Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_243/2021
Sentenza del 20 aprile 2022
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Parrino, Presidente,
Moser-Szeless, Kradolfer, giudice supplente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Marco Cereghetti,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 15 marzo 2021 (32.2020.124).
Fatti:
A.
A.a. A.________, nato nel 1960, consulente immobiliare presso la propria ditta B.________ Sagl ha presentato nel maggio 2010 una domanda di prestazioni AI all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (in seguito UAI). Esso ha esperito dapprima gli accertamenti medici - che hanno permesso di concludere per un'incapacità lavorativa del 100% dal 1° gennaio 2010 e del 70% dal 1 febbraio 2011 in qualsiasi attività lavorativa - come pure quelli economici, in particolare l'inchiesta per indipendenti del 16 settembre 2011 elaborata dal Servizio d'inchiesta dell'UAI. Da un confronto del reddito da valido annuo di fr. 98'575.- con uno da invalido annuo di fr. 18'000.- nel suo precedente impiego, è risultata una perdita di guadagno dell'82%. Con decisione del 27 novembre 2011 l'UAI ha riconosciuto ad A.________ una rendita intera dal 1° gennaio 2011 e nessun provvedimento d'ordine professionale in quanto aveva ripreso, seppur in misura ridotta, la sua attività.
A.b. La rendita intera d'invalidità è stata confermata dopo revisione d'ufficio, con pronuncia del 31 agosto 2012.
A.c. Nell'ambito della revisione d'ufficio del 2014 sono stati esperiti approfondimenti di natura valetudinaria, segnatamente la perizia pluridisciplinare del 30 giugno 2016 da parte del Servizio Accertamento Medico (SAM) dell'UAI - come pure i successivi complementi e le diverse prese di posizione del Servizio Medico Regionale TI/GR (SMR) - che hanno consentito di accertare un miglioramento dello stato di salute, rispettivamente della capacità lavorativa attestata nella misura del 60% in attività lavorativa adeguata. L'UAI ha effettuato il 2 dicembre 2016 un'altra inchiesta economica per l'attività professionale indipendente, che ha permesso di determinare - mediante metodo straordinario - un grado d'invalidità del 40%. Con decisione del 14 dicembre 2017 l'UAI ha di conseguenza ridotto la rendita intera d'invalidità a un quarto di rendita.
Con sentenza del 12 dicembre 2018 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha accolto il ricorso interposto dall'assicurato e, dopo aver annullato la decisione impugnata, ha rinviato gli atti all'amministrazione per nuovi accertamenti, segnatamente per un complemento peritale nel senso di stabilire, nell'abituale attività, la capacità lavorativa nelle mansioni svolte fuori dall'ufficio e quantificate nella misura del 70% dell'insieme dell'attività stessa, tenuto anche conto della riduzione di rendimento per motivi psichiatrici. L'amministrazione doveva in seguito procedere alla determinazione del grado d'invalidità secondo il metodo straordinario, metodo rimasto incontestato.
L'UAI ha pertanto esperito il complemento peritale del SAM del 28 gennaio 2020, con cui è stata accertata nella sua attività di consulente immobiliare un'inabilità lavorativa del 40% dal 31 dicembre 2012, aumentata all'80% dal 1° luglio 2016 mentre in attività adeguate (di tipo leggero, sedentario e senza sforzi fisici) un'incapacità del 40% continua da fine dicembre 2012. Fondandosi in seguito sul rapporto finale del SMR del 6 febbraio 2020, come pure sull'inchiesta economica per l'attività indipendente di cui al rapporto del 14 maggio 2020 - confermato l'8 luglio 2020 - l'UAI, applicando il metodo ordinario, ha raffrontato un reddito annuo da valido di fr. 98'575.- con uno da invalido di fr. 52'121.-, ottenendo un grado d'invalidità del 47% (per il 2019). Con decisione del 31 agosto 2020 l'UAI ha ripristinato all'assicurato e ai propri figli il diritto a una rendita intera d'invalidità (grado AI del 70%) con effetto dal 1° febbraio 2018. Con decisione del 4 settembre 2020 l'UAI ha ridotto la rendita d'invalidità dell'assicurato e dei figli a un quarto di rendita dal 1° novembre 2020.
B.
A.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo l'annullamento delle decisioni amministrative e il ripristino del diritto alla rendita intera anche a far tempo dal 1° novembre 2020.
Con sentenza del 15 marzo 2021 il Tribunale cantonale ha respinto il gravame e confermato le decisioni con cui la rendita intera d'invalidità è stata ripristinata dal 1° febbraio 2017 (recte 1° febbraio 2018) e successivamente ridotta a un quarto con effetto dal 1° novembre 2020.
C.
Il 26 aprile 2021 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso al Tribunale federale con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale e il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità anche dopo il 1° novembre 2020.
Invitati a pronunciarsi sul ricorso, l'UAI ha proposto di respingerlo, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a determinarsi.
Diritto:
1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 145 V 188 consid. 2; 140 III 16 consid. 2.1 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
2.
2.1. La lite s'iscrive nell'ambito di una procedura di revisione nel senso dell'art. 17 LPGA e concerne il diritto a prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Considerate le conclusioni e le motivazioni del ricorrente, l'oggetto della lite concerne il diritto alla rendita intera d'invalidità di A.________ anche dopo il 1° novembre 2020 o se debba essere ridotto a un quarto di rendita d'invalidità come deciso dall'UAI e confermato nella sentenza impugnata.
2.2. Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale cantonale ha già esposto in modo dettagliato le norme legali e la prassi in materia, rammentando in particolare i presupposti e gli effetti di una procedura di revisione nel senso dell' art. 17 LPGA (cfr. anche art. 88a cpv. 1 OAI), la nozione d'invalidità (art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA ), la determinazione del grado d'invalidità (art. 16 LPGA e art. 28a LAI), in particolare la nozione e le condizioni del metodo straordinario di calcolo impiegato per la definizione del grado d'invalidità dei lavoratori indipendenti (cfr. DTF 128 V 29 consid. 4a con riferimenti). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
2.3. Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la revisione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20; cfr. ulteriore sviluppo dell'AI; modifica del 19 giugno 2020, RU 2021 705, FF 2017 2191). Le decisioni dell'UAI qui contestate sono state emesse il 31 agosto 2020, rispettivamente il 4 settembre 2020, ovvero prima dell'entrata in vigore della revisione del 1° gennaio 2022. Conformemente ai principi generali del diritto intertemporale e ai fatti rilevanti del caso (fra molte cfr. DTF 129 V 354 consid. 1 con riferimenti), le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20) e quelle dell'Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI; RS 831.201) così come la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) sono quindi applicabili nella versione valida fino al 31 dicembre 2021. Si rileva altresì che, conformemente alla giurisprudenza consolidata, sono determinanti i fatti realizzati fino al momento delle decisioni contestate (sulla questione cfr. DTF 144 V 210 consid. 4.3.1; 121 V 362 consid. 1 b con riferimenti).
3.
3.1. Sull'aspetto valetudinario il Tribunale cantonale ha confermato le conclusioni della perizia pluridisciplinare del SAM del 30 giugno 2016 e del successivo complemento del 28 gennaio 2020, riprese nel rapporto finale del 6 febbraio 2020 del dott. C.________ del SMR, accertando un'inabilità lavorativa al 40% in qualsiasi attività da dicembre 2012 e da dicembre 2016 un'inabilità all'80% quale consulente immobiliare (considerando sia le attività svolte all'interno che all'esterno dell'ufficio) e un'abilità al lavoro al 60% in attività adeguate di tipo leggero, sedentario e senza sforzi fisici. Vi è stato dunque un miglioramento rispetto alla prima decisione di rendita del 27 novembre 2011. Da un punto di vista economico la Corte cantonale ha escluso l'applicazione del metodo ordinario in considerazione dell'assenza di cifre affidabili e ha proceduto mediante metodo straordinario, così come dal computo effettuato dall'ispettore AI nel contesto della risposta di causa. L'ispettore ha ripreso i dati esposti nel rapporto finale del SMR del 6 febbraio 2020 e ha proceduto alla valutazione economica. Il Tribunale cantonale ha infine confermato per il 2019 il reddito da "invalido" di fr. 51'233.- e da "valido" di fr. 91'488.-, dal cui confronto emerge un grado d'invalidità del 44%. Il Tribunale cantonale ha concluso che l'UAI aveva pertanto correttamente ripristinato una rendita d'invalidità intera dal 1° febbraio 2017 (recte 2018) ridotta a un quarto dal 1° novembre 2020.
3.2. Il ricorrente contesta dapprima l'applicazione del metodo straordinario in luogo di quello ordinario. Egli censura in seguito sostanzialmente le incapacità lavorative ritenute, segnatamente afferma che l'incapacità lavorativa nella sua professione abituale di consulente immobiliare indipendente fissata all'80% costituirebbe una percentuale globale che considera tutte le attività che la professione di immobiliarista comporta e non solo l'attività esterna. Egli critica inoltre che l'abilità lavorativa del 60% dal punto di vista psichico concerna solo un'attività adeguata e pertanto non di certo una di natura stressante come quella di immobiliarista. Egli ritiene che si sarebbe dovuto mettere a confronto un reddito da valido di fr. 100'000.- annui - in considerazione del fatto che nel 2009 era di fr. 98'575.- - e uno da invalido di fr. 62'000.- al 100% per attività semplice e ripetitiva, da cui andrebbe ancora dedotto il 40% e poi il 20% per deduzione sociale.
4.
4.1. Il tema di sapere quale metodo di valutazione dell'invalidità applicare è una questione di diritto liberamente riesaminabile dal Tribunale federale (cfr. sentenza 9C_325/2021 del 21 dicembre 2021 consid. 2.2), anche nell'ambito di una procedura di revisione (cfr. DTF 130 V 253 consid. 3.4 seg.).
4.2. La valutazione dell'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa (art. 28a cpv. 1 LAI) avviene il linea di principio mediante il metodo ordinario di confronto dei redditi di cui all'art. 16 LPGA (fra molte cfr. DTF 137 V 334 consid. 3.1.1). Se però un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da paragonare è escluso, rispettivamente se risulta particolarmente difficile, occorre orientarsi al metodo straordinario. Tale è il caso soprattutto per i lavoratori indipendenti (sul tema cfr. DTF 104 V 135 consid. 2c, come pure sentenza 8C_308/2008 del 24 settembre 2008 consid. 2.2). In tali circostanze, l'invalidità viene calcolata secondo le ripercussioni economiche che la riduzione del rendimento esplica sulla situazione concreta dove si svolge l'attività dell'assicurato divenuto invalido (DTF 128 V 29 consid. 1 e 105 V 151 consid. 2b).
4.3. Il ricorrente censura l'applicazione del metodo straordinario in luogo di quello ordinario in quanto a suo dire vi sarebbero cifre affidabili, riferendosi in particolare alle percentuali di inabilità lavorativa.
4.3.1. Il ricorrente non può essere seguito nelle proprie critiche concernenti il metodo straordinario. In effetti, come accertato dal Tribunale cantonale, nel caso di specie non è possibile estrapolare dati sufficientemente precisi per procedere a un raffronto dei redditi in virtù del metodo ordinario (art. 16 LPGA e art. 28a cpv. 1 LAI). I dati economici non sono difatti né lineari né costanti, pertanto non possono essere considerati affidabili. Non vi sono cifre precise in particolare delle attività, rispettivamente delle ripartizioni delle funzioni, del ricorrente e di quelle di sua moglie. Come evidenziato nell'annotazione dell'ispettorato AI del 30 ottobre 2020 resa pendente causa dinnanzi all'autorità precedente, il ricorrente nella sua attività abituale di immobiliarista era attivo al 70% all'esterno (per incontri con architetti e clienti, per visionare e mostrare oggetti) mentre per il 30% si occupava della parte burocratica (contratti, trattative, etc.). Le limitazioni, soprattutto quelle legate alle affezioni psichiche (riduzione di rendimento per scarsa energia, astenia, difficoltà di memorizzazione e concentrazione sul lungo periodo), come quelle dovute alla patologia polmonare sono state parzialmente addizionate (cfr. rapporto SMR del 6 febbraio 2020), per giungere a un accertamento di inabilità lavorativa all'80% nell'abituale attività, intesa come riduzione di rendimento. Da qui la suddivisione delle mansioni lavorative tra i coniugi, così come del resto è sempre stato il caso. Il ricorrente, socio gerente della B.________ Sagl fino all'aprile 2015, deteneva il 95% delle quote sociali e sua moglie il 5%, mentre successivamente le hanno ripartite al 50% ciascuno. Dopo il danno alla salute insorto nel 2010 e alla base della rendita intera d'invalidità dal 1° gennaio 2011, il ricorrente ha sempre lavorato come intermediario immobiliare indipendente, limitando per lo più la sua attività in considerazione delle affezioni alla salute. Ora, dagli accertamenti della Corte cantonale la moglie lavora nella ditta e sostituisce per la maggior parte il marito nelle attribuzioni all'esterno, per lui difficoltose: il lavoro è rimasto invariato ma vi è stato un cambio di mansioni. Di fatto la moglie ha sostituito il marito nei compiti che non poteva più eseguire, mentre è esigibile che egli svolga le mansioni in ufficio che prima erano per lo più esercitate dalla moglie. Tutto è in evoluzione in funzione soprattutto dello sviluppo in ambito medico. Vi sono anche troppi fattori estranei all'invalidità che influenzano il reddito del ricorrente, come d'altronde anche quello della moglie (a titolo d'esempio i salari AVS di quest'ultima per il 2018 e per il 2019 che sono maggiori di quello contrattuale), che non permettono di estrapolare dati sufficientemente precisi per procedere a un raffronto dei redditi conformemente al metodo ordinario, che non trova pertanto applicazione al caso in esame.
4.3.2. Il ricorrente non può nemmeno essere seguito quando pretende l'esclusione del metodo straordinario per l'assenza di cifre affidabili, in particolare riferendosi ai dati di natura medica, ovvero postulando che il grado di incapacità lavorativa nella sua professione abituale di consulente immobiliare indipendente era stato fissato dal punto di vista medico nella misura dell'80% dal 1° luglio 2016. Egli ribadisce che si tratta di una percentuale globale che considera tutte le attività di un immobiliarista e non solo le attività esterne. Come ampiamente motivato in precedenza, i dati a cui si riferisce la giurisprudenza sono principalmente quelli economici, detto altrimenti per poter utilizzare il metodo ordinario è necessario che i redditi da mettere a confronto possano essere determinati esattamente dal profilo numerico (cfr. DTF 128 V 29 consid. 1 con riferimenti). Le censure del ricorrente si riferiscono per lo più ad aspetti relativi alla capacità e all'esigibilità lavorativa, dunque aspetti di natura medica (sul tema cfr. DTF 125 V 256 consid. 4 con riferimenti). Si rileva altresì che, per giurisprudenza consolidata, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano questioni di fatto che possono essere riesaminate dal Tribunale federale solo in maniera molto limitata (cfr. consid. 1; DTF 132 V 393 consid. 3.2). Le affermazioni apodittiche del ricorrente in tal senso non sono nemmeno, sotto tale aspetto, ammissibili, in quanto si esauriscono in critiche di natura meramente appellatoria (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti), pertanto in termini inammissibili in questa sede, senza peraltro nemmeno dimostrare perché sarebbe stato arbitrario da parte del Tribunale cantonale dare la preferenza alle conclusioni del servizio medico dell'UAI.
5.
5.1. In merito al calcolo secondo il metodo straordinario, la Corte cantonale ha fatto proprio quello operato dall'ispettore AI il 30 ottobre 2020 allegato alla risposta di causa dell'UAI dinnanzi all'autorità inferiore. Per quanto attiene all'aspetto economico-lavorativo, in considerazione di quanto affermato dal ricorrente medesimo, l'ispettore ha diviso in due i campi d'attività di immobiliarista senza il danno alla salute, ovvero quella esterna e quella interna, fissando un grado di ponderazione del 70% per la prima e del 30% per la seconda, come da sua dichiarazione. In seguito è stato tenuto conto delle ripercussioni del danno, ovvero dell'incapacità lavorativa dell'80% per le attività all'esterno e del 40% per quelle d'ufficio. Anche in questa sede il ricorrente censura che l'attività in ufficio non può essere paragonata a un'attività semplice, sedentaria. Il ricorrente non merita di essere seguito, in quanto omette di considerare che il Tribunale cantonale ha motivato che dal punto di vista neurologico, reumatologico, pneumologico e oncologico egli è stato ritenuto abile al lavoro in attività sedentarie e leggere (non per lavori fisici pesanti e medio-pesanti per motivi pneumologici), comparabili con quelle amministrative svolte in ufficio. La riduzione di capacità lavorativa in qualsiasi attività, pertanto anche in quella sedentaria, è dovuta a motivi psichici e quindi a giusta ragione è stata ritenuta l'incapacità lavorativa in attività immobiliari d'ufficio. Fondandosi sulla valutazione dell'UAI del 30 ottobre 2020, il Tribunale cantonale ha inoltre suddiviso le attività di immobiliarista svolte dopo l'insorgenza dell'invalidità, stimando al 90% i compiti da effettuare in ufficio e al 10% quelli "esterni". Questa nuova ponderazione si giustifica in ottemperanza all'obbligo di ridurre il danno e tiene conto degli impedimenti legati allo stato di salute del ricorrente che gli impediscono di fare sforzi e lo costringono a un attività più sedentaria. Del resto, il ricorrente, in seguito all'invalidità, ha riorganizzato la sua ditta coinvolgendo la moglie nei compiti da svolgere fuori ufficio. Ne consegue che l'incapacità lavorativa ponderata dell'8% in attività esterne e del 36% in quelle interne meritano di essere confermate, come pure la percentuale d'invalidità complessiva del 44% che ne deriva. D'altronde anche per quanto attiene ai salari ritenuti per i campi d'attività, il Tribunale cantonale ha avallato quelli stabiliti dall'ispettore AI, segnatamente utilizzando i dati statistici TA1 skill 2018, considerando per entrambe le mansioni la posizione 68, attività immobiliare, livello di qualifica 3, uomini, ottenendo per il 2019 un salario da valido di fr. 91'488.- e da invalido di fr. 51'233.-.
5.2. Il ricorrente non può essere seguito allorquando postula per il reddito da valido di fr. 100'000.- in quanto nel 2009 aveva percepito fr. 98'575.- e per quello da invalido fr. 62'000.- annui per un'attività semplice e ripetitiva al 100% da cui va dedotto il 40% e ancora il 20% per deduzioni sociali. A prescindere che il ricorrente si richiama a pretese formulate in maniera del tutto generica e apodittica, che si esauriscono in inammissibili critiche appellatorie, si tratta per lo più di dati, rispettivamente di motivazioni, riferiti al metodo ordinario che come visto in precedenza non è applicabile al caso di specie.
6.
Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, alla Corte cantonale non possono nemmeno essere rimproverate violazioni del diritto di essere sentito, segnatamente di non aver dato seguito, a suo dire senza motivazione sostenibile, alla richiesta di assunzione delle prove richieste in sede di ricorso, ovvero di perizia medica, di perizia sull'attività di immobiliarista come pure dell'audizione della moglie. Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) comprende il diritto dell'interessato di offrire prove pertinenti e di ottenerne l'assunzione (cfr. DTF 140 I 99 consid. 3.4), ma tale garanzia costituzionale non impedisce all'autorità di rinunciare a svolgere atti d'istruzione se, fondandosi su un apprezzamento coscienzioso delle prove (DTF 125 V 351 consid. 3a), è convinta che i fatti siano stati provati secondo il grado della verosimiglianza preponderante e nessun provvedimento probatorio supplementare possa modificare un tale apprezzamento. Ora, nella fattispecie, i giudici di prime cure, condividendo quanto stabilito nella perizia pluridisciplinare del SAM, e nei suoi successivi complementi, hanno rinunciato a procedere ad altre misure d'istruzione, in quanto hanno ritenuto gli elementi d'ordine medico sufficienti. Lo stesso vale per i dati economici risultanti dalle inchieste per assicurati con attività professionale indipendente svolte dall'UAI. La Corte cantonale poteva dunque, senza arbitrio, considerare chiara la situazione medica ed economica senza bisogno di accertamenti aggiuntivi, l'incarto contenendo già le indicazioni utili ai fini decisionali.
7.
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 20 aprile 2022
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Parrino
La Cancelliera: Cometta Rizzi