Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9F_21/2024
Sentenza del 20 novembre 2024
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Parrino, Presidente,
Moser-Szeless, Beusch,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________,
istante,
contro
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona,
controparte.
Oggetto
Imposta federale diretta e imposte cantonali,
periodi fiscali 2009-2016,
domanda di revisione della sentenza 9C_464/2024, emanata dal Tribunale federale svizzero il 19 settembre 2024.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
1.1. Il 18 luglio 2024, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino si è pronunciata su un ricorso di A.________ in materia di ricupero d'imposta per i periodi fiscali dal 2008 al 2016. In relazione al periodo fiscale 2008, essa lo ha accolto. Per gli altri periodi fiscali lo ha respinto.
1.2. Il 28 agosto 2024, A.________ ha impugnato il giudizio cantonale con ricorso al Tribunale federale. Con sentenza del 19 settembre 2024 (incarto 9C_464/2024) quest'ultimo lo ha ritenuto inammissibile (art. 42 cpv. 2 in relazione con l'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF).
1.3. Richiamati il motivo previsto dall'art. 121 lett. c LTF e (implicitamente) il motivo previsto dall'art. 121 lett. d LTF, con istanza del 22 ottobre 2024, completata il 26 ottobre 2024 e il 12 novembre 2024, A.________ domanda al Tribunale federale la revisione della pronuncia d'inammissibilità del 19 settembre precedente.
2.
2.1. Siccome l'istante ha ricevuto la sentenza 9C_464/2024 il 9 ottobre 2024, la richiesta di revisione del 22 ottobre e il complemento del 26 ottobre 2024 sono tempestivi, mentre il complemento del 12 novembre 2024 è tardivo e i suoi contenuti non possono essere presi in considerazione (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF).
2.2. Giusta l'art. 121 LTF, la revisione si può tra l'altro domandare se il Tribunale federale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d). Se ammette un motivo di revisione, il Tribunale federale annulla la sentenza e ne pronuncia una nuova (art. 128 cpv. 1 LTF).
2.2.1. L'art. 121 lett. c LTF si applica quando il Tribunale federale ha omesso di esprimere il suo giudizio in merito a singole conclusioni ("einzelne Anträge", "certaines conclusions"). Non vi è motivo di revisione né quando l'asserita omissione concerne delle critiche, né quando riguarda le motivazioni che sono state addotte per respingerle (sentenza 2F_16/2019 del 16 luglio 2019 consid. 1.2.1, con rinvii).
2.2.2. Il concetto di svista giusta l'art. 121 lett. d LTF presuppone che il Tribunale federale non abbia preso in considerazione un determinato documento versato agli atti o l'abbia letto erroneamente, scostandosi per inavvertenza dal suo tenore esatto. Una svista giusta l'art. 121 lett. d LTF implica un errore grossolano ed evidente. È necessario che, alla luce della sua importanza, il Tribunale federale fosse tenuto a considerare il fatto su cui è fondata la domanda (sentenza 2F_16/2019 del 16 luglio 2019 consid. 1.2.2, con rinvii).
2.3. Le condizioni per una revisione non sono adempiute, per nessuno dei motivi fatti valere dall'istante.
2.3.1. In relazione con l'art. 121 lett. c LTF egli non indica delle conclusioni alle quali il Tribunale federale non ha dato risposta (che vanno intese come richiesta di accogliere il ricorso, altre domande di giudizio, ecc.), lamentandosi piuttosto del mancato esame di critiche che avrebbe formulato nel gravame e dell'argomentazione giuridica su cui si basa la decisione di inammissibilità del 19 settembre 2024 (sentenza 2F_16/2019 del 16 luglio 2019 consid. 1.3.1).
2.3.2. Denunciando accertamenti di fatto contrari all'art. 97 LTF - ma mirando in realtà di nuovo a contestare il mancato esame di censure giuridiche presentate "in combinato disposto" insieme ai materiali legislativi e la risposta data alle critiche relative alle spese processuali cantonali - l'istante non dimostra nemmeno l'esistenza di una svista, cioè di un errore grossolano ed evidente giusta l'art. 121 lett. d LTF (sentenza 9F_4/2022 del 18 maggio 2022 consid. 3.3, da cui risulta che l'art. 121 lett. d LTF non può essere richiamato per contestare degli apprezzamenti di carattere giuridico).
3.
Per quanto precede, la domanda di revisione dev'essere respinta. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
La domanda di revisione è respinta.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.- sono poste a carico dell'istante.
3.
Comunicazione alle parti, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Lucerna, 20 novembre 2024
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Parrino
Il Cancelliere: Savoldelli