Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
5D_87/2015
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Sentenza del 20 luglio 2015
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Xenia Peran,
ricorrente,
contro
Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona,
rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
rigetto definitivo dell'opposizione,
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 13 aprile 2015 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che con decisione 18 luglio 2014 il Giudice di pace del Circolo di Vezia ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli spiccare dallo Stato del Cantone Ticino per l'incasso di fr. 160.-- (importo relativo ad una multa fiscale ed a due tasse di diffida);
che con sentenza 13 aprile 2015 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto un reclamo presentato dall'escusso, rigettando in via definitiva l'opposizione limitatamente a fr. 100.--;
che con ricorso sussidiario in materia costituzionale 21 maggio 2015 A.________ ha impugnato dinanzi al Tribunale federale la sentenza cantonale;
che con decreto 27 maggio 2015 il ricorrente è stato invitato a versare un anticipo spese di fr. 300.-- entro il 12 giugno 2015;
che con scritto 12 giugno 2015 il ricorrente ha chiesto una proroga del termine per il pagamento dell'anticipo spese;
che con decreto 19 giugno 2015 al ricorrente è stato concesso un termine suppletorio non prorogabile di sette giorni (dalla notifica del decreto) per provvedere al versamento;
che l'avviso di ritiro di tale decreto è stato depositato nella casella postale della patrocinatrice del ricorrente in data 22 giugno 2015 (secondo il sistema di "Track and Trace" della posta), per cui il decreto - anche se ritirato il 30 giugno 2015 - è reputato notificato il 29 giugno 2015 (art. 44 cpv. 2 LTF);
che il termine suppletorio di sette giorni è pertanto scaduto lunedì 6 luglio 2015;
che con scritto datato 7 luglio 2015, consegnato alla posta lo stesso giorno, il ricorrente ha chiesto al Tribunale federale di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria (senza il gratuito patrocinio);
che il 16 luglio 2015 la cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
che in queste circostanze il ricorso si rivela manifestamente inammissibile per mancato tempestivo pagamento dell'anticipo spese (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF) e può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF ;
che infatti la domanda di assistenza giudiziaria non è di soccorso al ricorrente, essendo stata depositata dopo lo scadere del termine suppletorio assegnato per il pagamento;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 20 luglio 2015
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini