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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2G_1/2013 
 
Sentenza del 21 febbraio 2013 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Zünd, Presidente, 
Aubry Girardin, Kneubühler, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
Consorzio B.________, 
patrocinato dall'avv. Bruno Notari, 
istante, 
 
contro 
 
Associazione A.________, 
patrocinata dall'avv. Stefano Zanetti, 
opponente, 
 
Stato della Repubblica e Cantone del Ticino, 6500 Bellinzona, 
patrocinato dall'avv. Luca Zorzi, 
 
Oggetto 
domanda d'interpretazione e rettifica della sentenza 
del Tribunale federale svizzero 2C_20/2013 del 21 gennaio 2013. 
 
Fatti: 
 
A. 
Con petizione del 27 marzo 2009, l'Associazione A.________ ha convenuto lo Stato della Repubblica e Cantone del Ticino e il Consorzio B.________ dinanzi al Pretore del Distretto di Bellinzona, chiedendo che gli stessi venissero condannati a versare in solido la somma di fr. 1'970'641.-- oltre interessi, a titolo di risarcimento danni. Pronunciandosi il 27 giugno 2011 sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dai convenuti, il Pretore ha ammesso la stessa e respinto la petizione. 
Adita con appello dall'Associazione A.________, la Seconda Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto il suo gravame con sentenza del 15 novembre 2012 e rinviato gli atti al Pretore, affinché proseguisse la causa. 
Con sentenza del 21 gennaio 2013 il Presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha statuito in merito al ricorso presentato dal Consorzio B.________ contro il citato giudizio d'appello (incarto 2C_20/2013), dichiarandolo inammissibile. 
 
B. 
Il 15 febbraio 2013 il Consorzio B.________ (istante) ha introdotto davanti al Tribunale federale una domanda d'interpretazione e rettifica della sentenza menzionata, corredata da una richiesta di sospensione dell'esecuzione della stessa. Con tale atto, in accoglimento della domanda presentata, esso postula: 
in via principale: "la sentenza del 21 gennaio 2013 della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale è rettificata e, di conseguenza, il ricorso in materia civile del Consorzio B.________ è dichiarato ammissibile ed intimato alle parti in causa per la relativa risposta"; 
in via subordinata: "la sentenza del 21 gennaio 2013 della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale è interpretata come ai considerandi, dando atto alle parti in causa, che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice, non essendo stata valutata in via definitiva, potrà essere riproposta nell'ambito della pendente causa". 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
Diritto: 
 
1. 
Giusta l'art. 129 LTF, se il dispositivo di una sentenza del Tribunale federale è poco chiaro, incompleto o ambiguo o contiene elementi che sono in contraddizione tra loro o con i motivi oppure errori redazionali o di calcolo, il Tribunale federale, su domanda scritta di una parte o d'ufficio, interpreta o rettifica la sentenza; l'interpretazione di una sentenza di rinvio della causa può essere domandata soltanto se l'autorità inferiore non ha ancora pronunciato la nuova decisione. 
 
1.1 Secondo la giurisprudenza, l'interpretazione tende a rimediare ad una formulazione poco chiara, incompleta, equivoca o contraddittoria del dispositivo di una decisione resa dal Tribunale federale. Essa può, inoltre, riferirsi a delle contraddizioni esistenti tra i motivi della decisione e il dispositivo. I considerandi possono tuttavia essere oggetto di una domanda d'interpretazione solo nella misura in cui non è possibile determinare il senso del dispositivo se non facendovi riferimento. 
Domande d'interpretazione che tendono alla modifica del contenuto della decisione o a un nuovo esame della causa non sono per contro ammissibili. L'interpretazione ha in effetti solo per scopo di riformulare chiaramente e completamente una decisione che non è stata originariamente redatta in tal senso. Per mezzo di una domanda d'interpretazione non può d'altra parte neanche essere provocata una discussione d'insieme sulla decisione resa, segnatamente in merito alla conformità al diritto o alla pertinenza di quest'ultima (sentenze 2G_1/2012 del 30 agosto 2012 consid. 5; 1G_3/2011 del 7 giugno 2011 consid. 3; 5G_1/2008 del 17 novembre 2008 consid. 1.1). 
 
1.2 Sennonché, nel caso in esame non sussiste nessun motivo d'interpretazione o di rettifica ai sensi dell'art. 129 LTF
Il dispositivo della sentenza del Tribunale federale 2C_20/2013, che decreta l'inammissibilità del gravame, è chiaro e l'istante nemmeno indica una contraddizione tra i considerandi e il dispositivo oppure degli errori redazionali rispettivamente di calcolo che necessitano di essere corretti. 
Con la conclusione principale, il Consorzio B.________mira invece illecitamente ad un nuovo esame della causa, attraverso il quale questa Corte possa giungere a considerare ammissibile il ricorso presentato contro il giudizio d'appello del 15 novembre 2012 e quindi ad intimarlo alle parti. 
La chiarezza del dispositivo esclude nel contempo che questa Corte si esprima sulla conclusione subordinata, con cui l'istante domanda di fatto una completazione dei considerandi del giudizio 2C_20/2013 nel senso da lui indicato. Come detto, i considerandi di un giudizio del Tribunale federale possono infatti essere oggetto di una domanda d'interpretazione solo nella misura in cui non è possibile determinare il senso del dispositivo se non facendovi riferimento. 
 
1.3 Può essere infine rilevato che l'istanza presentata non può essere trattata nemmeno quale domanda di revisione giusta l'art. 121 segg. LTF. Come osservato dall'istante medesimo, nella fattispecie non vi è in effetti nessun elemento che possa dare adito alla formulazione di una simile richiesta. 
 
2. 
Per quanto precede, la domanda d'interpretazione e rettifica della sentenza 2C_20/2013 dev'essere respinta. Le spese giudiziarie vanno poste a carico dell'istante (art. 66 cpv. 1 LTF); non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
Con il giudizio nel merito, la richiesta di sospensione dell'esecuzione di detta sentenza diviene priva d'oggetto. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
La domanda d'interpretazione e rettifica è respinta. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dell'istante. 
 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 21 febbraio 2013 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
Il Cancelliere: Savoldelli