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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                
 
 
1B_467/2017  
 
 
Sentenza del 20 dicembre 2017  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Eusebio, Chaix, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
Ente Ospedaliero Cantonale, 
viale Officina 3, 6501 Bellinzona, 
patrocinato dagli avv.ti Mario Molo e dott. Mattia Tonella, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. A.________, 
patrocinato dall'avv. Stefano Pizzola, 
2. B.________, 
patrocinato dall'avv. Rossano Bervini, 
3. C.________, 
patrocinato dall'avv. dott. Tuto Rossi, 
opponenti, 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Pretura penale del Cantone Ticino, 
via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
procedimento penale, 
 
ricorso contro la sentenza della Corte di appello 
e di revisione penale del Cantone Ticino del 10 novembre 2017 (inc. n. 17.2017.30, 17.2017.32+223+231). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con atto del 14 aprile 2016 il Procuratore generale ha promosso davanti alla Pretura penale di Bellinzona l'accusa nei confronti dell'Ente ospedaliero cantonale (EOC), per lesioni colpose gravi, subordinatamente lesioni colpose semplici. Ha ritenuto che il 19 dicembre 2013 presso il Servizio di Radiologia dell'Ospedale Regionale di Lugano, Sede Ospedale Civico, a causa di un'errata manipolazione effettuata da un operatore sanitario, la cui identità non ha potuto essere determinata, sono stati contagiati con il virus dell'epatite C dei pazienti, poi costituitisi accusatori privati (vedi sentenze 1B_289/2016 dell'8 dicembre 2016 e 1B_433/2016 del 17 gennaio 2017). 
 
B.   
In seguito al dibattimento, con giudizio del 21 novembre 2016 il Giudice della Pretura penale, in applicazione dell'art. 102 cpv. 1 CP relativo alla responsabilità dell'impresa, ha dichiarato l'OEC autore colpevole di lesioni colpose gravi, condannandolo a una multa di fr. 60'000.--, al pagamento delle spese giudiziarie e riconoscendo indennizzi a favore degli accusatori privati. 
 
C.   
Contro questa decisione l'EOC ha interposto appello. Dopo che un accusatore privato ha negato il suo consenso alla procedura scritta, con decisione ordinatoria il Presidente della Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha annullato il previsto dibattimento e, in applicazione dell'art. 406 cpv. 1 lett. a CPP, ha invitato le parti a esprimersi sull'ipotesi di un rinvio della causa ai sensi dell'art. 409 CPP. Con sentenza del 10 novembre 2017 la CARP ha poi accolto l'appello al senso dei considerandi, annullato la decisione appellata e rinviato la causa alla Pretura penale, affinché proceda ai sensi dei considerandi. 
 
D.   
Avverso questa decisione l'EOC presenta un ricorso in materia penale. Chiede di riformarla nel senso che la causa è rinviata alla Pretura penale perché svolga un nuovo dibattimento e pronunci una nuova sentenza sull'atto di accusa del 14 aprile 2016. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 142 II 363 consid. 1).  
 
1.2. Contro la decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza il ricorso in materia penale è ammissibile (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è pacifica, come la tempestività del gravame.  
 
1.3. Il ricorrente, il quale sostiene che la modalità del contestato rinvio sarebbe contraria al diritto federale e violerebbe il principio dell'immutabilità dell'atto di accusa, rileva rettamente che di massima un tale giudizio costituisce una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, impugnabile soltanto qualora possa causare un pregiudizio irreparabile (DTF 140 V 282 consid. 2 pag. 284). Al proposito giova sin d'ora osservare che di massima l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non è applicabile in materia penale (DTF 141 IV 284 consid. 2 pag. 286).  
 
1.4. Secondo la prassi deve in particolare trattarsi di un pregiudizio di natura giuridica, ossia di un nocumento che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente: semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo, non rappresentano un siffatto danno (DTF 141 IV 284 consid. 2.2 pag. 287; 141 III 395 consid. 2.5 pag. 399; 136 IV 92 consid. 4 pag. 95). Spetta al ricorrente addurre i fatti che dimostrerebbero l'esistenza di un tale pregiudizio, qualora questo, come in concreto, non sia manifesto (DTF 141 IV 284 consid. 2.3 pag. 287; 289 consid. 1.3 pag. 292; sulle esigenze di motivazione di cui all'art. 42 LTF vedi DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106).  
 
1.5. Il ricorrente adduce che nella fattispecie si sarebbe in presenza di un'eccezione a tale principio, poiché la contestata decisione di rinvio sarebbe equiparabile a una decisione finale, immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale, poiché non lascerebbe alcun margine di apprezzamento all'autorità chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla causa. L'assunto non regge.  
 
1.6. Certo, di massima una decisione di rinvio, pur non ponendo fine al procedimento, è equiparata a una decisione finale immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale qualora non lasci alcun margine di apprezzamento all'autorità chiamata a (ri) pronunciarsi sul caso (DTF 140 V 321 consid. 3.2 pag. 325, 282 consid. 4.2 pag. 285). Nelle altre ipotesi, il rinvio costituisce una decisione incidentale e come tale impugnabile unicamente alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 LTF (DTF 139 V 99 consid. 1.3). Al contrario, per l'autorità alla quale gli atti sono rinviati la giurisprudenza ammette di regola sussistere un pregiudizio irreparabile, nella misura in cui la sentenza di rinvio, che non si limita a esigere un esame più approfondito di una questione, impone di emanare una decisione che considera contraria al diritto. Poiché la stessa non può impugnare le proprie decisioni, queste possono crescere in giudicato senza che l'autorità possa adire il Tribunale federale (DTF 140 V 282 consid. 4.2 pag. 286 e rinvii).  
 
Questa condizione non è manifestamente realizzata per il ricorrente, che non è un'autorità, come, nella causa da esso richiamata, lo era il Pubblico ministero, legittimato a ricorrere (sentenza 6B_592/2016 del 13 gennaio 2017 consid. 1.2, riassunto in: RtiD II-2017 n. 21 pag. 91). Del resto, nella fattispecie la Pretura penale, autorità alla quale è rinviata la causa, non potrebbe comunque impugnare la criticata decisione, mentre il Pubblico ministero non l'ha impugnata. Nulla impedisce per contro al ricorrente di impugnare se del caso la decisione che dovrà essere adottata dalla Pretura penale, motivo per cui egli non subisce alcun pregiudizio di natura giuridica. Il ricorrente misconosce che nell'ambito di procedimenti penali la nozione di pregiudizio irreparabile dev'essere interpretata restrittivamente, per evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima causa (DTF 140 V 321 consid. 3.3 pag. 326; 139 IV 113 consid. 1 pag. 115; 134 IV 43 consid. 2.1 pag. 44). Il fatto di subire un procedimento penale, con i relativi inconvenienti, non costituisce infatti un pregiudizio irreparabile (DTF 133 IV 288 consid. 3.1 pag. 291), ricordato che neppure l'emanazione di un atto di accusa o il rinvio a giudizio possono essere impugnati immediatamente (DTF 133 IV 288 consid. 3.2 pag. 292, 139 consid. 4 pag. 141; sentenza 1B_318/2017 del 30 novembre 2017 consid. 3). Il ricorso è pertanto inammissibile, per cui non può essere esaminato nel merito. 
 
2.  
 
2.1. Il gravame è inammissibile anche per un ulteriore motivo. Il ricorrente si limita infatti a criticare il fatto che, al suo dire, l'art. 409 cpv. 1 CPP non permetterebbe alla CARP di rinviare la causa al Pubblico ministero per il tramite del tribunale di primo grado, poiché il vizio importante potrebbe riferirsi soltanto al procedimento di primo grado, ma non alla procedura di promozione dell'accusa.  
 
 
2.2. Incentrandosi su quest'assunto, egli disattende che la CARP non ha soltanto stabilito che l'atto di accusa non rispetterebbe le esigenze poste dall'art. 325 cpv. 1 lett. f CPP, per cui sarebbe leso il principio accusatorio (art. 9 CPP), ciò che giustificherebbe un rinvio della causa giusta l'art. 409 CPP, ma anche che la sentenza della Pretura penale è da annullare perché contiene un'irrimediabile crassa contraddizione fra il tenore del suo dispositivo e quello della sua motivazione. Il ricorrente non si confronta con quest'argomentazione principale e decisiva, ossia la violazione dell'obbligo di motivazione, posta a fondamento del giudizio impugnato. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121).  
 
3.  
Il ricorso è quindi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico, alla Pretura penale e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 20 dicembre 2017 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri