Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_139/2024
Sentenza del 20 marzo 2024
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Herrmann, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Max Bleuler,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Mauro Belgeri,
opponente.
Oggetto
effetto sospensivo (decreto cautelare nel divorzio),
ricorso contro il decreto emanato il 22 gennaio 2024
dal Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (11.2023.171).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con provvedimento cautelare 7 dicembre 2023, emesso nell'ambito della causa di divorzio promossa da A.________ nei confronti del marito B.________, il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha ordinato all'autorità di protezione dei minori e degli adulti di X.________ di "predisporre un intervento coordinato quale misura d'appoggio e di sostegno" per il ripristino delle relazioni personali tra il padre e i figli C.________ e D.________, da svolgere in sedute di un'ora e mezzo o due ogni quindici giorni, e di designare un curatore ai figli. Ad A.________ è stata comminata l'applicazione dell'art. 292 CP nel caso in cui non si fosse prestata all'esecuzione dell'ordine.
A.________ ha presentato un appello 21 dicembre 2023 contro tale provvedimento cautelare. Con decreto 22 gennaio 2024 il Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto la richiesta di concedere effetto sospensivo a tale rimedio. Il Presidente ha considerato che i presupposti dall'art. 315 cpv. 5 CPC per sospendere l'esecutività immediata di un provvedimento cautelare non erano realizzati: dopo aver ricordato che per principio risponde al bene di un minore avere relazioni con entrambi i genitori, ha osservato che A.________ (il cui comportamento aveva istillato nei figli sintomi di ansia e di rifiuto verso il padre che impediscono un normale esercizio del diritto di visita) non aveva contestato che le accuse mosse al padre circa presunte violazioni commesse sui figli non avevano trovato riscontro nelle indagini svolte dalle autorità penali e non aveva negato di avere disatteso le decisioni dell'autorità né di avere mostrato l'intenzione di sottrarre i figli al padre. Secondo il Presidente, la comminatoria dell'art. 292 CP potrebbe eventualmente configurare un pregiudizio difficilmente riparabile giusta l'art. 315 cpv. 5 CPC, ma di ciò A.________ non si era lamentata.
2.
Il 24 febbraio 2024 A.________ ha impugnato il decreto 22 gennaio 2024 dinanzi al Tribunale federale sia con un ricorso in materia civile sia con un ricorso sussidiario in materia costituzionale, chiedendo di riformare tale decreto concedendo l'effetto sospensivo al suo appello e di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale.
Il 26 febbraio 2024 la ricorrente ha inoltrato un complemento ai due ricorsi.
Non sono state chieste determinazioni.
3.
Non è chiaro se i ricorsi siano stati presentati anche dai figli C.________, D.________ e E.________ (quest'ultima già maggiorenne). Non occorre tuttavia appurare tale questione, poiché i ricorsi sarebbero in ogni modo inammissibili siccome i figli non hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 76 cpv. 1 lett. a e art. 115 lett. a LTF ).
4.
Con ricorsi 24/26 febbraio 2024 A.________ ha impugnato anche un altro decreto emanato il 22 gennaio 2024 dal Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello. Essi sono trattati nella sentenza 5A_140/2024 (pronunciata in data odierna), non giustificandosi di dar seguito alla generica domanda di congiunzione della ricorrente.
5.
Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo i ricorsi stati stesi in tedesco, come era diritto della ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF).
6.
Il decreto impugnato, che rifiuta l'effetto sospensivo a un appello, non pone fine al procedimento. Esso costituisce una decisione incidentale nel senso dell'art. 93 LTF (DTF 134 II 192 consid. 1.3 e 1.4).
La via di impugnazione di decisioni incidentali segue quella della vertenza di merito (DTF 137 III 261 consid. 1.4), la quale in concreto concerne una causa di provvedimenti cautelari nell'ambito di una procedura di divorzio (art. 276 CPC) di natura complessivamente non pecuniaria. Contro il decreto contestato è quindi aperta la via del ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF). Data la proponibilità del ricorso in materia civile, il ricorso sussidiario in materia costituzionale risulta irricevibile (art. 113 LTF).
Occorre inoltre sottolineare che la ricorrente ha inoltrato ricorso per il tramite di due atti distinti. Tale modo di procedere viola l'art. 119 LTF. La parte che intende avvalersi contemporaneamente dei due rimedi citati deve infatti presentare una sola e medesima istanza (art. 119 cpv. 1 LTF), la quale viene poi esaminata nell'ambito di un'unica procedura, secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso ( art. 119 cpv. 2 e 3 LTF ).
7.
La decisione incidentale qui contestata è immediatamente impugnabile al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; DTF 134 II 192 consid. 1.4), cioè un pregiudizio di natura giuridica che non può essere eliminato (completamente) con una successiva decisione finale favorevole al ricorrente (DTF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2). La questione dell'adempimento di tale condizione può tuttavia in concreto rimanere aperta, dato che il rimedio risulta in ogni modo insufficientemente motivato per le ragioni esposte di seguito.
8.
Per costante giurisprudenza, la decisione circa l'effetto sospensivo è una decisione in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF, per cui la parte ricorrente può invocare unicamente una violazione di diritti costituzionali (DTF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5). Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
Nel gravame all'esame, la ricorrente lamenta la violazione degli art. 9, 10, 11, 13, 29 e 30 Cost. A suo dire, per quanto è dato di capire, l'autorità inferiore avrebbe commesso un diniego di giustizia e un formalismo eccessivo ignorando, nell'esame dell'art. 315 cpv. 5 CPC, sia gli argomenti di appello che non figuravano sotto il capitolo concernente l'effetto sospensivo sia le prove a dimostrazione del fatto che il padre - che sarebbe, tra le altre cose, violento, collerico, delinquente, bugiardo e tossicodipendente - non sarebbe idoneo a esercitare un diritto di visita. Inoltre, secondo la ricorrente, l'autorità inferiore si sarebbe contraddetta e avrebbe commesso abusi d'ufficio e favoritismi. Il ricorso è tuttavia di difficile comprensione, confuso e superficiale, e non contiene pertanto una motivazione conforme alle rigorose esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Esso si fonda inoltre su fatti non accertati nel decreto impugnato, senza che la ricorrente censuri una violazione del divieto dell'arbitrio in tale ambito (DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1), o su fatti nuovi, senza che la ricorrente dimostri l'adempimento della condizione dell'art. 99 cpv. 1 LTF.
9.
Da quanto precede discende che il ricorso in materia civile, manifestamente non motivato in modo sufficiente, e il ricorso sussidiario in materia costituzionale, manifestamente inammissibile, possono essere decisi nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF (in relazione con l'art. 117 LTF).
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente per la sede federale va respinta, indipendentemente dalla pretesa indigenza, per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.
2.
Il ricorso in materia civile è inammissibile.
3.
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
4.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
5.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 20 marzo 2024
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini