Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5D_210/2017
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Sentenza del 20 novembre 2017
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
via Pretorio 16, 6900 Lugano,
opponente.
Oggetto
anticipo spese (rigetto definitivo dell 'opposizione),
ricorso contro la decisione emanata il 10 ottobre 2017
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2017.163).
Considerando:
che il 5 settembre 2017 il Giudice di pace del circolo di Taverne ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattogli notificare dalla B.________SA per l'incasso di fr. 250.--;
che il 18 settembre 2017 A.________ ha presentato reclamo contro tale decisione;
che in data 19 settembre 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha assegnato al reclamante un termine scadente il 5 ottobre 2017 per versare un anticipo di fr. 100.-- a copertura delle spese processuali presumibili;
che con decisione 10 ottobre 2017 la medesima autorità ha fissato al reclamante un ultimo termine di 10 giorni (dalla notifica della decisione) entro cui versare l'anticipo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso tale termine, il Tribunale d'appello non sarebbe entrato nel merito del rimedio giuridico;
che con un unico atto di ricorso 20 ottobre 2017 A.________ è insorto dinanzi al Tribunale federale sia contro tale giudizio sia contro altre decisioni o comunicazioni di differenti autorità ticinesi;
che oggetto di giudizio dinanzi a questa Corte è unicamente la decisione 10 ottobre 2017 della Camera di esecuzione e fallimenti, mentre le contestazioni dirette contro le altre decisioni o comunicazioni cantonali son o trattate dalle competenti Corti del Tribunale federale (v. incarti 1B_456/2017, 2C_920/2017 [già evaso con sentenza 2 novembre 2017], 6B_1234/2017, 6B_1235/2017 e 6B_1236/2017);
che la decisione con cui viene chiesto un anticipo per le spese presunte del processo è una decisione incidentale (DTF 142 III 798 consid. 2.1);
che la via di impugnazione di decisioni incidentali segue essenzialmente quella della causa di fondo (DTF 137 III 261 consid. 1.4), la quale in concreto riguarda una causa di rigetto definitivo dell'opposizione che non raggiunge il valore litigioso minimo di fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF);
che la decisione impugnata è pertanto unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF);
che, come già noto al ricorrente (sentenze 1C_325/2017 del 15 giugno 2017 consid. 1.3; 1C_326/2017 del 15 giugno 2017 consid. 1.3; 4A_205/2017 del 10 maggio 2017 consid. 5), la decisione con cui viene chiesto un anticipo spese può essere immediatamente impugnata al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (combinati art. 117 e 93 cpv. 1 lett. a LTF ), ossia un pregiudizio di natura giuridica (DTF 142 III 798 consid. 2.2);
che non incorre in un tale pregiudizio colui che possiede i mezzi finanziari per pagare il richiesto anticipo (DTF 142 III 798 consid. 2.3.4);
che in concreto il ricorrente non pretende di non essere in grado di versare l'anticipo (sembra anzi ammettere di aver già proceduto al pagamento proprio in data 10 ottobre 2017), per cui il suo gravame si rivela manifestamente inammissibile;
che in tali circostanze il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF ;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 20 novembre 2017
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini