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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1F_28/2012 
 
Sentenza del 20 novembre 2012 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Karlen, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
istante, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, 
Corte dei reclami penali, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
 
Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, via Bossi 6, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1B_528/2012 del 3 ottobre 2012. 
 
Fatti: 
 
A. 
Il 2 novembre 2010 l'avvocata A.________ ha denunciato un Pretore, per titolo di minaccia e altri reati, in relazione a quanto asseritamente avvenuto nell'ambito di udienze inerenti cause nelle quali era parte nel contesto dello scioglimento dello studio legale di cui era contitolare e della relativa sublocazione dei locali. Il Ministero pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere e la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato irricevibile un'istanza di promozione dell'accusa. Con sentenza 1B_147/2011 del 5 luglio 2011 il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibile, un ricorso della denunciante. 
 
B. 
Il 13 giugno 2012 la Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, che in seguito alla segnalazione del Pretore ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti della denunciante, ha chiesto alla CRP di trasmetterle le predette decisioni. La Corte cantonale ha accolto l'istanza. 
 
C. 
Con sentenza 1B_528/2012 del 3 ottobre 2012 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile, siccome tardivo, un ricorso dell'interessata. 
 
D. 
Avverso questa sentenza A.________ presenta una domanda di revisione, con la quale chiede al Tribunale federale di accertare la nullità della citata decisione della CRP. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 L'istanza di revisione è tempestiva (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF) e la legittimazione dell'istante è pacifica. La domanda può essere decisa senza procedere a uno scambio di scritti (art. 127 LTF). Sapere se una sentenza debba essere revisionata non costituisce una questione sull'ammissibilità della domanda, ma attiene all'esame di merito. 
 
1.2 L'istante non indica nessuno dei motivi elencati all'art. 121 LTF, per i quali la revisione può essere domandata, segnatamente se sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la sua ricusazione (lett. a), se il Tribunale ha accordato a una parte più di quanto essa abbia domandato o altra cosa (lett. b), se esso non abbia giudicato su singole conclusioni (lett. c ) o, infine, se per svista non ha tenuto conto di fatti rilevanti che non risultano dagli atti (lett. d). Ella rileva soltanto, richiamando implicitamente l'art. 121 lett. c LTF, che il Tribunale federale non si è espresso sulla conclusione principale del suo ricorso, con la quale chiedeva di accertare la nullità della decisione della CRP per carenza di legittimazione attiva della Commissione e solo subordinatamente l'annullamento. 
 
1.3 Il rimedio della revisione non è dato per fare valere che il Tribunale federale, a torto, non sarebbe entrato nel merito di determinate censure, segnatamente di quella relativa all'asserita nullità della sentenza della CRP. Ritenuto che le singole critiche sollevate nel ricorso non costituiscono conclusioni ai sensi dell'art. 121 lett. c LTF, ignorarne una presentata in maniera processualmente conforme non costituisce un motivo di revisione (sentenza 2F_12/2011 del 19 luglio 2011 consid. 2; cfr. ELISABETH ESCHER, in: Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2a ed. 2011, n. 8 all'art. 121). D'altra parte, dichiarando interamente inammissibile il ricorso, il Tribunale federale ha manifestamente giudicato sull'insieme delle conclusioni sottopostegli, per cui non si è in presenza del motivo di revisione dell'art. 121 lett. c LTF (sentenza 1F_16/2008 dell'11 agosto 2008 consid. 3). 
 
Si può inoltre ricordare che la revisione è inammissibile, rispettivamente non vi è alcun motivo di revisione, qualora l'esame materiale del ricorso sia stato negato sulla base di motivi di ordine processuale, per cui alcune conclusioni procedurali (domanda di prove, di sospensione, ecc.) siano rimaste indecise: in tal caso, per la revisione fa difetto la necessaria svista richiesta dall'art. 121 lett. d LTF. Neppure la revisione è data per correggere presunti errori di diritto, come in concreto per la pretesa erronea inammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico, poiché tardivo (sentenze 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1 e 5F_7/2012 del 7 settembre 2012 consid. 2.3; cfr. DTF 122 II 17 consid. 3). 
 
1.4 Nella criticata sentenza il Tribunale federale ha accertato la tardività del ricorso, per cui non ha esaminato il gravame nel merito e quindi neppure la citata censura e conclusione di nullità. Del resto, al riguardo, l'istante si limita ad addurre, con un accenno che disattende manifestamente le esigenze di motivazione di cui all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (DTF 136 I 49 consid. 1.4.1), che la decisione della CRP costituirebbe un "atto inefficace", privo di effetto, identico quindi agli atti nulli, nei confronti dei quali, al suo dire, l'eccezione di nullità potrebbe essere proposta in ogni tempo. Con questa argomentazione ella non fa valere che il Tribunale federale non avrebbe tenuto conto, per svista (art. 121 lett. d LTF), di un fatto rilevante che risultava dagli atti, ma critica una pretesa errata valutazione giuridica, ciò che è inammissibile nell'ambito di una domanda di revisione (sentenza 2F_20/2012 consid. 2.2, citata). Giova nondimeno rilevare che la tesi della nullità della decisione della CRP non è stata ritenuta dal Tribunale federale nell'ambito di due analoghe cause concernenti la ricorrente (sentenze 1B_530 e 545/2012 del 12 novembre 2012 consid. 3.3 e 4.3). 
 
1.5 Riprendendo poi testualmente le critiche di merito contenute nel ricorso oggetto della sentenza dedotta in revisione, la ricorrente misconosce che l'inoltro di un'istanza di revisione non consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione. 
 
1.6 Il motivo addotto dall'istante non adempie le condizioni dell'art. 121 lett. c e d LTF, per cui la domanda dev'essere respinta. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
La domanda di revisione è respinta. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dell'istante. 
 
3. 
Comunicazione all'istante, al Ministero pubblico, al Presidente della Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 20 novembre 2012 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri