Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4A_101/2017
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Sentenza del 20 aprile 2017
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Kiss, Presidente,
Hohl, Niquille,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________Sagl,
patrocinata dall'avv. dott. Tiziana Meyer-Tomassini,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Stefano Ferrari,
opponente.
Oggetto
precontratto di compravendita,
ricorso contro la sentenza emanata il 16 gennaio 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.a. Il 17 febbraio 2011 C.________ e la A.________Sagl - che agiva per sé o per una persona da designare - hanno concluso, nella semplice forma scritta, una promessa di compravendita relativa ad un lotto di 200'000 m2 al prezzo di fr. 4'200'000.--. In tale accordo il venditore si obbligava ad ottenere l'edificabilità dei terreni e a urbanizzarli entro il 15 maggio 2011. L'omessa esecuzione di tale obbligo avrebbe comportato la decadenza automatica del contratto e la perdita, da parte del venditore, della caparra (di complessivi euro 75'000.-- e fr. 112'000.--), rispettivamente l'obbligo di versare il doppio della stessa. Il contratto è stato dapprima prorogato e poi sostituito da un contratto di analogo tenore del 16 giugno 2011 ulteriormente prorogato.
Le trattative si sono rivelate infruttuose. Il 12 agosto 2011 la B.________, di cui C.________ è il presidente, ha invano chiesto alla A.________Sagl la restituzione dei predetti importi di euro 75'000.-- e fr. 112'000.-- che aveva versato a titolo di caparra in vista della sottoscrizione dei contratti di compravendita.
A.b. La B.________ ha quindi convenuto in giudizio la A.________Sagl innanzi al Pretore del distretto di Lugano chiedendo di condannare quest'ultima alla restituzione di euro 75'000.- e fr. 112'000.--, oltre interessi. Il Pretore ha accolto la petizione con sentenza 16 luglio 2015 e ha attribuito all'attrice l'importo richiesto, oltre interessi dal 12 agosto 2011, con contestuale rigetto dell'opposizione interposta ai precetti esecutivi notificati alla convenuta.
B.
La II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto con sentenza 16 gennaio 2017 l'appello della A.________Sagl. Ha respinto la censura attinente alla carenza di legittimazione attiva dell'attrice, perché era stata quest'ultima ad aver versato gli importi di cui ha chiesto la restituzione. Ha poi ritenuto che l'invocazione della nullità per vizio di forma del precontratto non fosse abusiva. Ha infine escluso che l'attrice non potesse ottenere la restituzione del pagamento in virtù dell'art. 63 cpv. 1 CO, perché, confidando nella validità del contratto e potendosi escludere la volontà di fare una donazione, essa aveva pagato per errore.
C.
Con ricorso in materia civile del 22 febbraio 2017 la A.________Sagl postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento delle sentenze di primo e secondo grado e il mantenimento dell'opposizione interposta ai precetti esecutivi. Ha altresì chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Dei motivi del ricorso si dirà nei considerandi di diritto.
La B.________ si è opposta all'emanazione di misure d'urgenza con osservazioni 28 febbraio 2017.
Con decreto 15 marzo 2017 la Presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al ricorso.
Con istanza datata 14 marzo 2017 la ricorrente ha presentato una richiesta di garanzie nel senso dell'art. 62 cpv. 2 LTF e con scritto 23 marzo 2017 ha trasmesso una serie di documenti concernenti la domanda di assistenza giudiziaria.
Diritto:
1.
1.1. Il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore di lite superiore alla soglia prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Il rimedio esperito si rivela pertanto in linea di principio ammissibile.
1.2. Per contro la domanda con cui la ricorrente desidera costringere l'opponente a fornire delle garanzie si rivela di primo acchito inammissibile. Una tale richiesta può infatti solo essere validamente presentata dalla parte convenuta (in ricorso) nei confronti della parte che adisce il Tribunale federale.
2.
Visto il tenore dell'impugnativa occorre innanzi tutto ricordare i principi che reggono l'esame di un ricorso in materia civile.
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , di regola esso considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1) ed esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e partitamente motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che essa deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che misura sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).
Ne segue che la lunga elencazione di norme della Costituzione federale (art. 5 cpv. 2 e 4, art. 9, art. 8 cpv. 1, art. 29 cpv. 1 e 2 e art. 30 cpv. 1 Cost.) e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 1, 6 n. 1, art. 13 e 14 CEDU ) non costituisce un'ammissibile censura. Anche laddove la ricorrente spende qualche parola a mo' di motivazione, la stessa appare astrusa o avulsa dalla garanzia invocata. Il ricorso non contiene pertanto alcuna censura che soddisfa le esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
2.2. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1).
In concreto la ricorrente lamenta un " mancato e manifestamente inesatto accertamento dei fatti " da parte dei Giudici d'appello, perché questi avrebbero omesso di esaminare altre censure che ha sollevato e perché non avrebbero considerato che le allegazioni dell'attrice a fondamento del suo errore nel fare il pagamento non sarebbero motivate. Ora, tali doglianze non concernono un accertamento manifestamente errato dei fatti e si rilevano in questo contesto inammissibili. Non configura nemmeno un'ammissibile critica delle constatazioni di fatto della Corte cantonale quanto scritto sotto il titolo "V FATTISPECIE" del ricorso, in cui la ricorrente espone un coacervo di circostanze e personali considerazioni sulla loro valutazione giuridica. La presente sentenza sarà quindi fondata sugli accertamenti di fatto contenuti nella decisione impugnata.
3.
3.1. La Corte cantonale ha ripreso le considerazioni del Pretore sulla nullità, per vizio di forma, del precontratto di compravendita immobiliare indicando che la qui ricorrente " non mette in forse in alcun modo queste deduzioni ". L'autorità inferiore ha pure indicato che la convenuta reputa a torto abusiva l'invocazione del vizio di forma da parte dell'attrice.
3.2. La ricorrente afferma che il contratto preliminare era valido senza alcun requisito di forma perché esso " garantiva di trovare (ed offrire alla convenuta) terreni "edificabili "" e sostiene - come " tesi principale nel merito " che " la rogazione di un atto notarile (vendita di un immobile) sottoposto a condizione sospensiva (della sua futura edificabilità) non è fattibile ". Essa afferma pure che tale contratto sarebbe stato eseguito, poiché la caparra era stata pagata e che, qualora fosse effettivamente stata necessaria la forma dell'atto pubblico, il proprietario dei fondi doveva essere a conoscenza della nullità del precontratto, " in quanto si muoveva nell'ambito di una operazione immobiliare di notevole ampiezza".
3.3. In concreto anche questa argomentazione ricorsuale si rivela in larga misura inammissibile. Da un lato essa è fondata su un contenuto del precontratto (la ricerca di terreni) che non risulta dalla sentenza impugnata. Dall'altro non è ravvisabile come la ricorrente possa ritenere che, con il semplice versamento delle caparre, il precontratto sarebbe stato eseguito, atteso che nemmeno essa afferma che tale pagamento fosse l'unica prestazione previstavi. Altrettanto misteriosi appaiono poi l'inferenza tra l'ampiezza dell'operazione immobiliare e la conoscenza del vizio di forma nonché l'assunto secondo cui certe pattuizioni potrebbero essere convenute nella forma scritta, ma non sarebbero suscettive di un atto pubblico.
4.
4.1. La Corte cantonale ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, rilevando che il versamento - quale caparra - da parte dell'attrice degli importi reclamati è assodato e che quindi spetta a quest'ultima chiederne la restituzione in seguito alla nullità del contratto.
4.2. Nel gravame in esame la ricorrente ripropone la predetta eccezione e ritiene che con la sua decisione la Corte cantonale avrebbe gravemente violato l'art. 59 cpv. 2 lett. c CPC.
4.3. In concreto giova innanzi tutto osservare che determinare la legittimazione attiva significa stabilire chi può far valere in giudizio in proprio nome una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF 125 III 82 consid. 1). La legittimazione attiva non è quindi disciplinata dall'art. 59 cpv. 2 lett. c CPC, norma che si occupa invece della capacità di essere parte e della capacità processuale. Per il resto si può aggiungere, ricordata la nullità del contratto per cui è stata versata la caparra di cui è chiesta la restituzione, che il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che quando, come nella fattispecie, una pretesa in realtà non esistente è stata pagata in proprio nome da un terzo, il credito fondato sull'indebito arricchimento spetta a quest'ultimo e non al presunto debitore (DTF 117 II 404 consid. 3b pag. 408). Così stando le cose è del tutto irrilevante che l'opponente non fosse parte al contratto e la censura va respinta.
5.
Infine, riferendosi all'art. 63 cpv. 1 CO la Corte cantonale ha fatto proprie le considerazioni pretorili secondo cui dall'istruttoria non risultava che l'attrice conoscesse la nullità del precontratto in funzione del quale aveva effettuato i versamenti e che può essere esclusa la volontà di effettuare una donazione.
Nella fattispecie la ricorrente non formula alcuna ammissibile censura contro tale considerazione, atteso che, contrariamente a quanto afferma nel ricorso, la Corte cantonale non ha messo a suo carico l'onere della prova.
6.
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella ridotta misura in cui risulta ammissibile. Anche la domanda di concessione del gratuito patrocinio va respinta. Infatti, da un lato, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente - che è una società a garanzia limitata - non risulta che tutti i suoi soci siano nell'indigenza e, dall'altro, il ricorso - in larghissima misura inammissibile - non aveva fin dall'inizio possibilità di esito favorevole ( art. 64 cpv. 1 e 2 LTF ). Le spese giudiziarie e le ripetibili, ridotte perché l'opponente è unicamente stata invitata a pronunciarsi sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 e 2 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 20 aprile 2017
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti