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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_1021/2014, 2C_1022/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 20 novembre 2014  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona.  
 
Oggetto 
2C_1021/2014  
Imposta cantonale, 
 
2C_1022/2014  
Imposta federale diretta, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 6 ottobre 2014 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________, domiciliato a W.________, risiede per motivi lavorativi a X.________ (AG) durante la settimana. Dal mese di gennaio fino alla fine del mese di ottobre 2013 ha lavorato alle dipendenze di B.________ a Y.________, mentre durante i mesi di novembre e dicembre del medesimo anno ha lavorato per C.________ SA a Z.________. 
 
B.   
Il 21 maggio 2014 l'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Campagna gli ha notificato la tassazione IC/IFD 2013 nella quale non ha accettato tutte le spese professionali figuranti nella sua dichiarazione fiscale. In particolare non ha ammesso l'importo di fr. 10'894.-- indicato per l'uso del veicolo privato, ma ha dedotto fr. 2'530.--, corrispondenti al prezzo dell'abbonamento generale per i mezzi pubblici in seconda classe. Non ha inoltre riconosciuto le spese di perfezionamento dichiarate (fr. 12'275.--), poiché tali costi erano stati assunti dal datore di lavoro. 
Con decisione su reclamo del 19 giugno 2014 l'Ufficio di tassazione ha parzialmente ammesso il reclamo presentatogli il 27 maggio precedente dal contribuente, nel senso che ha dedotto ulteriori fr. 2'755.-- a titolo di spese di perfezionamento e corrispondenti all'acquisizione di libri. Ha invece confermato il rifiuto di dedurre le spese per l'uso del veicolo privato. 
 
C.   
Adita in tempo utile da A.________, la Camera di diritto tributario ne ha respinto il gravame con sentenza del 6 ottobre 2014. Premesso che litigioso era unicamente il riconoscimento della deduzione delle spese per l'uso del veicolo privato, più precisamente le spese per la trasferta quotidiana da X.________, dove risiedeva durante la settimana, a Y.________, dove aveva lavorato i primi dieci mesi del 2013, la Corte cantonale ha confermato quanto già fatto valere dall'autorità di prime cure, ossia che all'interessato era già stata concessa la deduzione delle spese per una camera al luogo di lavoro, poiché quest'ultimo era discosto dal luogo di domicilio. Egli non poteva ora esigere un'ulteriore deduzione per il fatto che detto alloggio era situato a 39 km di distanza dal luogo di lavoro. Si poteva infatti pretendere dal contribuente pendolare che scegliesse una residenza settimanale il più vicino possibile al luogo di lavoro. Questi non aveva poi apportato alcuna prova della necessità di utilizzare la sua automobile per gli spostamenti richiesti dal datore di lavoro né, infine, risultavano adempiute le esigenze poste dalla prassi per ritenere che l'uso del veicolo privato era necessario per l'acquisizione del reddito e, quindi, ammettere in deduzione le relative spese. 
 
D.   
Il 10 novembre 2014 A.________ ha spedito al Tribunale federale un ricorso nel quale domanda che la deduzione per le spese di trasferta dal luogo di residenza al luogo del lavoro sia aumentata da fr. 2'530.-- a fr. 4'310.--, equivalente al prezzo dell'abbonamento generale in prima classe, e che gli sia concessa, per le spese di trasferta sostenute dal luogo di residenza al luogo di domicilio, un'ulteriore deduzione di fr. 2'530.--, pari al prezzo dell'abbonamento generale in seconda classe. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 I 42 consid. 1 pag. 43).  
 
1.2. La Corte cantonale si è lecitamente pronunciata in un solo giudizio concernente le imposte cantonali e l'imposta federale diretta; in tali circostanze, il ricorrente poteva anche lui formulare critiche e conclusioni valide per le due categorie di imposte, senza procedere a ulteriori distinzioni (DTF 135 II 260 consid. 1.3 pag. 262 seg.). Siccome vi sono Cantoni che emanano in ogni caso decisioni indipendenti, per ciascun tipo d'imposta, il Tribunale federale ha aperto comunque due incarti distinti, per le imposte cantonali (2C_1021/2014) e per l'imposta federale diretta (2C_1022/2014), che si giustifica ora di congiungere (sentenza 2C_415/2012 del 2 novembre 2012 consid. 1.1).  
 
1.3. Rivolta contro la decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza in una causa di diritto pubblico, l'impugnativa, presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario del giudizio contestato (art. 89 cpv. 1 LTF), è di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF; in questo contesto, cfr. pure l'art. 86 cpv. 1 lett. d LTF in relazione con l'art. 146 LIFD nonché l'art. 73 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]).  
 
2.  
 
2.1. Ai sensi dell'art. 99 LTF possono essere adotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (cpv. 1). Sono anche inammissibili nuove conclusioni (cpv. 2). Inoltre, tenuto conto dell'effetto devolutivo totale della procedura ricorsuale cantonale (DTF 136 II 101 consid. 1.2 pag. 104) l'oggetto del litigio e le conclusioni delle parti sottoposti al Tribunale federale possono riferirsi unicamente ai quesiti esaminati nella sentenza impugnata. La novità di una conclusione viene apprezzata rispetto a quelle formulate dinanzi all'autorità precedente (DTF 136 V 362 consid. 4.2 pag. 367 e richiami).  
 
2.2. Dinanzi alla Camera di diritto tributario il ricorrente si è limitato a chiedere la deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato, facendo valere che doveva spesso recarsi presso clienti commerciali per conto del datore di lavoro e che per andare dal luogo di residenza al lavoro con i trasporti pubblici impiegava il doppio del tempo. Nella misura in cui domanda ora altre deduzioni, segnatamente che gli siano riconosciute le spese di trasferta dal luogo di domicilio al luogo di residenza, corrispondenti al prezzo dell'abbonamento generale in seconda classe, e che per le trasferte che deve effettuare presso i clienti del datore di lavoro gli sia accordato l'abbonamento generale di prima classe poiché necessita di lavorare sul treno, ciò che non può fare in seconda classe spesso affollata, le sue conclusioni - fondate peraltro su nuovi fatti che esistevano sin dall'inizio del procedimento ma che non sono stati sollevati e quindi che non possono essere considerati (art. 99 cpv. 1 LTF) - sono nuove e quindi inammissibili (art. 99 cpv. 2 LTF; cfr. 2C_581/2010 del 28 marzo 2011 consid. 1.5; vedasi anche 2A.87/2005 del 28 aprile 2006 consid. 4.2, resa sotto l'imperio dell'art. 114 cpv. 1 vOG). In effetti, non appartiene a questa Corte pronunciarsi in prima istanza su pretese che non sono state sottoposte alle autorità cantonali.  
 
2.3. Premesse queste considerazioni il ricorso in materia di diritto pubblico dev'essere dichiarato inammissibile sia con riferimento all'imposta federale diretta sia per quanto riguarda l'imposta cantonale e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.  
 
3.   
Le spese seguono la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Le cause 2C_1021/2014 e 2C_1022/2014 sono congiunte. 
 
2.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo. 
 
 
Losanna, 20 novembre 2014 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
La Cancelliera Ieronimo Perroud