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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_370/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 20 maggio 2014  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Mathys, Presidente, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,  
opponente. 
 
Oggetto 
Decreti di non luogo a procedere, esigenza di motivazione del ricorso, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 25 marzo 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Con sentenza del 25 marzo 2014, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato irricevibili i reclami interposti da A.________ contro nove decreti di non luogo a procedere emanati dal Ministero pubblico a seguito di sue diverse denunce e querele. 
 
Scrivendo sul verso di tale sentenza, A.________ si rivolge al Tribunale federale con un' "op[p]osizione". 
 
2.   
I ricorsi al Tribunale federale devono contenere le conclusioni e i motivi nei quali occorre spiegare in modo conciso perché la decisione contestata violerebbe il diritto ai sensi degli art. 95 segg. LTF (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
Queste esigenze sono completamente disattese nella fattispecie, in particolare anche in punto alla richiesta di gratuito patrocinio. Il ricorrente non formula alcuna conclusione e non invoca, spiegandola, alcuna violazione del diritto da parte della CRP. Si limita a porre degli interrogativi, senza peraltro accennare minimamente alla sentenza della Corte cantonale, unico oggetto di esame in questa sede (v. art. 80 LTF). 
 
3.   
Risultando manifestamente inammissibile, il ricorso dev'essere evaso mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
 
Considerate le particolarità del caso, nonché la situazione dell'insorgente, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 20 maggio 2014 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Mathys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy