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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4D_36/2019  
 
 
Sentenza del 20 settembre 2019  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Daniele Meier, 
opponente. 
 
Oggetto 
azione di accertamento negativo, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 giugno 2019 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2017.38). 
 
 
Considerando:  
che A.________ ha interposto opposizione al precetto esecutivo fattole notificare il 4 marzo 2016 da B.________, Como, tramite l'Ufficio di esecuzione di Mendrisio per ottenere il pagamento di fr. 4'502.30; 
che con petizione 15 marzo 2017 A.________ ha chiesto al Giudice di pace di Quinto di accertare l'inesistenza del debito, di dichiarare nullo il precetto esecutivo e di trasmettere la decisione al predetto Ufficio di esecuzione affinché questo non comunichi a terzi l'esistenza del precetto; 
che il Giudice di pace ha dichiarato, con sentenza 6 novembre 2017, la petizione inammissibile per incompetenza territoriale e per materia; 
che con sentenza 11 giugno 2019 la Camera civile dei reclami del Tribunale di appello Cantone Ticino ha respinto un reclamo inoltrato da A.________; 
che quest'ultima è insorta l'11 luglio 2019 al Tribunale federale con un allegato intitolato " RICORSO IN MATERIA CIVILE "; 
che, non essendo raggiunto il valore di lite di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per l'inoltro di un ricorso in materia civile, la decisione impugnata è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale; 
che con un tale rimedio di diritto può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); 
che pertanto nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1); 
che tali requisiti non sono adempiuti nella fattispecie poiché la ricorrente non formula alcuna censura con cui viene fatta valere la violazione di un diritto costituzionale da parte della Corte cantonale, ma si limita in sostanza ad invocare delle violazioni del CPC e della Convenzione di Lugano, nonché a esprimere delle - improponibili (art. 75 e 114 LTF combinati; DTF 145 I 121 consid. 1.3.1) - critiche alla decisione di primo grado; 
che in queste circostanze l'impugnativa, manifestamente non motivata in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va decisa dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 20 settembre 2019 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti