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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_436/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 20 giugno 2017  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Zünd, Donzallaz, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. Municipio di X.________, 
2. Comune di X.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore ed operatore specialista nel settore principale della costruzione (CV - LEPICOSC), viale Portone 4, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
multa, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 marzo 2017 
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Per motivi che non occorre qui rievocare, la Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge ticinese sull'esercizio della professione di impresario costruttore ed operatore specialista nel settore principale della costruzione (di seguito: CV-LEPICOSC) ha inflitto, l'8 febbraio 2017, al Municipio di X.________ una multa di fr. 5'000.-- per mancato adempimento dei doveri di vigilanza attribuitigli dalla legge (art. 18 cpv. 1 e 3 LEPICOSC [RL/TI 7.1.5.3]). 
 
B.   
Con sentenza del 14 marzo 2017 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva il gravame esperito dal Municipio avverso la citata decisione. In primo luogo ha rilevato che poiché la capacità giuridica e quella di essere parte competevano esclusivamente al Comune, solo costui possedeva la qualità per agire in giudizio, al Municipio incombendo unicamente una competenza di rappresentanza. In seguito, dopo aver osservato che la terminologia utilizzata nella legge (art. 18 LEPICOSC) era per il vero discutibile, in quanto prevedeva la possibilità di sanzionare il Municipio malgrado non fruisse né della capacità giuridica né di quella di essere parte in un procedimento, ha precisato che anche se il Municipio era formalmente il destinatario della sanziona litigiosa, la stessa dal profilo materiale riguardava esclusivamente il Comune. Infine ha concluso aggiungendo che un'impugnativa presentata da un Municipio in nome proprio non poteva, conformemente alla giurisprudenza, essere considerata come introdotta a nome del Comune. 
 
C.   
L'8 maggio 2017 il Municipio, in nome proprio, e il Comune di X.________, rappresentato dal Municipio, hanno inoltrato al Tribunale federale con un unico atto un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale con cui chiedono che, previa concessione dell'effetto sospensivo al loro gravame, la sentenza impugnata sia annullata e che la Corte cantonale esamini nel merito il ricorso sottopostole avverso la decisione della CV-LEPICOSC. In via subordinata domandano che quest'ultima decisione sia dichiarata nulla. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 252 consid. 1 pag. 254; 139 V 42 consid. 1 pag. 44). Ciononostante, incombe alla parte ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF) dimostrare l'adempimento, nel caso non sia evidente, delle condizioni di ammissibilità del gravame, pena l'inammissibilità dello stesso (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372; 137 III 522 consid. 1.3 pag. 525 e rispettivi rinvii). 
 
2.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico, inoltrato contro una decisione finale emanata da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) e presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 combinato con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) è, di principio, ammissibile. 
 
3.  
 
3.1.  
 
3.1.1. In primo luogo il Municipio dichiara ricorrere in nome proprio e si richiama all'art. 89 cpv. 1 LTF. Fa valere di avere partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (lett. a), di essere, quale destinatario della sentenza cantonale e della multa pronunciata in prima istanza, particolarmente toccato dalla decisione contestata (lett. b) e, infine, di avere un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (lett. c) in quanto gli è stata inflitta una multa, più le spese.  
 
3.1.2. Il fatto che il Municipio ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, come richiesto dalla lettera a dell'art. 89 cpv. 1 LTF, non è sufficiente per potere agire dinanzi al Tribunale federale. Occorre inoltre che anche le esigenze poste dalle lettere b e c del medesimo capoverso siano date. Ora, oggetto di giudizio è una decisione d'inammissibilità nell'ambito della quale il Tribunale cantonale amministrativo è giunto alla conclusione che destinatario materiale della multa contestata era esclusivamente il Comune. Altrimenti detto né il Municipio in quanto tale né i singoli municipali a titolo personale sono stati considerati come destinatari della multa in questione né, di riflesso, come parti. Ne discende che essi non sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata - non essendone i destinatari materiali - né hanno un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica siccome non ne trarrebbero nessuna utilità pratica, nel senso che non verrebbe a cadere quel pregiudizio economico, ideale, sostanziale o di altro genere causato dalla sentenza impugnata (DTF 138 III 537 consid. 1.2.2 pag. 539 e riferimenti). Pregiudizio che non sussiste nei loro confronti siccome non sono, come già rilevato, i destinatari materiali della multa. Non essendo legittimati ad agire dinanzi al Tribunale federale, ne discende che al riguardo il ricorso sfugge ad un esame di merito.  
 
3.2.   
Per fondare la propria legittimazione ad agire il Comune ricorrente, rettamente rappresentato dal Municipio (sentenza 1C_707/2013 del 30 settembre 2013 consid. 1.2 e rinvio), si richiama pure lui alla clausola generale dell'art. 89 cpv. 1 LTF. Questa norma si indirizza in primo luogo ai privati, ma anche una corporazione di diritto pubblico può richiamarvisi in due ipotesi, che vanno però ammesse solo in modo restrittivo (DTF 141 II 161 consid. 2.1 pag. 164). 
 
3.2.1. In primo luogo una collettività pubblica può appellarsi all'art. 89 cpv. 1 LTF quando l'atto impugnato la colpisce come un privato, o in modo analogo, nella sua situazione materiale (patrimonio amministrativo oppure finanziario) o giuridica e che fruisce di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica di tale atto (DTF 141 II 161 consid. 2.1 pag. 164; 140 I 90 consid. 1.2.1 pag. 93 e rispettivi riferimenti; vedasi anche sentenza 2C_116/2014 del 16 agosto 2016 consid. 2.3). In concreto è manifesto che il Comune ricorrente non è toccato come un privato dato che, chiaramente, interviene quale detentore del pubblico potere: esso non può quindi richiamarsi all'art. 89 cpv. 1 LTF alla stregua di un singolo cittadino.  
 
3.2.2. La prassi ammette poi che un ente pubblico può invocare l'art. 89 cpv. 1 LTF quando è toccato in maniera qualificata nei suoi interessi di pubblico imperio ("hoheitlichen Befugnissen berührt") degni di protezione (DTF 141 II 161 consid. 2.3 pag. 166 seg.; 140 I 90 consid. 1.2.2 pag. 93 seg.; 138 I 143 consid. 1.3.1 pag. 148 seg.; 136 I 265 consid. 1.4 pag. 268 seg.; 136 II 383 consid. 2.3 e 2.4 pag. 385 seg.). Un interesse generale ad una corretta applicazione del diritto non è sufficiente per ammettere la legittimazione ad agire in base all'art. 89 cpv. 1 LTF così come non lo è qualsiasi interesse pecuniario della collettività pubblica che scaturisce direttamente o indirettamente dall'esecuzione di un compito pubblico; l'eventuale interesse economico è infatti solo un corollario e non è atto, preso a sé stante, a fondare la legittimazione a ricorrere del Comune (DTF 141 II 161 consid. 2.3 pag. 165 con riferimenti). Il Comune deve invece dimostrare che è toccato in maniera qualificata nei suoi interessi di pubblico imperio e che sono in gioco suoi interessi pubblici centrali (DTF 141 II 161 consid. 2.3 pag. 165; 140 I 90 consid. 1.2.2 pag. 94 entrambe contenenti un esposto ampio e dettagliato dei casi in cui la legittimazione dell'ente pubblico è stata ammessa, rispettivamente negata). Sennonché nella presente fattispecie il Comune ricorrente si limita ad addurre di essere legittimato a ricorrere poiché adempie i requisiti generali posti dall'art. 89 cpv. 1 LTF. Esso tuttavia non spiega né dimostra (art. 42 cpv. 2 LTF) in ché sarebbe leso nelle sue prerogative di pubblico potere né prova che degli interessi pubblici centrali sarebbero in gioco: esso non può di conseguenza dedurre la propria legittimazione ad agire dal citato disposto.  
 
3.3. Ai sensi dell'art. 89 cpv. 2 lett. c LTF hanno diritto di presentare un ricorso in materia di diritto pubblico i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla Costituzionale cantonale o dalla Costituzione federale. Detta norma si riferisce segnatamente all'autonomia comunale garantita dall'art. 50 cpv. 1 Cost., rispettivamente dall'art. 16 cpv. 2 Cost./TI (RL/TI 1.1.1.1). Affinché il ricorso sia ammissibile, occorre tuttavia che la censura concernente l'autonomia comunale sia ricevibile, altrimenti detto che il Comune la faccia valere in maniera sufficientemente motivata (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 140 I 90 consid. 1.1 pag. 92 e numerosi riferimenti). Sapere poi se il Comune disponga effettivamente di autonomia nel campo litigioso e se questa sia stata disattesa è questione di merito, non di ammissibilità (DTF 136 I 404 consid. 1.1.3 pag. 407). Sennonché nel caso concreto il Comune ricorrente non invoca minimamente la propria autonomia. Anche da questo profilo il ricorso in materia di diritto pubblico è quindi inammissibile.  
 
4.   
La presente impugnativa non è nemmeno ricevibile quale ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Detto rimedio, contrariamente all'art. 89 cpv. 2 lett. c LTF, non prevede un diritto di ricorso specifico per gli enti pubblici, di modo che le esigenze per potersene avvalere scaturiscono dall'art. 115 LTF (DTF 140 I 285 consid. 1.2 pag. 290 e richiamo dottrinale). La nozione d'interesse giuridico ai sensi dell'art. 115 lett. b LTF è legata ai motivi di ricorso previsti all'art. 116 LTF, nel senso che la parte ricorrente dev'essere titolare del diritto costituzionale di cui denuncia la violazione. Simili diritti sono riconosciuti di principio esclusivamente ai singoli cittadini, non anche agli enti pubblici i quali, siccome detentori del pubblico potere, non ne sono titolari e non possono di conseguenza contestare, mediante la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale, una decisione che li tratta quale autorità. Fanno eccezione i casi in cui gli enti pubblici agiscono nell'ambito del diritto privato oppure sono colpiti come dei privati, o in modo analogo, nella loro sfera privata oppure quando censurano una lesione della loro autonomia o dell'integrità del loro territorio garantita dal diritto cantonale (DTF 140 I 90 consid. 2 pag. 95 e 285 consid. 1.2 pag. 290 e rispettivi rinvii). Queste esigenze - in merito alle quali i ricorrenti, benché abbiano esperito un ricorso sussidiario in materia costituzionale, nulla adducono - non sono adempiute nel caso concreto. In particolare essi non sono colpiti come un privato dato che, come accennato in precedenza, intervengono come detentori del pubblico potere. 
 
5.   
Da quanto precede discende che, sia trattato quale ricorso in materia di diritto pubblico sia quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, il ricorso è inammissibile. 
 
6.   
Anche se si sono rivolti al Tribunale federale nell'ambito delle loro attribuzioni ufficiali, i ricorrenti, soccombenti, sono tenuti a sopportare le spese giudiziarie in quanto con il ricorso hanno inteso tutelare i loro interessi finanziari (art. 66 cpv. 4 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 20 giugno 2017 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud