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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_506/2021  
 
 
Sentenza del 20 ottobre 2021  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Jametti, Merz, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
E.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Pascal Delprete, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 agosto 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2021.106). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 18 giugno 2020 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell'ambito di un procedimento penale a carico di B.________, C.________, D.________, A.________ e altre persone per i reati di associazione per delinquere, riciclaggio e autoriciclaggio. Le indagini avrebbero delineato un "sodalizio" dedito al rientro di capitali dall'estero attraverso la schermatura di trasferimenti di immobili, realizzati dall'indagato D.________ con società a lui riconducibili, tra le quali F.________ SA. L'autorità italiana ha chiesto, tra l'altro, di acquisire la documentazione cartacea e informatica presso la sede di F.________ SA, ora E.________ SA, a Lugano. 
 
B.  
Il 1° ottobre 2020 la polizia cantonale ticinese ha sequestrato diverso materiale cartaceo e informatico. Con decisione di chiusura del 4 maggio 2021, il Ministero pubblico ticinese (MP) ha ordinato la trasmissione alle autorità italiane di svariata documentazione cartacea e informatica, unitamente a due segnalazioni dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Adita da E.________ SA, con decisione del 24 agosto 2021 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ne ha respinto il ricorso in quanto ammissibile. 
 
C.  
Avverso questa sentenza E.________ SA presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di adottare determinate misure cautelari. In via principale, postula di riformare la sentenza impugnata nel senso di annullare parzialmente la decisione di chiusura non procedendo quindi alla trasmissione di determinati documenti cartacei e informatici all'Italia, in via subordinata, di rinviare la causa al MP per procedere in particolare all'estrapolazione dei dati informatici in contraddittorio e, in via ancora più subordinata, di rinviare la causa per nuovo giudizio al MP, rispettivamente alla CRP. 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro, come in concreto, la trasmissione di informazioni inerenti alla sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.1 e 1.2).  
 
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).  
 
2.  
 
2.1. La CRP ha negato la legittimazione a insorgere alla ricorrente nella misura in cui contesta la trasmissione della segnalazione MROS del 13 novembre 2020, che menziona soltanto l'esistenza di una relazione bancaria intestata a F.________ SA, ma non contempla alcuna documentazione bancaria, e quella dell'11 agosto 2020, la quale non indica né conti né operazioni concernenti relazioni bancarie intestate alla ricorrente. Il rilievo di quest'ultima al fatto che vi sarebbe menzionato l'imputato D.________, suo amministratore unico, è ininfluente. La ricorrente non dimostra (cfr. art. 42 LTF) perché su questo punto la decisione impugnata si scosterebbe dalla prassi (cfr. DTF 124 II 180 consid. 2b e c; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ed. 2019, n. 528 pag. 562 seg.).  
 
2.2. Riguardo al caso particolarmente importante adduce una violazione di elementari principi procedurali, segnatamente una violazione del diritto d'essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost. e 80b cpv.1 AIMP); perché il MP non le avrebbe dato la possibilità di verificare la metodologia di estrapolazione dei dati informatici essa non avrebbe potuto esaminare la presenza di eventuale documentazione non pertinente per l'inchiesta estera. Al riguardo accenna all'art. 141 CPP, relativo all'utilizzabilità delle prove acquisite illegalmente, prove che pertanto potrebbero anche non essere considerate valide secondo il diritto svizzero. Rimprovera alla CRP di non essersi compiutamente espressa sulle criticità, o quantomeno sugli interrogativi mossi alla metodologia utilizzata dagli esperti informatici rilevati in un rapporto peritale di parte fatto allestire da essa. Si diffonde poi sulla pretesa violazione dei principi di proporzionalità e dell'utilità potenziale, asserendo che si sarebbe in presenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove.  
Quest'ultima critica chiaramente non regge, visto che riguardo all'utilità potenziale dei files litigiosi la CRP non si è scostata dalla prassi costante. Gli stessi si riferiscono al citato amministratore unico della ricorrente, indagato nel procedimento penale estero (vedi sentenza 1C_505/2021 nei suoi confronti decisa in data odierna). La stessa conclusione vale per la censurata trasmissione della documentazione cartacea inerente in particolare a un'altra società. Non spetta in effetti al giudice svizzero dell'assistenza esaminare compiutamente ogni singolo file contenente il nome della ricorrente e dell'imputato in relazione a una connessione "concreta" con il procedimento estero; la valutazione definitiva del materiale probatorio spetta infatti al giudice estero del merito che, contrariamente a quello svizzero dell'assistenza, dispone di tutte le prove raccolte in Italia e all'estero. 
 
2.3. L'indagato D.________, quale amministratore unico della ricorrente, aveva chiesto l'apposizione di sigilli su parte della documentazione cartacea e informatica, i cui dati sono poi stati estrapolati dal Gruppo informatica forense del Centro sistemi informatici dell'amministrazione cantonale (CIS); il Giudice dei provvedimenti coercitivi ticinese, nell'ambito di un'udienza alla presenza delle parti, ha in seguito proceduto al dissigillamento sulla base delle parole chiave e un criterio temporale indicati nella rogatoria, concordati e accettati dalla ricorrente. La cernita della documentazione cartacea è stata effettuata seduta stante, mentre la selezione dei dati informatici è stata demandata alla polizia giudiziaria. In applicazione del diritto di essere sentito, alla ricorrente è stata concessa la facoltà di esaminare i files estrapolati; la ricorrente ha poi rilevato che al suo dire determinati files sarebbero estranei all'oggetto della rogatoria.  
La ricorrente fa valere che sarebbe stata impedita di stabilire con certezza la completa correttezza della modalità e della metodologia dell'estrapolazione dei dati informatici secondo lo standard internazionale ISO/IEC27037, richiamando al riguardo alcune criticità e punti interrogativi sollevati in una perizia di parte ch'essa e l'indagato hanno fatto allestire. Ciò perché una corretta analisi informatica forense avrebbe dovuto garantire la "riproducibilità" della prova mediante un clone. Come accertato nella decisione impugnata, la cernita dei dati informatici è avvenuta per il tramite di una ricerca mediante parole chiave corrispondenti ai nomi indicati nella rogatoria e per un periodo temporale limitato, modo di procedere concordato con la ricorrente e da essa accettato. Certo, come rilevato nella sentenza impugnata, l'analisi completa, senza filtri, è stata cancellata e non è quindi più disponibile per ulteriori verifiche: anche questa modalità era tuttavia stata precedentemente convenuta con la ricorrente dinanzi al Giudice dei provvedimenti coercitivi ticinese nell'ambito della procedura di dissigillamento. La circostanza che al riguardo la ricorrente avrebbe interpretato in un altro modo la portata di detta "cancellazione", ossia non nel senso della cancellazione della copia di partenza dei dati da estrapolare, non fa assumere alla causa gli estremi di un caso particolarmente importante. Non si tratta in effetti di un caso di principio ma, in sostanza, della contestazione dell'utilità potenziale di determinati documenti. Del resto la critica d'averle impedito di esperire una contro-verifica sulle modalità dell'estrapolazione dei files a causa della citata cancellazione, non implica di per sé una carenza dell'utilità potenziale degli stessi, riferibili a un imputato. Per di più, come ritenuto nella decisione della CRP, la valutazione di queste prove, compresa la questione di sapere se e in che misura semmai non sarebbe stato compiutamente rispettato lo standard ISO/IEC27037, spetterà, conformemente alla prassi, al giudice estero del merito, visto che al dire della ricorrente tale standard è valido anche in Italia. Giova rilevare infatti che la nozione di gravi lacune nel procedimento, svizzero (DTF 145 IV 99 consid. 1.3) o all'estero dev'essere interpretata in maniera restrittiva (DTF 133 IV 131 consid. 3). I dati litigiosi oggetto della criticata decisione di trasmissione sono stati inoltre messi a disposizione della ricorrente per oltre un mese e mezzo prima della decisione di chiusura, motivo per cui il suo diritto d'essere sentita non è stato disatteso. La cernita ha avuto quindi luogo e la ricorrente ha potuto esprimersi al riguardo: viste le particolarità della fattispecie, le pretese anomalie non impongono un intervento del Tribunale federale. La ricorrente disattende infatti che non spetta al giudice svizzero dell'assistenza procedere a una valutazione completa e in contraddittorio dei mezzi di prova, la questione di sapere quali prove siano necessarie e utili compete di massima all'autorità richiedente, ciò che vale anche per i documenti cartacei dei quali è ordinata la trasmissione. 
 
2.4. Infine, la ricorrente non è legittimata a far valere l'asserita violazione del principio del ne bis in idem nei confronti di un terzo perché l'8 gennaio 2021 il MP avrebbe emanato un decreto di abbandono nell'ambito di un non meglio precisato procedimento aperto nei confronti dell'imputato D.________, suo amministratore unico, per conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP).  
 
3.  
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
L'emanazione della presente sentenza rende prive d'oggetto la domanda supercautelare e cautelare della ricorrente sulla concessione dell'effetto sospensivo, superflue visto ch'esso è dato per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF), nonché l'istanza di adozione di altre misure cautelari ai sensi dell'art. 104 LTF
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria. 
 
 
Losanna, 20 ottobre 2021 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri