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[AZA 7] 
H 109/00 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini, 
supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Sentenza del 20 giugno 2000 
 
nella causa 
A.________ M.________, Italia, ricorrente, 
 
contro 
Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra 28, opponente, 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
Fatti : 
 
A.- A. M.________, nata nel 1920, era titolare di una rendita di vecchiaia semplice dal 1° settembre 1982. Con il compimento del 65mo anno di età da parte del marito M.________ M.________, pure nato nel 1920, gli interessati vennero posti al beneficio di una rendita di vecchiaia per coniugi dal 1° aprile 1985. 
Il 10 giugno 1999 M.________ M.________ chiese alla Cassa svizzera di compensazione di versargli, da quel momento in avanti, due pensioni separate, vale a dire un assegno intestato a sua moglie, l'altro a sè stesso. 
Mediante decisioni dell'11 agosto 1999 la Cassa riconobbe ad ognuno dei coniugi una mezza rendita di vecchiaia per coniugi di fr. 445.- mensili. 
 
B.- A.________ M.________ presentò gravame alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero. Chiese il ripristino della rendita di vecchiaia originaria erogatale nel 1982. 
In risposta la Cassa propose la reiezione del gravame. 
Argomentò che, avendo i coniugi M.________ raggiunto l'età pensionabile prima del 31 dicembre 1996, il diritto alla rendita di vecchiaia andava determinato conformemente all'art. 22 LAVS in vigore fino a quella data, che al secondo capoverso non prevedeva il diritto a una rendita di vecchiaia calcolata sulla base del proprio periodo contributivo, ma unicamente il diritto alla metà della rendita per coniugi. 
Con giudizio del 10 febbraio 2000 la Commissione di ricorso respinse il gravame, facendo proprie le considerazioni contenute nella risposta della Cassa. 
 
 
C.- L'assicurata interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte. Chiede in sostanza nuovamente che le venga erogata la rendita di vecchiaia semplice percepita prima che suo marito compisse 65 anni invece di una mezza rendita per coniugi. 
La Cassa svizzera di compensazione e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali propongono la reiezione del gravame, mentre Mario Merlin ne postula l'accoglimento. 
 
Diritto : 
 
1.- Secondo l'art. 36a cpv. 1 lett. b OG, applicabile in virtù del rinvio contenuto all'art. 135 OG, le sezioni del Tribunale federale delle assicurazioni, nella composizione di tre giudici, decidono all'unanimità, senza deliberazione pubblica, di respingere un ricorso manifestamente infondato. È considerato tale il ricorso cha appare di primo acchito, sulla base di un esame sommario ma certo, privo di ogni possibilità di esito favorevole (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, commento all'art. 36a, pag. 302). La decisione sarà motivata sommariamente. Se del caso, essa potrà far riferimento ai motivi della decisione impugnata o all'atto scritto di una parte o di un'autorità (art. 36a cpv. 3 OG; Poudret, op. cit. , pag. 306). 
 
2.- Sia la Cassa, nelle osservazioni al gravame di primo grado, sia la Commissione di ricorso, nell'impugnato giudizio, hanno ampiamente illustrato i motivi per i quali la ricorrente ha diritto unicamente alla metà della rendita di vecchiaia per coniugi e non alla rendita calcolata sulla base del proprio periodo contributivo. 
Il Tribunale federale delle assicurazioni non può che ribadire tali considerazioni e confermare la corretta applicazione da parte delle precedenti istanze della normativa determinante sino alla fine del 1996. 
Considerato quanto precede, il ricorso di diritto amministrativo si rivela dunque manifestamente infondato e come tale dev'essere respinto in base alla procedura semplificata di cui all'art. 36a cpv. 1 lett. b OG
 
3.- Nelle osservazioni al presente ricorso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rileva comunque quanto segue: 
"Desideriamo ... segnalare l'opportunità a che l'assicurata sia resa attenta sui possibili miglioramenti che potrebbero scaturire da un riesame del calcolo della sua rendita alla luce della lett. c., cpv. 6, delle disposizioni transitorie della 10a revisione dell'AVS. Dall'esame dell'incarto allegato al ricorso e precisamente nel foglio di calcolo della rendita semplice di vecchiaia dell'assicurata, risulta che non vennero tenuti in considerazione gli anni dal 1953 al 1957. Visto che, al contrario, il marito in quegli anni è accertato che vivesse in Svizzera, negli atti in nostro possesso mancano dei riscontri oggettivi per stabilire con precisione se anch'ella non sia stata domiciliata in Svizzera e quindi coperta in virtù dei contributi versati dal marito (art. 3, cpv. 2, lett. b, vLAVS). Si può anche notare che sui vecchi formulari di richiesta della rendita, la menzione degli eventuali figli è limitata a quelli che, al momento della domanda, non avevano ancora compiuto i 18 anni, non essendoci a quel tempo ancora il diritto ad accrediti per compiti educativi. Può perciò risultare verosimile che la signora, in quegli anni dove non ha direttamente contribuito, potrebbe essere stata domiciliata in Svizzera seppure dedita alla cura di eventuali figli.. " 
 
Per ragioni di economia procedurale il Tribunale federale delle assicurazioni considera opportuno trasmettere gli atti direttamente alla Cassa perché esamini d'ufficio la fattispecie dal profilo del capoverso 6 della lettera c delle disposizioni transitorie della 10a revisione dell'AVS, esperendo, con la collaborazione della ricorrente, i chiarimenti necessari. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II. Gli atti sono trasmessi d'ufficio alla Cassa svizzera di compensazione perché proceda conformemente ai considerandi. 
III. Non si percepiscono spese giudiziarie. 
 
 
IV.La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, all'Ufficio federale 
 
 
delle assicurazioni sociali, nonché a Mario 
Merlin. 
Lucerna, 20 giugno 2000 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera: 
 
Il Cancelliere: