Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.49/2006 /biz
Sentenza del 21 febbraio 2006
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Betschart, Wurzburger,
cancelliera Ieronimo Perroud.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Ferruccio Nessi,
contro
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
permesso di dimora,
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emessa il 5 dicembre 2005 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
A.________ (1981), cittadina uruguaiana, si è sposata il 4 febbraio 2004 in patria con B.________ (1975), di nazionalità elvetica ed uruguaiana. Entrata in Svizzera il 4 giugno 2004 per vivere insieme al marito, ella è stata posta al beneficio di un permesso di dimora valido fino al 3 giugno 2005.
B.
Interrogato il 12 luglio 2005 dalla polizia cantonale sulla sua situazione familiare, B.________ ha confermato il contenuto della lettera indirizzata il 12 maggio precedente alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, ossia che non conviveva più con la moglie dal mese di aprile 2005 e che era intenzionato a divorziare, escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione. Ha altresì aggiunto che la consorte intratteneva una relazione sentimentale con un altro uomo. Sentita il giorno dopo, A.________ ha precisato che la comunione domestica era cessata di comune accordo ed ha confermato che viveva con un altro uomo.
Fondandosi sulle premesse emergenze, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso, il 4 agosto 2005, di non rinnovare il permesso di dimora di A.________ e le ha fissato un termine con scadenza al 30 settembre 2005 per lasciare il territorio cantonale. A sostegno della propria decisione la citata autorità ha osservato che il motivo per il quale il permesso era stato rilasciato era venuto a mancare, dato che la coppia viveva separata dal mese di aprile 2005 e che la moglie nel frattempo aveva allacciato una nuova relazione sentimentale. Non essendovi inoltre alcuna possibilità di riconciliazione, ha considerato che ella invocava in modo abusivo il proprio matrimonio per continuare a soggiornare in Svizzera.
Il 18 ottobre 2005 il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile poiché tardivo il gravame esperito contro la decisione dipartimentale da A.________. Procedendo comunque all'esame di merito, ha ritenuto che l'impugnativa andava respinta per i motivi addotti dall'autorità di prime cure. Detta decisione è stata confermata su ricorso il 5 dicembre 2005 dal Tribunale cantonale amministrativo, il quale ha considerato che era manifestamente abusivo appellarsi al connubio per ottenere un'autorizzazione di soggiorno.
C.
Il 26 gennaio 2006 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo, con cui chiede che la decisione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione sia annullata e che le venga rilasciato un permesso di dimora annuale. Adduce, in sostanza, la violazione del diritto federale determinante, del suo diritto di essere sentita, del divieto dell'arbitrio e dell'abuso di diritto, del principio della buona fede nonché censura un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. Postula inoltre il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame.
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti ed ha invitato il Tribunale amministrativo e il Consiglio di Stato a trasmettergli gli atti di causa.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 131 II 58 consid. 1; 129 III 107 consid. 1 e rispettivi richiami).
1.1 In materia di diritto degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo non è proponibile contro il rilascio o il rifiuto di un permesso di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di un simile permesso si fonda su una disposizione del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG e art. 4 LDDS; DTF 130 II 281 consid. 2.1 e riferimenti).
1.2 Conformemente all'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Il rifiuto del rinnovo del permesso di cui beneficiava la ricorrente, sposata con un cittadino svizzero dal 4 febbraio 2004, può quindi essere sottoposto al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG a contrario). Sapere se questo diritto sussista ancora o sia invece decaduto in virtù delle eccezioni o delle restrizioni che discendono dall'art. 7 cpv. 2 LDDS e dall'abuso di diritto è per contro un problema di merito e non di ammissibilità (DTF 128 II 145 consid. 1.1.2 e rinvii).
1.3 Il ricorso in esame è invece inammissibile nella misura in cui è chiesto l'annullamento della decisione di prime cure, visto l'effetto devolutivo legato al ricorso di diritto amministrativo (DTF 125 II 29 consid. 1c).
1.4 La ricorrente contesta la decisione del Consiglio di Stato riguardo alla questione della tardività del gravame da lei presentato dinanzi a questa autorità. Sennonché oggetto di disamina davanti al Tribunale federale è unicamente la sentenza emanata dalla Corte cantonale: su questo punto il ricorso sfugge pertanto ad un esame di merito.
1.5 La ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di non avere sentito suo marito, ciò che avrebbe permesso di accertare che il suo non era un matrimonio fittizio. Essa non dimostra tuttavia perché i giudici cantonali, sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove (vedi al riguardo DTF 125 I 127 consid 6c/cc in fine, 417 consid. 7b; 124 I 208 consid. 4a; 122 V 157 consid. 1d) e visti gli argomenti esposti nel giudizio impugnato (cfr. sentenza cantonale consid. 1.4), qui condivisi e ai quali si rinvia, avrebbe disatteso la Costituzione nel ritenere l'audizione del consorte irrilevante. La critica va pertanto respinta.
1.6 Sempre con riferimento alla questione del matrimonio fittizio, la ricorrente contesta l'accertamento dei fatti nonché chiede che suo marito sia ora sentito al riguardo. Sennonché, tale aspetto non è stato posto a fondamento del giudizio da parte dei giudici cantonali. La censura va pertanto disattesa e la richiesta di audizione respinta, dato che per i motivi appena illustrati, non risulta necessaria.
2.
2.1 I fatti accertati dal Tribunale amministrativo i quali, per quanto concerne gli elementi determinanti ai fini del giudizio non sono manifestamente inesatti o incompleti (cfr. consid. 1.5), sono vincolanti per questa Corte (art. 105 cpv. 2 OG). Dalla sentenza querelata emerge - ciò che peraltro la ricorrente stessa non contesta - che i coniugi hanno convissuto dal 4 giugno 2004 fino al 20 aprile 2005, ossia per un periodo molto corto. Dopodiché si sono separati e da allora hanno organizzato autonomamente le loro rispettive esistenze. Al riguardo va rilevato che da quando si è separata dal marito la ricorrente - come da lei stessa fatto valere - convive con il suo nuovo amico, con il quale intende risposarsi non appena la procedura di divorzio promossa di comune accordo con il consorte sarà conclusa. In siffatte circostanze, è quindi manifesto che non sussiste più né una vera e propria relazione sentimentale tra i coniugi né la volontà di entrambi di riprendere la vita comune. Per gli stessi motivi, la separazione della coppia non può essere definita temporanea. In queste condizioni, è dunque senza incorrere nella violazione del diritto federale che la Corte ticinese è giunta alla conclusione che la ricorrente, abusando dei diritti che le derivano dall'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, si richiama ad un matrimonio esistente soltanto sulle carte al solo scopo di potere fruire dell'autorizzazione a soggiornare in Svizzera (sulla nozione di abuso di diritto, cfr. DTF 130 II 113 consid. 4.2 e riferimenti).
2.2 Visto quanto precede, la questione di sapere in quali circostanze è intervenuta la separazione dei coniugi come il fatto che la ricorrente abbia un lavoro e sia bene integrata in Svizzera non sono di rilievo ai fini del giudizio.
2.3 Per il resto, si può rinviare ai pertinenti considerandi della sentenza contestata (art. 36a cpv. 3 OG), che vanno qui interamente condivisi, segnatamente per quanto concerne l'art. 8 CEDU.
3.
3.1 Manifestamente infondato nella misura in cui è ammissibile, il ricorso può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG. Con l'evasione del gravame, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
3.2 Le spese seguono la soccombenza ( art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG ). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG).
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
In quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione.
Losanna, 21 febbraio 2006
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: