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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1150/2025  
 
 
Sentenza del 20 novembre 2025  
 
II Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Abrecht, Presidente, 
Cancelliere Caprara. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona, 
2. B.________, 
patrocinato dall'avv. Francesca Piffaretti-Lanz, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto di abbandono, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 15 settembre 2025 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2025.102). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza del 15 settembre 2025, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.________ contro il decreto di abbandono del 14 marzo 2025 emanato nell'ambito del procedimento penale a carico di B.________ per titolo di violenza carnale e atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere. 
 
B.  
Avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Nel suo scritto d'invio datato 25 ottobre 2025 (data di ricezione: 28 ottobre 2025) ella formula una domanda di restituzione del termine per il deposito del ricorso contro la sentenza della Corte dei reclami penali del 15 settembre 2025. 
Dopo essere stata invitata a fornire un anticipo spese, A.________ con scritto datato 14 novembre 2025 ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 IV 98 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1). 
 
1.1. Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della stessa (art. 100 cpv. 1 LTF). I termini stabiliti dalla legge, come quello di ricorso, non possono essere prorogati (art. 47 cpv. 1 LTF). Il termine la cui decorrenza dipende da una notificazione inizia a decorrere dal giorno successivo (art. 44 cpv. 1 LTF) ed è reputato osservato se l'atto scritto è consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF).  
 
1.2. In concreto, la sentenza impugnata è stata notificata alla ricorrente il 24 settembre 2025, motivo per cui il termine ricorsuale è iniziato a decorrere dal 25 settembre 2025 (art. 44 cpv. 1 LTF) ed è scaduto il 24 ottobre 2025. Il ricorso, inoltrato soltanto in data 25 ottobre 2025, è di conseguenza tardivo.  
 
1.3.  
 
1.3.1. La ricorrente presenta una domanda di restituzione del termine ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LTF. Adduce che al momento di apporre la firma elettronica qualificata la procedura sarebbe stata bloccata per "motivi di sicurezza del dispositivo". Il messaggio di errore avrebbe segnalato che il dispositivo non soddisfaceva più i requisiti di sicurezza richiesti per la firma digitale, poiché il sistema non era stato aggiornato da oltre un anno. La ricorrente adduce di aver cambiato telefono da poco e di non essere stata a conoscenza del fatto che fosse necessario riconfigurare il sistema di firma elettronica sul nuovo dispositivo per poter completare l'autentificazione.  
 
1.3.2. In virtù dell'art. 50 cpv. 1 LTF se, per un motivo diverso dalla notificazione viziata, una parte o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, la parte ne faccia domanda motivata e compia l'atto omesso. La restituzione del termine di cui all'art. 50 cpv. 1 LTF presuppone, tra l'altro, un impedimento non colpevole della parte o del suo rappresentante di agire nel termine accordato. Non vi può infatti essere restituzione del termine se la parte o il suo rappresentante non sono stati impediti di agire in tempo utile. Ciò è il caso quando l'inazione è dovuta a una colpa, a una scelta deliberata oppure a un errore. In altre parole, vi è impedimento di agire nel termine assegnato quando niente può essere rimproverato alla parte o al suo rappresentante (DTF 149 IV 97 consid. 2.1 e rinvii).  
 
1.3.3. In concreto, l'omissione da parte della ricorrente di effettuare un aggiornamento del sistema di firma elettronica sul suo nuovo dispositivo non costituisce all'evidenza un impedimento non colpevole nel senso richiesto dall'art. 50 cpv. 1 LTF. Non essendovi impedimento non colpevole, la domanda di restituzione del termine ricorsuale va pertanto respinta, le condizioni poste dall'art. 50 cpv. 1 LTF essendo cumulative (cfr. sentenza 2F_22/2022 del 15 luglio 2022 consid. 3.2 seg.; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in: Commentaire de la LTF, 3aed. 2022, n. 5 ad art. 50 LTF).  
 
2.  
Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poiché tardivo e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, essendo l'impugnativa d'acchito priva di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, comunque ridotte (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e vanno pertanto poste a carico della ricorrente. 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
La domanda di restituzione del termine è respinta. 
 
2.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
3.  
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta. 
 
4.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
5.  
Comunicazione alle parti, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e a C.________, X.________. 
 
 
Losanna, 20 novembre 2025 
 
In nome della II Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Abrecht 
 
Il Cancelliere: Caprara