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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_258/2019  
 
 
Sentenza del 20 maggio 2019  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Chaix, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Comune di Morcote, 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino. 
 
Oggetto 
autonomia comunale (posteggio), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 17 aprile 2019 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino 
(inc. n. 52.2017.415). 
 
 
Considerando:  
che il 16 giugno 2016 il Municipio di Morcote ha negato a A.________ il rilascio della richiesta autorizzazione per l'utilizzo di un parcheggio pubblico, ritenendo che tale facilitazione poteva essere concessa soltanto alle persone residenti nell'area di utilizzo dello stesso, ma non a quelle, come l'istante, abitanti nel nucleo, per questi ultimi sussistendo la possibilità di stipulare abbonamenti annuali, gli argomenti della minore distanza e del tragitto più comodo addotti dall'istante non essendo decisivi; 
che con decisione dell'11 luglio 2017 il Consiglio di Stato ha respinto un gravame del ricorrente, giudizio confermato dal Tribunale cantonale amministrativo con giudizio del 17 aprile 2019; 
 
che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di riesaminarla; 
 
che non sono state chieste osservazioni al gravame; 
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1); 
 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380); 
che disattendendo tale obbligo, il ricorrente si limita a ribadire che potendo utilizzare il parcheggio in questione sulla base della richiesta autorizzazione il percorso dalla sua abitazione sarebbe più comodo e agevole e il tragitto si ridurrebbe di tre o quattro minuti; 
 
ch'egli non si confronta tuttavia, se non in maniera del tutto generica, con gli argomenti principali posti a fondamento del criticato giudizio, in particolare con il vasto margine di apprezzamento derivante dall'autonomia comunale che spetta al Municipio in tale ambito e che non sarebbe stato ecceduto in concreto, né spiega perché la decisione impugnata non sarebbe soltanto discutibile ma addirittura insostenibile e quindi arbitraria (DTF 145 II 32 consid. 5.1 pag. 41); 
ch'egli non contesta neppure, con una motivazione conforme all'art. 42 LTF, la conclusione della Corte cantonale, secondo cui essa, quale autorità di ricorso, non può annullare la criticata norma nel quadro di un controllo astratto della relativa ordinanza municipale; 
che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 400.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al ricorrente, al Comune di Morcote, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 20 maggio 2019 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri