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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_121/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 21 marzo 2017  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, 
patrocinato dall'avv. Mirko Maggetti, 
2. Comune di X.________, 
patrocinato dall'avv. Giorgia Maffei, 
opponenti. 
 
Oggetto 
mutuo, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 gennaio 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che B.________ e il Comune di X.________ sono cessionari nel senso dell'art. 260 LEF di un credito di fr. 116'832.30 della fallita C.________SA nei confronti della sua amministratrice unica A.________; 
che il Pretore del distretto di Vallemaggia ha, con decisioni 7 agosto 2015, integralmente accolto le petizioni inoltrate da B.________ e dal Comune di X.________ nei confronti di A.________ e ha condannato quest'ultima a pagare al primo attore fr. 29'985.-- e al secondo fr. 8'684.85, oltre interessi; 
che con sentenza 26 gennaio 2017 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto i gravami inoltrati dalla convenuta contro le pronunzie pretorili; 
che la Corte cantonale ha confermato il giudizio di primo grado secondo cui la convenuta non aveva provato di aver restituito alla predetta società anonima il mutuo di fr. 116'832.30; 
che A.________ è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 28 febbraio 2017; 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti; 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso al Tribunale federale occorre spiegare in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1) perché l'atto impugnato viola il diritto; 
che se intende criticare i fatti accertati dall'autorità inferiore, a cui appartengono oltre alle constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio anche i fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1), il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF, non bastando a tal fine mere critiche appellatorie (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii); 
che l'impugnativa non soddisfa i predetti requisiti; 
che infatti la ricorrente si limita in sostanza a sostenere di aver rimborsato il mutuo, proponendo una propria lettura appellatoria delle risultanze probatorie, dimenticando peraltro l'esito della procedura penale avviata contro il marito; 
che inoltre quando apoditticamente menziona l'estinzione del debito nei confronti del Comune e la precedente appartenenza del perito giudiziario all'esecutivo di quest'ultimo, ella si prevale di fatti non risultanti dalla sentenza impugnata, senza tuttavia adempiere le condizioni poste dall'art. 97 cpv. 1 LTF per potersi scostare dagli accertamenti dell'autorità inferiore; 
che pertanto il ricorso - manifestamente non motivato in modo sufficiente - si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 21 marzo 2017 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti