Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_543/2022
Sentenza del 20 ottobre 2022
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Kneubühler, Presidente,
Jametti, Müller,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________ LTD.,
patrocinati dall'avv. Gianfrancesco Beltrami,
ricorrenti,
contro
Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano.
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'India; sequestro di valori,
ricorso contro la sentenza emanata il 27 settembre 2022 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2022.100-102).
Fatti:
A.
II 19 gennaio 2022, il Directorate of Enforcement di New Dehli (India) ha inoltrato una domanda di assistenza giudiziaria internazionale nell'ambito di un procedimento penale condotto nei confronti di D.________ Limited, C.________ Ltd, E.________, A.________, B.________, F.________ e altri per riciclaggio di denaro, corruzione e altri reati. L'autorità richiedente sospetta che E.________ e altri direttori di D.________ Limited avrebbero distratto illecitamente valori patrimoniali appartenenti a tale società a danno dei suoi creditori. Questi beni sarebbero stati dirottati verso società create da E.________, il quale, parallelamente, avrebbe simulato debiti e accettato crediti fittizi, indebitando ulteriormente la società. Gli indagati, mediante l'allestimento di documenti falsi, avrebbero ottenuto prestiti dalla Banca Centrale Indiana e da altre entità, denaro utilizzato per spese personali e trasferito ad altre società controllate da A.________. Le autorità estere chiedono il sequestro dei valori giacenti su relazioni bancarie riconducibili agli indagati.
B.
Con decisione del 24 maggio 2022, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) è entrato nel merito della rogatoria e ha ordinato il sequestro di relazioni presso Credit Suisse SA e Union Bancaire Privée UBP SA, entrambe intestate a C.________ Ltd. Adita da A.________, B.________ e C.________ Ltd., con sentenza del 27 settembre 2022 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ha dichiarato inammissibile il ricorso.
C.
Avverso questa decisione A.________, B.________ e C.________ Ltd. hanno presentato un ricorso al Tribunale penale federale, che l'ha trasmesso, rettamente, per competenza al Tribunale federale. I ricorrenti chiedono il dissequestro totale di tutti gli averi bancari da loro detenuti e l'annullamento della decisione incidentale di entrata in materia del MPC; subordinatamente postulano di procedere a determinati dissequestri parziali, anche nell'ambito di una procedura non oggetto della decisione della CRP.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Diritto:
1.
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro, come in concreto, un sequestro e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.1 e 1.2).
1.2. l'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta ai ricorrenti, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata in materia su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).
1.3. I ricorrenti, patrocinati da un legale, chiedono soltanto l'annullamento della decisione del MPC, ma non di quella della CRP, unico giudizio che, a causa del cosiddetto effetto devolutivo (DTF 146 II 335 consid. 1.1.2 e rinvii), può essere oggetto del presente ricorso (art. 86 cpv. 1 lett. b LTF). Già per questo motivo, l'ammissibilità del ricorso sarebbe dubbia.
2.
2.1.
Contrariamente all'assunto ricorsuale, la CRP, conformemente alla prassi invalsa, ha ritenuto rettamente che A.________ e B.________, meri aventi diritto economico dei conti bancari litigiosi, non sono legittimati a impugnare il provvedimento di sequestro.
2.2. La procedura rogatoriale in esame concerne unicamente la cosiddetta vertenza "D.________ Limited". La parallela procedura inerente alla domanda di assistenza relativa a "J.________", sulla quale si diffonde a torto la ricorrente, esula dall'oggetto del litigio, come a ragione ritenuto dalla CRP. Le relative censure addotte dalla ricorrente sono quindi inammissibili e la domanda ricorsuale di congiungere le due procedure non dev'essere esaminata oltre.
2.3. La CRP, in applicazione dell'art. 80e cpv. 2 AIMP (RS 351.1), ha stabilito che la ricorrente non ha allegato alcun pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della giurisprudenza, limitandosi semplicemente a osservare che è notorio che le procedure rogatoriali potrebbero durare diversi anni, fattispecie comunque non realizzata in concreto. Per tale motivo ha dichiarato inammissibile il ricorso (sul tema, dopo l'iniziale decisione di entrata in materia, cfr. sentenza 1C_489/2021 del 27 settembre 2022 consid. 2.2-2.4). La ricorrente, limitandosi a osservare in maniera del tutto generica che avrebbe subito un preteso danno economico poiché a causa del sequestro non avrebbe potuto incidere direttamente sull'andamento degli averi sequestrati con adeguate misure di investimento e di protezione nell'ambito degli eventi disastrosi subiti dai mercati, non dimostra affatto che la CRP avrebbe applicato in maniera lesiva del diritto federale la prassi inerente al pregiudizio irreparabile. D'altra parte il ricorso, che si limita in larga misura a rinviare in maniera inammissibile al gravame presentato dinanzi alla CRP, visto che la motivazione dev'essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo (DTF 143 II 283 consid. 1.2.3; 143 V 19 consid. 2.2), disattende inoltre le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF, e sarebbe inammissibile anche per questo motivo.
3.
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
3.
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.
Losanna, 20 ottobre 2022
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: Crameri