Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.57/2005 /biz 
 
Sentenza del 21 marzo 2005 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Reeb, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
Società Q.________, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Rossano Pinna, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 3 febbraio 2005 dal Ministero pubblico 
della Confederazione. 
 
Visto: 
che la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano aveva presentato alla Svizzera, il 14 ottobre 1996, una richiesta di assistenza giudiziaria, completata in particolare il 7 luglio 1997, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di V.________ e altre persone indagati per i reati di corruzione e di falso in bilancio; 
che il Gruppo G.________ avrebbe in effetti costituito, attraverso complesse operazioni con risvolti illegali, ingenti disponibilità finanziarie anche su conti bancari svizzeri, di cui il gruppo è il beneficiario economico; 
che nell'ambito di ulteriori complementi rogatoriali, in particolare quello del 20 maggio 2002, la cui esecuzione è stata anch'essa delegata al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), concernenti un procedimento penale contro il citato indagato, B.________, F.________ e P.________ per i reati di appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e riciclaggio, il Tribunale federale ha recentemente respinto rispettivamente dichiarato inammissibili numerosi ricorsi presentati da società e da un indagato di cui era stata ordinata la trasmissione di verbali di audizione e documenti bancari che li concernevano (cause 1A.285/2000 del 13 marzo 2001, 1A.411/1996 del 26 marzo 1997, 1A.37/2002 del 15 febbraio 2002, 1A.196 e 197/2002 del 30 settembre 2002, 1A.73/2003 del 17 settembre 2003 e 1A.253 e 254/2003 dell'11 marzo 2004, 1A.211, 212 e 217/2004 del 18 ottobre 2004); 
che mediante complemento del 22 giugno 2004 la citata Procura ha chiesto di eseguire ulteriori misure di assistenza, in particolare di acquisire la documentazione del conto xxx della società T.________ di Panama presso la banca Z.________ di Lugano; 
che con decisione di entrata in materia del 23 agosto 2004, il MPC ha ammesso la richiesta integrativa e con decisione di chiusura del 3 febbraio 2005 ha ordinato la trasmissione all'Italia della documentazione di apertura e degli estratti del citato conto; 
che avverso questa decisione la società Q.________ presenta, il 7 marzo 2005, un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale chiedendo di annullarla; 
 
che non sono state chieste osservazioni; 
 
Considerato: 
che Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II 65 consid. 1, 129 I 185 consid. 1); 
che Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo, RS 0.351.945.41); 
che la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e l'ordinanza di applicazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c); 
che secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti: esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e); 
che interposto tempestivamente contro una decisione del MPC di trasmissione di documenti acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile dal profilo dell'art. 80g cpv. 1, in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP
che nel gravame la ricorrente, tenuta ad addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), rileva, in maniera del tutto generica e senza produrre alcun documento a sostegno della sua tesi, che sarebbe stata titolare del conto oggetto della decisione impugnata; 
che, in materia d'assistenza giudiziaria, l'avente diritto esclusivamente economico di una persona giuridica è eccezionalmente legittimato a ricorrere qualora la persona giuridica sia stata sciolta ed essa, pertanto, non possa più agire (DTF 123 II 153 consid. 2c e 2d); 
che spetta tuttavia all'avente diritto esclusivamente economico dimostrare sia l'avvenuto scioglimento della società sia che da tale atto egli risulti chiaramente quale beneficiario, producendo i documenti ufficiali a sostegno di questi assunti (sentenze 1A.216/2001 del 21 marzo 2002 consid. 1.3, 1A.10/2000 del 18 maggio 2000, consid. 1e, apparsa in Pra 133 790, 1A.131/1999 del 26 agosto 1999, consid. 3; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 309 pag. 352); 
che, inoltre, lo scioglimento della società non può servire da semplice pretesto o configurare un abuso di diritto, ciò che si verifica segnatamente quando si possa supporre che la società è stata liquidata senza ragioni plausibili, in particolare di carattere economico, dopo aver avuto conoscenza della prossimità dell'avvio della procedura penale (sentenze citate al precedente paragrafo); 
che questa prassi è nota allo studio legale che patrocina la ricorrente (sentenza 1A.295/2004 del 27 gennaio 2005, consid 2); 
che, con lettera del 9 marzo 2005, il Presidente della I Corte di diritto pubblico, rilevato che la ricorrente impugnava la trasmissione di documenti bancari concernenti un'altra società, l'ha invitata a produrre una decisione che la toccasse direttamente; 
che, con scritto del 16 marzo 2005, la ricorrente rileva semplicemente che il conto apparteneva alla società T.________, società che nel frattempo sarebbe stata liquidata e della quale essa avrebbe assunto la qualità di parte nella procedura di assistenza giudiziaria come avente diritto economico; 
che la ricorrente ha prodotto un atto notarile panamense del 2001 concernente lo scioglimento della società T.________ e una lettera del 26 ottobre 2004, stilata dalla ricorrente medesima e indirizzata allo studio legale che la patrocina, nella quale si limita a sostenere d'aver ritirato a suo tempo dall'avente diritto economico originario la società T.________, sottolineando di non essere in grado di fornire maggiori ragguagli in considerazione del lungo tempo trascorso e delle (non meglio precisate) vicissitudini societarie; 
 
che queste asserzioni, per di più comunicate il 16 marzo 2005, dopo l'inoltro del ricorso e quindi tardivamente, non adempiono manifestamente le severe esigenze imposte dalla citata giurisprudenza per riconoscere, eccezionalmente, la legittimazione a ricorrere all'avente diritto economico; 
che la ricorrente non dimostra infatti, oltre il semplice accenno in un proprio scritto, con alcun documento ufficiale d'essere effettivamente l'avente diritto economico dell'altra società, ormai sciolta; 
che, di conseguenza, alla ricorrente non può essere riconosciuta, riguardo al conto della società T.________, la legittimazione a ricorrere e il gravame dev'essere dichiarato inammissibile; 
che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG); 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (B 95 799/08). 
Losanna, 21 marzo 2005 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: