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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1060/2025  
 
 
Sentenza del 20 ottobre 2025  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Abrecht, Presidente, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona, 
2. B.________, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto di abbandono, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 agosto 2025 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (60.2024.116). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 31 agosto 2022, B.________ ha denunciato A.________, rimproverandogli di avere tentato, il 21 novembre 2019, di aggredirla all'interno della palazzina dove entrambi abitano, nonché, da fine settembre 2019, di averla spiata e controllata con telefonate anonime giornaliere e di averla seguita in bicicletta. 
 
B.  
Il 24 aprile 2024, la Procuratrice pubblica ha decretato l'abbandono del procedimento penale promosso a carico di A.________ per titolo di abuso di impianti di telecomunicazioni, lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto e coazione. 
B.________ ha impugnato il decreto di abbandono dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, la quale ha respinto il reclamo con sentenza del 26 agosto 2025. 
 
C.  
A.________ ha in seguito inoltrato al Ministero pubblico due scritti (non datati), ricevuti da tale ufficio in data 19 settembre 2025 rispettivamente 2 ottobre 2025 (dove precisa che i suoi scritti devono essere considerati come un ricorso contro la decisione presa dalla Corte dei reclami penali). In tali scritti, egli adduce in buona sostanza che le accuse mosse da B.________ nei suoi confronti sono da ritenersi "infondate e prive di qualsivoglia prova a supporto". Postula che le "autorità competenti" prendano in considerazione le "conseguenze legali" per chi ha presentato "accuse infamanti" nei suoi confronti. Chiede infine il riconoscimento di un indennizzo di fr. 150'000.-- per "danni morali e materiali" derivati dalle azioni di B.________. 
Con scritto del 7 ottobre 2025 il Ministero pubblico ha trasmesso i citati scritti del ricorrente al Tribunale federale per competenza. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 IV 98 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1). 
 
1.1. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Tali esigenze di motivazione valgono anche per il profano che ricorre al Tribunale federale senza il patrocinio di un avvocato (sentenze 7B_885/2025 del 2 ottobre 2025 consid. 2.2; 7B_845/2025 del 17 settembre 2025 consid. 2.3; 7B_510/2025 del 14 luglio 2025 consid. 1.1).  
 
1.2. In concreto le esposte esigenze di motivazione poste dalla LTF risultano completamente disattese. Nel suo ricorso, infatti, il ricorrente non si confronta minimamente con i motivi posti a fondamento della sentenza impugnata.  
Laddove egli postula che vengano esaminate le "conseguenze legali" per chi ha presentato accuse "infondate" nei suoi confronti, egli perde di vista che il Tribunale federale è l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione (art. 1 cpv. 1 LTF) a cui non incombe la ricezione, il trattamento o l'inoltro di denunce penali ad altre autorità (sentenze 7B_382/2025 del 21 agosto 2025 consid. 3; 7B_463/2025 del 15 luglio 2025 consid. 3; 7B_1454/2024 del 19 febbraio 2025 consid. 5). 
Per quanto riguarda la richiesta di indennizzo per danni morali e materiali, non risulta dai fatti accertati dalla Corte cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF) che il ricorrente abbia presentato una tale richiesta in sede cantonale. Egli nemmeno censura al riguardo una violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) e non adduce che la Corte cantonale a torto non avrebbe trattato tale domanda nella sentenza impugnata. La conclusione relativa all'indennizzo è pertanto nuova e, in quanto tale, inammissibile (art. 99 cpv. 2 LTF). 
 
 
2.  
Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili della sede federale all'opponente 2, non invitata a presentare una risposta al gravame (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 20 ottobre 2025 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara