanziaria della stessa e a possibili addebiti irregolari dei relativi conti operati dall'accusato. Il ricorrente sapeva poi che alla società la banca C.________ aveva concesso una linea di credito di fr. 5'000'000.-- e poteva quantomeno supporre ch'essa dovesse soggiacere ad una garanzia. Sulla base di queste considerazioni, non fondate su accertamenti manifestamente insostenibili o in contrasto con gli atti, la Corte cantonale poteva senz'altro concludere, senza cadere nell'arbitrio, che il ricorrente potesse ritenere che le cartelle ipotecarie non erano nella libera disponibilità dell'accusato. Il fatto quindi che il ricorrente era quantomeno a conoscenza delle difficoltà finanziarie dell'accusato e che questi già aveva malversato a danno suo e della società, non consente di ritenere manifesta la sua buona fede. Ritenuto che il mantenimento del sequestro è di massima giustificato fintanto che permane la probabilità di una confisca, nelle esposte circostanze e in questa fase del procedimento una revoca della misura provvisionale appare senz'altro prematura (cfr. sentenza 1P.405/1993 dell'8 novembre 1993, consid. 3, pubblicata in: SJ 1994, pag. 97 segg.). 
4. 
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Il ricorrente dovrà inoltre rifondere alle controparti, patrocinate da un legale e che hanno presentato una risposta, un'indennità per ripetibili della sede federale commisurata all'impegno e al tempo impiegati per la stesura dei rispettivi allegati (art. 159 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente, che rifonderà alla banca C.________ fr. 1'500.-- e a B.________ fr. 200.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico, al Giudice dell'istruzione e dell'arresto e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 20 marzo 2006 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: