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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_750/2021  
 
 
Sentenza del 20 dicembre 2021  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Jametti, Haag, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
B.________, 
patrocinato dagli avv.ti Miriam Mazou e Rocco Taminelli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Città del Vaticano; sequestro, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 novembre 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2021.144). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
In data 19 dicembre 2019 il Promotore di giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti tra altri di B.________ per titolo di abuso di autorità, peculato, corruzione, riciclaggio di denaro, autoriciclaggio e impiego di proventi di attività criminose, nonché per associazione a delinquere. Le indagini si riferiscono a un'operazione d'investimento immobiliare a Londra, effettuata presumibilmente con finalità speculative e finanziata, in parte, con denaro nella disponibilità della Segreteria di Stato e da questa posseduto con vincolo di scopo per il sostegno di attività con fini religiosi e caritatevoli del Santo Padre (cosiddetto obolo di San Pietro). L'autorità estera ha chiesto di acquisire la documentazione concernente le relazioni bancarie dell'inquisito B.________ e di società a lui riconducibili, nonché il sequestro dei relativi valori. 
 
B.  
Con decisione di chiusura del 4 agosto 2020, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato la trasmissione alle autorità vaticane di svariata documentazione relativa a un conto presso G.________ (SA) intestato all'indagato. Adita da quest'ultimo, con decisione del 14 dicembre 2020 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ne ha respinto il ricorso. Mediante sentenza 1C_723/2020 del 4 febbraio 2021 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso di B.________. 
 
C.  
Il 21 maggio 2021 B.________ ha presentato un'istanza di dissequestro del conto, respinta dal MPC il 2 luglio seguente. Adita dall'istante, con giudizio del 24 novembre 2021 la CRP ha dichiarato il ricorso inammissibile. 
 
D.  
Avverso questa sentenza B.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede, in via preliminare, di invitare il MPC e l'Ufficio federale di giustizia a produrre tutte le comunicazioni intervenute tra le autorità svizzere e quelle del Vaticano in relazione al sequestro del conto, in via principale, di riformare la decisione impugnata nel senso che la decisione del 2 luglio 2021 del MPC sia modificata ordinando il dissequestro del conto litigioso e accertando che gli atti ordinanti la trasmissione di documenti siano dichiarati nulli, in via sussidiaria, postula di rinviare la causa per nuovo giudizio. 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua francese (art. 42 cpv. 1 LTF). Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge di massima nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF).  
 
1.2. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta o un sequestro e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2).  
 
1.3. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).  
 
2.  
 
2.1. La CRP ha ritenuto che contro le decisioni incidentali anteriori a quelle di chiusura il ricorso è ammissibile soltanto in presenza di un pregiudizio immediato e irreparabile, non dimostrato in concreto dal ricorrente, il quale non ha esposto i suoi redditi e il suo patrimonio.  
Il ricorso è diretto in effetti contro una decisione con la quale è stato confermato il mantenimento del sequestro degli averi depositati sul conto del ricorrente, ma non la loro consegna a scopo di confisca o di restituzione allo Stato richiedente nel quadro dell'art. 74a AIMP. Si tratta quindi di massima di una decisione incidentale, impugnabile al Tribunale federale, secondo l'art. 93 cpv. 2 secondo periodo LTF, qualora siano adempiute le condizioni di cui al suo capoverso 1. Secondo questa norma, il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se possono causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). Questa seconda condizione non è di massima applicabile a una procedura amministrativa di assistenza giudiziaria, di per sé non dispendiosa. D'altra parte, nella procedura di assistenza, le misure provvisionali di sequestro non sono considerate come implicanti un pregiudizio irreparabile, che dev'essere ammesso soltanto in maniera restrittiva, salvo dimostrazione del contrario da parte del ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF; sentenze 1C_152/2018 del 18 giugno 2018 consid. 1.2 e 1C_2/2017 del 27 marzo 2017 consid. 1; cfr. anche DTF 133 IV 215 consid. 1.1). L'accenno ricorsuale al fatto che alcune banche avrebbero rifiutato l'apertura di relazioni bancarie, peraltro non a nome del ricorrente, ma a società verosimilmente a lui riconducibili, non dimostra la sussistenza di un pregiudizio irreparabile. Il semplice accenno all'ammontare dei valori sequestrati non giustifica di scostarsi dal principio della sussistenza di un pregiudizio irreparabile (sentenza 1C_455/2014 del 2 ottobre 2014 consid. 1.3 in fine). In concreto nemmeno la durata del contestato sequestro, ordinato dal MPC il 24 gennaio 2020, impone di ritenere che si sarebbe in presenza di un tale pregiudizio (sentenze 1C_152/2018, citata, consid. 1.2, 1C_239/2014 del 18 agosto 2014 consid. 1.2 e 1C_139/2013 del 7 febbraio 2013 consid. 1.2) o di una violazione del principio di proporzionalità. Inoltre, anche qualora dovesse trattarsi di una questione di principio, ciò che il ricorrente non dimostra, in difetto di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF concretamente dimostrato, il ricorso dovrebbe comunque essere dichiarato inammissibile (sentenza 1C_602/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1 e 2). 
 
2.2. Del resto il ricorrente si limita a sostenere che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante perché il procedimento all'estero presenterebbe gravi lacune o altre gravi deficienze ai sensi dell'art. 2 lett. a e d AIMP, in relazione alle pretese carenze della procedura vaticana, che non rispetterebbe le garanzie derivanti da uno Stato di diritto, censure sulle quali è imperniato il gravame. Ora, queste critiche erano già state sollevate, tardivamente, nell'ambito del precedente, analogo ricorso in relazione all'ordinata trasmissione della documentazione bancaria (sentenza 1C_723/2020, citata, consid. 2.2). Anche la criticata insufficienza dell'esposto dei fatti descritto nella rogatoria, la censurata valutazione dei mezzi di prova da parte del MPC e dell'autorità estera, la contestata colpevolezza del ricorrente, la sua asserita estraneità ai prospettati reati e l'addotta violazione del principio della proporzionalità erano oggetto del precedente gravame, diretto contro una decisione finale, e non incidentale come quella in esame (sentenza 1C_723/2020, citata, consid. 2.1). Il fatto di riproporle, in maniera inutilmente prolissa e ripetitiva, a distanza di alcuni mesi inoltrando un'istanza di dissequestro, accennando a nuovi sviluppi e fatti nuovi del procedimento estero, non giustifica di per sé un riesame di quelle censure. In effetti, scopo dell'art. 84 cpv. 2 LTF non è di sanare le mancanze di un precedente ricorso, ma di sgravare il Tribunale federale, né di offrire la possibilità agli interessati di contestare ogni nuovo atto procedurale oggetto del procedimento estero o di avvalersi del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) riguardo all'assunzione di ogni ulteriore mezzo di prova, facoltà che dev'essere se del caso utilizzata nel quadro del procedimento estero di merito. L'assunto secondo cui da alcuni articoli di giornale risulterebbe che il ricorrente non sarebbe più parte al procedimento penale estero non dimostra che, come accertato dalla CRP sulla base delle informazioni fornite dall'autorità estera, il suo statuto in tale procedimento sarebbe cambiato. La CRP ha inoltre ritenuto, rettamente, che l'accenno all'adozione di una sentenza da parte di un giudice inglese non vincola di per sé il giudice svizzero dell'assistenza. Un intervento del Tribunale federale non è giustificato, neppure riguardo all'asserita impossibilità di consegnare poi i beni sequestrati sulla base dell'art. 74a AIMP.  
 
3.  
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria. 
 
 
Losanna, 20 dicembre 2021 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri