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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2F_6/2019  
 
 
Sentenza del 21 marzo 2019  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Stadelmann, Haag, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
istanti, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
controparti, 
 
Tribunale cantonale amministrativo. 
 
Oggetto 
Permesso di dimora UE/AELS (ricusazione), 
 
domanda di revisione delle sentenze del Tribunale federale svizzero 2C_120/2019 e 2C_121/2019 
del 25 febbraio 2019. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con due decisioni del 12 dicembre 2018 (52.2018.544 e 52.2018.550) il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto, per quanto ammissibili, le istanze di ricusa di sé stesso e del Consiglio di Stato sottopostole dalle cittadine italiane A.________ (la madre) e B.________ (la figlia), ha dichiarato inammissibili, per mancato esaurimento delle vie di ricorso, i gravami inoltrati dalle insorgenti e concernenti il rifiuto di concedere loro nuovi permessi di dimora UE/AELE e ha trasmesso le impugnative al Consiglio di Stato per competenza e per decisione nel merito. 
 
B.   
Con sentenze 2C_120/2019 e 2C_121/2019 del 25 febbraio 2019 la II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, nella composizione ordinaria di tre giudici, ha respinto i due ricorsi in materia di diritto pubblico presentati da A.________ e B.________ contro le citate pronunce cantonali. Questa Corte ha confermato la reiezione, nella misura della loro ammissibilità, delle istanze di ricusa, unico oggetto di disamina, la trasmissione dei gravami al Consiglio di Stato per competenza e decisioni di merito non venendo (e non potendo esserlo, vedasi consid. 2.2 delle sentenze soprammenzionate) contestata. 
 
C.   
Con un unico atto datato 7 marzo 2019 A.________ e B.________ hanno presentato al Tribunale federale un'istanza di revisione delle sentenze del Tribunale federale del 25 febbraio 2019 fondate sulla mancata ricusazione del Giudice federale Seiler. Domandano che, pronunciata la sua ricusa e designato un Giudice istruttore in sua sostituzione, siano annullate e revisionate le sentenze 2C_120/2019 e 2C_121/2019. Chiedono inoltre che fino alla decisione sulla ricusazione vengano temporaneamente sospese le sentenze federali in questione. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
 
1.1. Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF). Un nuovo esame della vertenza alla base di una sentenza del Tribunale federale è di principio escluso e questa Corte può rivenire sui suoi giudizi soltanto quando è dato uno dei motivi di revisione elencati in maniera esaustiva agli art. 121 a 123 LTF e nei termini fissati all'art. 124 LTF. Per essere ammissibile la domanda di revisione deve invocare uno di questi motivi o perlomeno indicare le circostanze ad esso riconducibili. L'esistenza o meno di un motivo di revisione non è questione di ammissibilità, ma concerne l'esame di merito. Cionondimeno, la domanda deve essere motivata conformemente alle esigenze previste dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (sentenza 6F_42/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 2 e richiami).  
 
1.2. Trattandosi di una domanda di revisione il Tribunale federale è chiamato a statuire nella sua composizione ordinaria, e cioè di regola a 3 giudici (art. 20 cpv. 1 LTF; sentenza 4F_26/2017 del 23 novembre 2017 consid. 3 e rinvio).  
 
1.3. In quanto la presente istanza dev'essere intesa (anche) come una domanda di astensione del Presidente Seiler dall'intervenire nel giudizio odierno, la stessa è inammissibile non essendo adempiute le esigenze di motivazione di cui all'art. 42 cpv. 2 LTF. Ma quand'anche si volesse da ciò prescindere va osservato che la stessa si rivelerebbe comunque inammissibile per i motivi esposti di seguito (cfr. consid. 2.2).  
 
2.  
 
2.1. Le istanti invocano l'art. 121 lett. a LTF, secondo cui la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale. Appellandosi all'art. 34 lett. e LTF e lamentando la disattenzione di norme di diritto federale e costituzionale (art. 47, 117 e 188 CPC, art. 5, 9, 29 e 30 Cost.) nonché internazionale e convenzionale (art. 2 e 14 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, art. 6 e 13 CEDU) esse elencano tutta una serie di elementi che dimostrerebbero che il Giudice federale Seiler, che presiedeva la Corte giudicante sia nella causa 2C_120/2019 che nella causa 2C_121/2019, era prevenuto nei loro confronti ed avrebbe pertanto dovuto ricusarsi. In primo luogo rilevano che egli ha partecipato alle precedenti cause che le concernevano (sentenze 2C_204/2017 e 2C_205/2017 del 12 giugno 2018 nonché 2F_12/2018 e 2F_13/2018 del 10 agosto 2018), nell'ambito delle quali le loro doglianze sono sempre state disattese mentre sono state favoreggiate le autorità cantonali il cui comportamento arbitrario, abusivo e discriminatorio è stato tutelato. Al riguardo precisano che il Giudice federale Seiler ha rifiutato di ricusarsi nelle vertenze 2F_12/2018 e 2F_13/2018 e ha poi confermato le sentenze 2C_204/2017 e 2C_205/2017 sulla base di ragionamenti che poggiano su errori materiali nonché su un accertamento errato e travisato dei fatti, arrecando loro un danno irreparabile (allontanamento coatto in seguito al rifiuto delle autorizzazioni di soggiorno richieste). Gli rimproverano in seguito di avere violato i suoi doveri di magistrato ed affermano che sarebbe incorso i ripetuti errori nella trattazione delle predette vertenze, prova della sua parzialità e della sua mancata indipendenza. Infine sostengono che averle condannate a pagare fr. 800.-- ciascuna a titolo di spese giudiziarie, senza prendere in considerazione le loro condizioni economiche, costituirebbe un'ulteriore prova della sua parzialità perché le priverebbe dell'effettivo esercizio dei diritti di difesa e dei mezzi di ricorso. Domandano quindi che, ricusato il Giudice federale Seiler, le sentenze 2C_120/2019 e 2C_121/2019 siano annullate e revisionate, con la designazione di un nuovo giudice istruttore.  
 
2.2. Come già spiegato alle istanti, l'inoltro di un'istanza di revisione non consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione rispettivamente di rimetterne in discussione la valutazione giuridica (sentenza 2F_12/2018 e 2F_13/2018, citate, consid. 3.2). La revisione non è in particolare data per correggere un'asserita violazione del diritto (DTF 122 II 17 consid. 3 pag. 19; sentenza 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1). Va poi osservato che, contrariamente a quanto esse ritengono, dalla partecipazione del Giudice federale Seiler a decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF; DTF 143 IV 69 consid. 3.1 pag. 74; 142 III 732 consid. 4.2.2 pag. 737). Infine esse non sostanziano alcun motivo oggettivo idoneo a fondare un'apparenza d'imparzialità, le loro impressioni puramente soggettive non essendo decisive (DTF 143 IV 69 consid. 3.2 pag. 74) e non essendo peraltro sufficiente (art. 42 cpv. 2 LTF) addurre critiche generali concernenti le precedenti sentenze emesse nei loro confronti o elencare considerazioni generali nonché norme internazionali e convenzionali. La domanda di ricusa si appalesa pertanto inammissibile, sicché il giudice in questione può partecipare anche al presente giudizio (sentenze 6F_42/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.2; 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 1.2.2).  
 
2.3. Da quanto precede discende che, in quanto ammissibile, la domanda di revisione è infondata e può essere respinta senza ordinare uno scambio di scritti (art. 127 LTF).  
 
3.   
 
3.1. Con l'emanazione del presente giudizio diventa priva d'oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione delle sentenze impugnate (art. 126 LTF) formulata dalle istanti.  
 
3.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza, con vincolo di solidarietà (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF).  
 
4.   
Il Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta nuovi scritti concernenti le sentenze 2C_120/2019 e 2C_121/2019 (art. 42 cpv. 7 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
La domanda di ricusazione è inammissibile. 
 
2.   
In quanto ammissibile, la domanda di revisione è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico delle istanti, in solido. 
 
4.   
Comunicazione alle istanti, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 21 marzo 2019 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud