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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_536/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 20 ottobre 2015  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Karlen, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Adriano A. Sala, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 ottobre 2015 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
L'11 aprile 2012 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata da ultimo l'11 maggio 2015, nell'ambito di un procedimento penale aperto nei confronti di B.________ e altri per associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e altre infrazioni. L'autorità estera ha chiesto il sequestro di eventuali conti presso una determinata banca, intestati o riconducibili agli imputati. 
 
B.   
Con decisione di chiusura dell'11 maggio 2015, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente del verbale di interrogatorio del 23 gennaio 2013 dell'imputato A.________, richiesto tramite il complemento rogatoriale di stessa data. Adita dal testimone, con giudizio del 2 ottobre 2015 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ne ha respinto il ricorso. 
 
C.   
A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullarla e di ritornare gli atti alla CRP per nuovo giudizio, in via subordinata di riformarla nel senso di dichiarare irricevibile la rogatoria, nonché i complementi e di non trasmettere il verbale di interrogatorio. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2).  
 
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1).  
 
2.  
 
2.1. Il ricorrente afferma che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante, poiché l'imputato B.________ sarebbe stato prosciolto dall'imputazione iniziale e le restanti ipotesi di reato non potrebbero configurare una frode fiscale secondo il diritto svizzero, ma una semplice evasione fiscale, motivo per cui sarebbe violato il principio della doppia punibilità. Al riguardo, insiste su un preteso accertamento arbitrario dei fatti, fondato su un asserito errato presupposto dell'esistenza di un procedimento penale italiano inerente a reati configurabili quali evasione di imposte indirette (IVA), ove, giusta l'art. 50 cpv. 1 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS), la distinzione fra evasione e frode fiscale non costituisce più una discriminante di rilievo in materia di assistenza giudiziaria internazionale. Il procedimento estero riguarderebbe tuttavia oramai soltanto l'ipotesi di una semplice infrazione fiscale per omesso pagamento di imposte dirette. Insiste sul fatto che nel quadro del procedimento italiano nei confronti dell'imputato B.________, non sarebbe (più) contemplata alcuna fattispecie di evasione IVA o di imposte indirette: ciò poiché, in una sentenza del 17 gennaio 2014 della Corte di appello di Milano, è indicato che una società di questo imputato era soggetta a regime di "reverse charge", introdotto al fine di evitare le diffuse "frodi IVA", e che nella motivazione di un accordo giudiziario menzionato nello stesso giudizio, non sarebbe evidenziata un'evasione di IVA. Ne deduce che sarebbe quindi arbitrario ritenerla in Svizzera. Aggiunge, in maniera del tutto generica, che la stessa conclusione varrebbe anche per gli altri indagati, precisando nondimeno ch'egli è stato condannato in primo e in secondo grado con decisione del 28 aprile 2015 (con asserita possibilità di adire ancora la Corte di cassazione), per i reati di riciclaggio di denaro e assistenza nell'attribuzione fittizia di beni.  
 
2.2. Il ricorrente disattende che, come rettamente ritenuto dalla CRP, il giudice dell'assistenza deve esaminare soltanto se, fatta la dovuta trasposizione, i reati posti a fondamento della rogatoria e dei suoi complementi sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, senza tener conto di particolari forme di colpa e delle condizioni di punibilità previste dal diritto estero, ciò che è manifestamente il caso in concreto. Il ricorrente non dimostra che la CRP si sarebbe scostata da tale invalsa prassi. La stessa non è infatti legata a eventuali condanne o accordi intervenuti nel frattempo all'estero, che, per di più, non riguardano direttamente il ricorrente, condannato per riciclaggio, o altri imputati. Del resto, il complemento rogatoriale dell'11 maggio 2015 dimostra che in Italia sono tuttora in corso procedimenti contro gli inquisiti: eventuali condanne pronunciate nel frattempo, limitatamente a determinati reati, non ostano quindi alla concessione dell'assistenza. Non si è pertanto in presenza di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF.  
 
3.   
Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria. 
 
 
Losanna, 20 ottobre 2015 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri