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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_650/2007 
 
Sentenza del 20 novembre 2007 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, presidente, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
Permesso di dimora, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 ottobre 2007 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1.1 Con sentenza del 9 ottobre 2007 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha confermato la decisione con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione dapprima e il Consiglio di Stato poi hanno rifiutato di rinnovare il permesso di dimora di A.________, cittadino turco. La Corte cantonale ha osservato, in sostanza, che l'interessato, sposato con una cittadina svizzera dal 9 agosto 2005, aveva smesso di convivere con la consorte il 20 novembre 2005 e che, dopo essersi trasferito in un primo tempo presso il cognato a Lugano, dal 1° giugno 2006 risiedeva e lavorava a Feusisberg, nel Canton Svitto. Essa ha quindi confermato che vi era abuso di diritto nell'invocare un matrimonio ormai svuotato da tempo da qualsiasi contenuto soltanto per potere continuare a soggiornare nel nostro Paese. 
1.2 Con scritto datato 14 novembre 2007, ma spedito il giorno precedente al Tribunale federale, A.________ dichiara di volere ricorrere contro la sentenza cantonale che non condivide perché, a suo avviso, la traduzione effettuata dall'interprete nel corso dell'interrogatorio di polizia non è attendibile. Insta poi affinché gli sia nominato un avvocato d'ufficio nonché chiede di essere sentito in udienza. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
2. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (art. 29 cpv. 1 LTF; cfr. pure DTF 132 I 140 consid. 1.1 e rinvii). 
 
3. 
3.1 Il ricorrente ha chiesto di potersi esprimere nel corso di un'udienza. Sennonché il diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende quello di comparire personalmente e di esprimersi oralmente dinanzi a questa Corte. La richiesta va pertanto disattesa. 
3.2 Il ricorrente domanda poi di vedersi designato un avvocato d'ufficio. A tal fine, occorre tuttavia che le condizioni cumulative poste dall'art. 64 cpv. 1 e 2 LTF (indigenza del ricorrente; conclusioni non prive di probabilità di successo; necessità di un patrocinatore per tutelare i suoi diritti) siano tutte adempiute ciò che, come esposto di seguito (cfr. consid. 3.3), non è manifestamente il caso in concreto. Anche tale istanza va quindi respinta. 
3.3 Giusta l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale. 
Oggetto del contendere è il rifiuto di rinnovare il permesso di dimora del ricorrente poiché, secondo le competenti autorità cantonali, questi avrebbe abusivamente invocato un matrimonio che sussiste ancora unicamente sulla carta per ottenere un'autorizzazione di soggiorno nel nostro Paese. Orbene, il ricorrente nulla eccepisce al riguardo, in particolare non fa valere la violazione del diritto (art. 7 LDDS), né menziona alcuna censura diretta contro la questione dell'abuso di diritto. Egli si limita ad affermare che il traduttore che lo ha assisto nel corso dell'interrogatorio effettuato dalla polizia cantonale non era attendibile, senza però nulla opporre all'esauriente argomentazione sviluppata in proposito dalla Corte cantonale (cfr. sentenza impugnata consid. 4.2 pag. 6 seg.). Il ricorso, privo di qualsiasi conclusione e manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
3.4 Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si attribuiscono ripetibili per la sede federale ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
3. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
4. 
Comunicazione al ricorrente, al Tribunale amministrativo e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione (per informazione). 
Losanna, 20 novembre 2007 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: La Cancelliera: