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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2D_29/2021  
 
Decreto del 20 agosto 2021 
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Rifiuto del rinnovo del permesso di dimora, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 giugno 2021 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2019.558). 
 
 
Il Presidente della II Corte di diritto pubblico,  
 
visto:  
il ricorso sussidiario in materia costituzionale presentato l'8 luglio 2021 da A.________ contro la sentenza emanata il 7 giugno 2021 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino in materia di rifiuto del rinnovo del permesso di dimora; 
la lettera del 16 agosto 2021 con cui il ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso; 
 
 
considerando:  
che, quando il ricorso è ritirato, il Presidente della Corte adita (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) dichiara il processo terminato nonché statuisce sulle spese giudiziarie e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 71 LTF); 
che, di riflesso, viene annullato il termine con scadenza al 14 settembre 2021 fissato alle autorità cantonali per presentare eventuali osservazioni; 
che, sebbene, in caso di desistenza, le spese giudiziarie debbono essere poste, in linea di principio, a carico della parte ricorrente con l'applicazione di una tassa di giustizia ridotta (art. 66 cpv. 2 LTF), si giustifica nella fattispecie, considerate le circostanze particolari del caso, di rinunciare a riscuoterle; 
che ciò rende priva d'oggetto la domanda di assistenza giudiziaria contenuta nel gravame, limitata all'esonero delle spese giudiziarie; 
che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente decreta:  
 
1.  
La causa 2D_29/2021 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto. 
 
3.  
Non si riscuotono spese giudiziarie né si assegnano ripetibili per la sede federale. 
 
4.  
Comunicazione al rappresentante del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 20 agosto 2021 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud