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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
U 463/06 {T 7} 
 
Sentenza del 20 novembre 2007 
I Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali Ursprung, Presidente, 
Lustenberger, Frésard, 
cancelliere Schäuble. 
 
Parti 
P.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. William Limuti, Galleria Campello 4, 23100 Sondrio, Italia, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 3 luglio 2006. 
 
Fatti: 
A. 
P.________, nato nel 1975, all'epoca dei fatti dipendente, in qualità di operaio frontaliere, di un'impresa di costruzioni di S.________ e, in quanto tale, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), in data 4 ottobre 2002 è scivolato da una scala di cantiere riportando la frattura dell'emibacino sinistro e della massa laterale, con lesioni dell'osso pubico e di quello ischio-pubico. 
 
Il caso è stato assunto dall'assicuratore infortuni, il quale ha corrisposto le prestazioni di legge. 
 
Con decisione del 25 ottobre 2005, l'assicuratore infortuni ha chiuso il caso assegnando una rendita d'invalidità del 14% con effetto dal 1° agosto 2004 e un'indennità per menomazione dell'integrità del 15%. 
 
Chiamati a statuire su opposizione dell'assicurato, gli organi dell'assicurazione lo hanno posto al beneficio di una rendita d'invalidità del 19% a partire dal 1° luglio 2003 (decisione su opposizione del 30 gennaio 2006). 
B. 
Patrocinato dall'avv. William Limuti, P.________ si è aggravato al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni chiedendo il riconoscimento di una rendita d'invalidità del 50% e di una indennità per menomazione all'integrità di pari grado o quantomeno del 19%. Ha inoltre chiesto di fare decorrere la rendita da una data precedente a quella stabilita nella decisione su opposizione dell'INSAI. 
 
Per pronuncia del 3 luglio 2006, il Tribunale cantonale ha respinto il ricorso e ha confermato la valutazione dell'assicuratore infortuni sia per quanto concerneva la rendita, sia per quanto riguardava l'indennità per menomazione dell'integrità. 
C. 
Sempre patrocinato dall'avv. Limuti, P.________ ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale riformula le richieste di prima sede. Postula inoltre la concessione del gratuito patrocinio sia per la procedura cantonale che per quella federale. 
 
L'INSAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
La legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura è disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395). 
2. 
Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale cantonale amministrativo ha già esaurientemente ricordato il disciplinamento applicabile alla presente vertenza, esponendo le normative richiamabili in materia di diritto alla rendita e all'indennità per menomazione dell'integrità, per cui a tali considerandi può essere fatto riferimento. 
3. 
Al giudizio di prime cure può essere prestata adesione pure per quel che concerne l'applicazione della disciplina in questione. 
 
Per quel che concerne la rendita, risulta dalla documentazione all'inserto, in particolare dalla valutazione espressa dai sanitari intervenuti per conto dell'INSAI (prof. M.________, dott. B.________ e dott. R.________, medico di circondario dell'ente assicuratore), che l'insorgente, a dipendenza dei postumi dell'infortunio del 4 ottobre 2002, non può proseguire la sua precedente attività professionale di operaio edile. 
 
Emerge però anche che egli, nonostante il danno fisico patito, è da ritenere capace di svolgere un'attività sostitutiva adeguata a tempo pieno e con rendimento completo. 
 
Queste valutazioni non sono, come tali, oggetto di litigio. Né questa Corte vede validi motivi per scostarsene (cfr. sull'attendibilità dei rapporti medici interni all'amministrazione e sulla facoltà per il giudice di basare la sua pronuncia su tali rapporti, DTF 122 V 157 consid. 1c pag. 161 in fine; v. pure GAAC 2000 n. 138 pag. 1341 segg.). 
4. 
Controverse sono per contro le modalità di valutazione dell'invalidità, e più precisamente quelle riguardanti la determinazione del reddito da invalido. In considerazione, soprattutto, della sua modesta scolarità e della carenza, nel proprio curriculum, di una specializzazione professionale, l'insorgente contesta in sostanza di essere in grado di conseguire un reddito pari a fr. 45'204.-, ritenuto dalle istanze precedenti quale ipotetico guadagno post-infortunistico. 
 
La censura è infondata. Conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, pertinentemente richiamata dai primi giudici, in difetto di indicazioni economiche concrete, il reddito ipotetico da invalido, conseguibile dall'interessato esercitando l'attività ragionevolmente esigibile nonostante il danno alla salute, dev'essere di principio determinato applicando i dati statistici nazionali risultanti dalla tabella TA1 di cui all'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'ufficio federale di statistica (riguardo alla determinazione del reddito da invalido sulla base dei salari DPL elaborati dall'INSAI cfr. DTF 129 V 472), questo principio valendo pure per gli assicurati residenti all'estero (vedi sentenza I 773/05 del 28 febbraio 2007, consid. 3.3). 
 
Per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 75 consid. 5b/cc pag. 80). 
 
Fermi questi presupposti, difettando nel caso di specie indicazioni economiche concrete, a ragione i primi giudici hanno valutato il reddito ipotetico da invalido dell'assicurato applicando i dati desumibili dalla tabella TA1 dell'ISS 2002 (valore totale mediano, uomini, livello di esigenze 4: attività semplici e ripetitive), adeguati all'orario settimanale usuale e all'evoluzione dei salari per l'anno di riferimento 2003. L'importo così ottenuto, pari a fr. 57'806.-, è stato ridotto del 15% in ragione delle circostanze del caso concreto. Questa somma (fr. 49'135.-) è poi stata ulteriormente ridotta dell'8% per il fatto che il salario ipoteticamente realizzabile dall'insorgente senza l'infortunio (fr. 55'669.-) era inferiore di tale percentuale, circa, rispetto a quanto mediamente corrisposto nell'anno di riferimento ad una persona attiva nell'edilizia. Le istanze precedenti sono giunte in tal modo a un importo di fr. 45'204.-, che questa Corte ritiene di poter confermare. 
 
Ne consegue pertanto che la decisione su opposizione e il giudizio cantonale querelati, che, sulla base di un confronto dei redditi ipotetici conseguibili da invalido e da valido sopra esposti, riconoscono all'assicurato il diritto a una rendita calcolata in funzione di un tasso d'invalidità (arrotondato) del 19% ([55'669 - 45'204] x 100 : 55'669), meritano tutela. 
5. 
L'insorgente contesta poi la data di decorrenza del diritto alla rendita. 
 
Pure questa censura si rivela priva di fondamento. Come già correttamente rilevato dai primi giudici, la decorrenza della rendita è stata in sede di opposizione anticipata dall'assicuratore infortuni al 1° luglio 2003, momento a partire dal quale sono state soppresse le indennità giornaliere precedentemente concesse (cfr. al riguardo gli art. 16 cpv. 2 seconda frase e 19 cpv. 1 seconda frase LAINF). 
6. 
Riguardo al contestato grado di menomazione dell'integrità fisica dell'insorgente, i primi giudici hanno fondato il proprio giudizio sulla valutazione del già citato medico di circondario, dott. R.________, specialista in chirurgia ortopedica, il quale, dopo avere constatato che l'assicurato era portatore di una sindrome dolorosa cronica di origine prevalentemente neurogena in sede bacinale, ispirandosi alle tavole INSAI, e più precisamente alla tavola 7 relativa alle affezioni alla colonna vertebrale, ha fissato tale tasso al 15%. 
 
Tutto ben ponderato, pure questa Corte non vede motivo per non aderire alla valutazione del grado di menomazione dell'integrità del 15% riconosciuto dalle istanze inferiori. Il riconoscimento del 15% quale menomazione dell'integrità fisica dell'insorgente non può essere qualificato né arbitrario né abusivo del potere di apprezzamento (consid. 6 non pubblicato in DTF 112 V 313). Le obiezioni che l'interessato esprime nel ricorso di diritto amministrativo non inducono a concludere diversamente. 
7. 
L'insorgente domanda di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio (pure) per la sede cantonale. Orbene, i giudici cantonali a giusta ragione non hanno esaminato la questione, rilevando l'assenza di una specifica richiesta in tal senso. La circostanza che l'interessato abbia proceduto in sede di ultima istanza all'atto omesso in sede di primo grado non permette di sanare la precedente mancanza commessa. 
8. 
Visto quanto precede, il giudizio cantonale merita di essere confermato e il ricorso respinto in quanto infondato. Parimenti dev'essere respinta la domanda del ricorrente intesa al riconoscimento del gratuito patrocinio per la procedura federale, dal momento che il gravame appariva fin dall'inizio sprovvisto di possibilità di esito favorevole (DTF 125 V 201 consid. 4a pag. 202 e 371 consid. 5b pag. 372). 
 
Il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
La domanda di gratuito patrocinio è respinta. 
3. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
4. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
Lucerna, 20 novembre 2007 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Ursprung Schäuble