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[AZA 0] 
H 275/00 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger; 
Cassina, cancelliera 
 
Sentenza del 20 dicembre 2000 
 
nella causa 
C.________, Italia, ricorrente, 
 
contro 
Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente, 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
Fatti : 
 
A.- Con giudizio 20 giugno 2000 la Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero ha respinto il ricorso di C.________, cittadina italiana residente in Italia, nata nel 1948, prodotto contro una decisione 1° luglio 1999 della Cassa svizzera di compensazione denegantele il diritto ad una rendita vedovile. 
 
B.- L'interessata ha deferito la pronunzia commissionale al Tribunale federale delle assicurazioni con un ricorso datato 21 luglio 2000 ribadente in sostanza la sua richiesta di prestazioni. 
Con scritto 28 luglio 2000 questa Corte ha comunicato all'insorgente che l'atto consegnato al Tribunale non sembrava soddisfare i requisiti di ricevibilità relativi alle conclusioni e alla motivazione, facendole notare che l'omissione poteva essere sanata entro il termine di ricorso indicato nel querelato giudizio. L'istante non ha fatto uso della possibilità concessale. 
 
Diritto : 
 
1.- Per l'art. 108 cpv. 2 OG in relazione con l'art. 132 OG il ricorso di diritto amministrativo deve contenere - sotto pena di inammissibilità - le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente (DTF 104 V 178, 101 V 18 consid. 1). Secondo l'art. 108 cpv. 3 OG se gli allegati mancano o se le conclusioni o i motivi non sono sufficientemente chiari e il gravame non sembra manifestamente inammissibile l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi con la comminatoria d'inammissibilità. L'assegnazione di un simile termine suppletorio da parte del Tribunale federale delle assicurazioni è tuttavia esclusa quando il ricorso non contenga né conclusioni né motivazione alcuna (cfr. DTF 123 V 336 consid. 1a). Queste ultime devono - anche se soltanto in modo sommario - essere depositate nei termini di cui all'art. 106 cpv. 1 OG, ossia entro trenta giorni dalla notificazione della pronunzia dell'istanza giudiziale di primo grado (DTF 104 V 178, 101 V 18 consid. 1, 127; RCC 1988 pag. 546 consid. 1; cfr. 
pure DTF 118 Ib 136 consid. 2, 113 Ib 287 e rinvii). 
 
 
2.- C.________ si è rivolta al Tribunale federale delle assicurazioni, entro il termine d'impugnazione, mediante un atto di ricorso datato 21 luglio 2000 le cui condizioni di ricevibilità ai sensi dell'art. 108 cpv. 2 OG, per quanto segnatamente attiene alle conclusioni e alla motivazione, sono palesemente insoddisfatte. In effetti, tale scritto si esaurisce in una dichiarazione di ricorso, nella quale l'interessata semplicemente ribadisce la sua richiesta di prestazioni per superstiti a dipendenza dell'avvenuto decesso del marito nel 1991. La ricorrente nulla asserisce per contro nemmeno implicitamente, a suffragio del proprio gravame, non adducendo in particolare per quale ragione e in quale senso il giudizio commissionale dovrebbe essere modificato. 
In questa misura l'impugnativa interposta dall'insorgente manifestamente non risponde ai citati requisiti posti dall'art. 108 cpv. 2 OG e dalla giurisprudenza e si rileva pertanto inammissibile, i presupposti per l'assegnazione di un termine suppletorio ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 OG non essendo dati. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a in relazione con l'art. 135 OG
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio 
 
 
federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 20 dicembre 2000 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
p. La Cancelliera :