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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_318/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 20 giugno 2017  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Maillard, Presidente, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ e B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione per gli assegni famigliari, Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assegno familiare (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 aprile 2017. 
 
 
Visto:  
la decisione del 30 novembre 2016, confermata su reclamo il 7 dicembre 2016, con cui la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari del Cantone Ticino ha condannato i ricorrenti a restituire fr. 6'150.- per assegni integrativi percepiti indebitamente, 
la pronuncia emanata il 26 aprile 2017 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con cui è stato respinto il ricorso contro la decisione su reclamo, 
il ricorso del 9 maggio 2017 (timbro postale) contro il giudizio cantonale, 
la comunicazione del 10 maggio 2017 con la quale i ricorrenti sono stati informati che l'atto di ricorso deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di poter chiedere un altro giudizio, 
l'indicazione in detto scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avviso che il vizio poteva essere sanato entro il termine, non prorogabile, di ricorso indicato nel giudizio impugnato, 
il silenzio dei ricorrenti, 
 
 
considerando:  
che a norma dell'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere le conclusioni e la loro motivazione, 
che secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 95 e 96 LTF) o contiene accertamenti manifestamente errati (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti dinanzi ai gradi di giudizio precedenti non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309), 
che i ricorrenti si dilungano su presunti redditi attribuiti a loro, senza confrontarsi con le considerazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale ha spiegato come sia vigente il principio dell'aspetto vincolante per la Cassa e per il giudice delle assicurazioni sociali della decisione di tassazione, 
che i ricorrenti non solo non criticano tale prassi, ma neanche pretendono la realizzazione di una delle eccezioni per scostarsi dalla decisione di tassazione passata in giudicato, 
che oltretutto i ricorrenti nemmeno contestano l'aspetto ragionevolmente realizzabile ritenuto dalla Corte cantonale per l'importo di fr. 36'000.- annui stabilito come reddito dalle autorità fiscali, 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 20 giugno 2017 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi